Applicabilità ai lavoratori a progetto dell'APE sociale

Corte d'Appello diTrento sezione lavoro Sentenza 29/04/2021 relatore Dr. Ugo Cingano
Sentenza in sintesi:
La Corte d'Appello di Trento con un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma ha equiparato i collaboratori ai lavoratori subordinati trattandosi di situazioni oggettivamente simili: i soggetti che si trovano o possono trovarsi in condizioni socio-economiche comparabili a quelle dei lavoratori subordinati, esposti al rischio di perdita involontaria del posto di lavoro. Di conseguenza ha stabilito che anche per i collaboratori a progetto che abbiano fruito della diss coll è estensibile la tutela prevista dalla cd ape sociale. La formulazione letterale della disposizione, che fa riferimento a una delle forme tipiche del rapporto di lavoro subordinato, ossia il licenziamento, non può essere considerata di per se stessa ostativa, essendo il recesso del committente del tutto analogo - quanto a presupposti ed effetti - al licenziamento, ed essendo le dimissioni per giusta causa istituto che ricorre anche nei contratti di collaborazione. Ciò che in realtà rileva è il presupposto sostanziale della disoccupazione a seguito di cessazione di un rapporto di lavoro per causa non imputabile al lavoratore.
testo della sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA

                     Corte D'Appello di Trento

                          Sezione Lavoro

La  Corte  d'Appello  di  Trento,  riunita in composizione collegiale

nelle persone dei Signori Magistrati:

dott. Anna Maria Creazzo Presidente

dott. Ugo Cingano        Consigliere rel.

dott. Anna Luisa Terzi   Consigliere

ha pronunciato la seguente

                              SENTENZA

nella  causa  civile  di  lavoro  in  grado  di  appello promossa con

ricorso  depositato  come in atti ed iscritta a ruolo al 62/2020 R.G.

Lav. promossa da:

INPS   con  gli  avv.ti  ODORIZZI  MARTA  (..)  e  DE  POMPEIS  CARLO

COSTANTINO  (..),  con  domicilio  eletto  in VIA D. - TRENTO, che lo

assistono e difendono come da procura notarile agli atti

APPELLANTE

CONTRO

(omissis)  con  l'avv. GUARINI GIOVANNI (..), con domicilio eletto in

PIAZZA  P.  ROVERETO,  che  lo  assiste  e  difende come da mandato a

margine del ricorso in primo grado

APPELLATO

Oggetto:  Prestazione:  pensione  -  assegno  di  invalidità   INPS -

Inpdai - Enpals, etc.

Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti

CONCLUSIONI

DI PARTE APPELLANTE:

Piaccia all'Ecc.ma Corte

IN PRINCIPALITA':

accogliere  il  proposto  atto di appello e, per l'effetto, riformare

integralmente  l'impugnata sentenza con declaratoria di insussistenza

del  diritto dell'odierno appellato alla fruizione dell'Ape Sociale e

con  annullamento  della  condanna dell'INPS anche al pagamento delle

spese  del  primo  grado  di  giudizio  che  dovranno  quindi  essere

dichiarate  ripetibili  in  quanto già  pagate. Il tutto, quindi, con

compensazione delle spese di lite di ambo i gradi di giudizio.

IN  VIA  SUBORDINATA,  riformare  parzialmente  l'impugnata  sentenza

nella  parte  in  cui  accerta il diritto dell'odierno appellato alla

fruizione  dell'anticipo  pensionistico  "con  decorrenza 4.2.2019" e

dichiarare   che  la  percezione  dell'Ape  Sociale,  può   decorrere

unicamente  dopo  la  data  di  compimento  del sessantatreesimo anno

d'età   che  risale  al 05.09.2019 e quindi, per effetto delle regole

normative  pensionistiche, dal 1 ottobre 2019, mese successivo a tale

data.

DI PARTE APPELLATA

Piaccia all'Ecc.ma Corte

1.  In  via  principale  rigettare  l'appello  proposto  e confermare

l'impugnata  sentenza  (salvo  la  correzione  dell'errore  materiale

quanto  alla  decorrenza  del  beneficio dal sessantatreesimo anno di

età);

2.    In  via  di  subordine:  sollevare  questione  di  legittimità

costituzionale  dell'art. 1 co. 179 della L. 232 del 2006 nella parte

in  cui  stabilisce che: "..gli iscritti .. alla Gestione separata di

cui  all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che

si  trovano  in  una  delle condizioni di cui alle lettere da a) a d)

del  presente  comma,  al  compimento del requisito anagrafico dei 63

anni,  è  riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del

presente  articolo,  un'indennità  (se)..a)  si  trovano in  stato di

disoccupazione  a  seguito  di  cessazione del rapporto di lavoro per

licenziamento"  ove  sia  interpretato  nel  senso  che  accedono  al

menzionato  beneficio  solo coloro che sono cessati da un rapporto di

lavoro  subordinato,  per  violazione  dell'art.  3  e 35 Cost. nella

parte   in  cui  non  prevedendo  l'applicabilità   ai  lavoratori  a

progetto  della  Ape  sociale, determina una irragionevole  disparità

di  trattamento  rispetto  a situazioni oggettivamente simili che non

possono  essere trattate in modo irragionevolmente diverso, posto che

tanto    nel    rapporto  di  lavoro  subordinato  quanto  in  quello

parasubordinato  vi  è   per  i lavoratori una comparabile condizione

socio-economica  tale  da  esporli a rischio di trovarsi impotenti di

fronte  alla  perdita  involontaria  del  posto di lavoro in mancanza

della  possibilità di  fruire della pensione diretta, ed infatti tale

misura      intesa ad agevolare la transizione verso il pensionamento

per  soggetti  svantaggiati  o  in  condizioni  di  disagio,  come si

afferma  nella  relazione parlamentare tecnica alla Legge di Bilancio

2016.

3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. **

Fatto

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato, (omissis) conveniva in giudizio innanzi al tribunale, sez. lavoro, di Rovereto l'INPS, chiedendo pronuncia dichiarativa del proprio diritto alla corresponsione dell'APE sociale "con decorrenza dal 4.2.2019 o la diversa data che si riterrà di giustizia" e conseguente condanna dell'INPS alla corresponsione dell'APE stessa; in subordine, sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 co. 179 Legge 232/06 "nella parte in cui stabilisce che: "..gli iscritti.. alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità (se)...a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento" ove sia interpretato nel senso che accedono al menzionato beneficio solo coloro che sono cessati da un rapporto di lavoro subordinato, per violazione dell'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevedendo l'applicabilità ai lavoratori a progetto della Ape sociale, poiché il regime della previdenza ed assistenza sociale previsto per i collaboratori è simile al modello predisposto per i lavoratori subordinati, determina una irragionevole disparità di trattamento, rispetto a situazioni oggettivamente simili che non possono essere trattate in modo irragionevolmente diverso".

Esponeva il ricorrente:

- di essere stato collaboratore presso Facility Centro società Cooperativa dall'anno 2013, iscritto alla gestione separata Inps dall'11.6.2004 (doc. 07),e che in data 23 settembre 2015 veniva risolto il proprio contratto di collaborazione dalla società datrice di lavoro (doc. 00);

-che, a seguito di tale cessazione del rapporto di lavoro, egli aveva beneficiato della Diss.Coll.;

- di aver, in data 4/2/2019, inoltrato domanda di anticipo pensionistico per la cd Ape Sociale ad Inps (doc. 01) e che in data 18/03/2019 l'Ente respingeva la domanda proposta poiché in base all'art. 1 co. 179 lett. a L. 232 del 2006 "la diss. Coll, non nasce da un rapporto di lavoro subordinato, condizione richiesta dall'art. 1 co. 179 L. 232 del 2006" (doc. 02);

- di aver proposto in data 12/04/2019, avverso il menzionato provvedimento, ricorso gerarchico, poi convertito a riesame (doc. 5) e deciso negativamente da Inps il 9/5/2019.

Si costituiva ritualmente parte convenuta, che insisteva per il rigetto della domanda per difetto dei presupposti di legge.

All'esito dell'istruttoria, solo documentale, veniva pronunciata sentenza con la quale il tribunale accoglieva il ricorso valorizzando la parte della norma che prevede TAPE per gli iscritti alla Gestione separata, come il ricorrente, e interpretando estensivamente il concetto di lavoratore subordinato, al quale parrebbe vincolata la disciplina de qua.

INPS appellava la detta sentenza al fine di ottenerne pronuncia di integrale riforma.

Si costituiva parte appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione e riproponeva in subordine eccezione di incostituzionalità.

Indi la causa era assegnata a sentenza una prima volta ma, in relazione alla domanda subordinata dell'appellato, veniva concesso termine perché le parti si esprimessero in ordine ad eventuale eccezione di incostituzionalità.

All'esito la Corte riteneva di procedere nel merito e quindi - previo scambio di memorie in trattazione scritta come da provvedimento in atti emesso sulla scorta della normativa relativa al Covid 19 - la causa era decisa come da dispositivo del quale era disposta la pubblicazione in Ada telematica il giorno stesso dell'udienza.

Diritto

MOTIVI

Seguendo l'ordine espositivo dell'atto d'appello osserva la Corte quanto segue.

Le norme di riferimento.

L'art. 1 co. 179 della L. 222 del 2006 prevede che: "In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2020, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato Connesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni". La Circolare Inps numero 100 del 16-06-2017 (doc. 08 ricorrente) prevede all'art. 2 che: "Possono beneficiare dell'APE sociale i residenti in Italia iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che, alla data di accesso al trattamento, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano compiuto almeno 63 anni di età; b) si trovino in una delle seguenti condizioni: siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ed abbiano concluso, da almeno tre mesi, di godere della prestazione per la disoccupazione loro spettante. In tutte le suddette ipotesi i soggetti richiedenti devono essere in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni".

Nel merito.

Sub 1) Errore di diritto interpretativo.

Partendo dalla parte di motivazione in cui il primo giudice "paragonando il suo cessato ultimo rapporto di lavoro a quello di un lavoratore subordinato," ha statuito il diritto del sig. (omissis) alla percezione dell'Ape sociale, l'appellante richiama il dato testuale dell'art. 1 della legge 11.12.2016 n. 232 per giungere alla conclusione secondo la quale, laddove la norma fa riferimento anche agli iscritti alla Gestione Separata, la possibilità di fruire dell'APE è limitata alle ipotesi di cui alle lettere b) e c) della norma e non anche a quella di cui alla lettera a).

Si sottolinea poi che il rapporto lavorativo del ricorrente, quale collaboratore a progetto, non risulta esser cessato per una delle cause indicate alla lettera a).

Né d'altro canto potrebbe ricorrere l'ipotesi di una "scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato", difettando il requisito di un rapporto di lavoro dipendente nei trentasei mesi precedenti ed a nulla rilevando che, dopo la cessazione del suo rapporto di lavoro, il sig. (omissis) abbia beneficiato di una forma di sostegno quale l'indennità denominata "DIS-COLL".

Purtuttavia è indubbio che la norma in esame, certamente non adeguatamente congegnata, preveda la possibilità di usufruire dell'APE "agli iscritti .. alla Gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 Legge 08.08.i995 n. 335.

Analogamente la Circolare INPS 16.06.2017.

E' poi indiscusso che il ricorrente abbia beneficiato della c.d. "DIS-COLL", prima di chiedere TAPE sociale.

Si tratta quindi della situazione di un lavoratore parasubordinato, collaboratore a progetto, del tutto assimilabile ad una rapporto a tempo subordinato.

Già sintomatica è la previsione di questa DIS-COLL nel Job Act, quale prestazione di disoccupazione mensile a favore dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto, cioè figure non sic et simpliciter assimilabili a lavoratori autonomi, i quali non godono di alcun assegno assistenziale per il caso di mancata occupazione.

L'indennità di disoccupazione mensile "DIS-COLL" è una prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (articolo 15, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22), e che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l'INPS.

Evidentemente lo Stato ha ritenuto che anche questi prestatori necessitassero di assistenza e protezione secondo lo stesso sistema ispiratore della previdenza sociale.

La giurisprudenza di merito (citata dall'appellato), pur senza la necessità di pervenire ad una dichiarazione di incostituzionalità per irragionevolezza della norma, è orientata ad una interpretazione estensiva dell'art. 2116 CC, equiparando i collaboratori ai lavoratori subordinati trattandosi di situazioni oggettivamente simili: i soggetti che si trovano o possono trovarsi in condizioni socio-economiche comparabili a quelle dei lavoratori subordinati, esposti al rischio di perdita involontaria del posto di lavoro.

La formulazione letterale della disposizione, che fa riferimento a una delle forme tipiche del rapporto di lavoro subordinato, ossia il licenziamento, non può essere considerata di per se stessa ostativa, essendo il recesso del committente del tutto analogo - quanto a presupposti ed effetti - al licenziamento, ed essendo le dimissioni per giusta causa istituto che ricorre anche nei contratti di collaborazione.

Ciò che in realtà rileva è il presupposto sostanziale della disoccupazione a seguito di cessazione di un rapporto di lavoro per causa non imputabile al lavoratore.

Del resto l'assimilazione progressiva delle collaborazioni personali al lavoro subordinato, anche sul piano previdenziale, è stata inesorabile e continua:

- con l'art.69 d.lgs. 276/2003 i contratti co.co.co. sono stati vietati e convertiti in rapporti di lavoro subordinato quando instaurate senza l'indicazione di un progetto specifico;

- con l'art 69-bis d.lgs n. 276 (e L n. 92/2012) è stata introdotta una presunzione di lavoro subordinato, salvo prova contraria, quando per le collaborazioni presso il committente siano superiori a otto mesi nell'arco dell'anno solare e con corrispettivo maggiore dell'8o per cento del reddito annuo del collaboratore;

- con l'art.2 del d.lgs 81/2015 (poi modificato dal d.lgs n. 81/17) sono state nuovamente consentite le collaborazioni continuative e coordinate ma è stato disposto che dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai "rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro."

Non vi è dubbio che il rapporto di lavoro di (omissis) rientri in questa categoria.

La cessazione del rapporto che il ricorrente intratteneva con la cooperativa è in tutto e per tutto assimilabile, in considerazione della formulazione di cui alla lettera risolutiva del rapporto (doc. o ricorrente), a quel licenziamento cui fa riferimento la lettera a) dell'art. dell'art. 1 co. 179 L 232/06.

Questo argomento va quindi a completare il ragionamento del primo giudice laddove, richiamando la previsione della norma siccome riferita agli iscritti alla Gestione separata, dà contezza del fatto che il legislatore abbia inteso il beneficio non ai "soli lavoratori

subordinati stricto sensu".

D'altro canto non si rinviene nell'appello motivata contestazione al richiamo giurisprudenziale di cui a pg. 7 della sentenza e cioè alla decisione di cui a Cass. 7120/17 che, in parte motiva, in fattispecie assimilabile alla presente (indennità di maternità dei collaboratori coordinati e continuativi), così si esprime: "Da ultimo, ma solo in ordine di esposizione, occorre osservare che la soluzione assunta appare la più coerente sul piano logico e di giustizia, ove si consideri che si discute di rapporti di lavoro contrassegnati da una condizione di sottoprotezione analoga a quella dei lavoratori subordinati (come emerge sotto vari profili regolati dall'ordinamento, a partire dall'art. 409 n. 3 c.p.c., a proposito dei quali si coniò la definizione di parasubordinazione); e che, in particolare per l'aspetto che qui rileva, i collaboratori coordinati e continuativi sono lavoratori autonomi per i quali la contribuzione previdenziale viene versata dal committente (come avviene per il datore nel rapporto di lavoro dipendente); che pertanto il ritardo ed il mancato versamento contributivo da parte del terzo rischierebbe di compromettere diritti coperti da sicuro fondamento costituzionale ai sensi degli artt, 3,31,37 Cost.. Siccome è stato ripetutamente riconosciuto (Corte Cost. nn. 405/2001, 361 del 2000, 310 del 1999, 423 del 1995, 132 del 1991) che l'indennità di maternità integra un sostegno economico rispondente ad una duplice finalità, consistente nella necessità di tutelare la salute della donna e del nascituro e di evitare che la maternità possa soffrire a causa del bisogno economico. Ed ha pure affermato la Corte Cost. che la protezione del valore della maternità può essere attuata con interventi legislativi di contenuto e modalità anche diversi, in relazione alle caratteristiche di ciascuna delle situazioni considerate, ritenendo legittima la modulazione della disciplina purché non risolventesi in una ingiustificata esclusione di ogni forma di tutela."

Questa interpretazione collima con i piu' recenti orientamenti del legislatore in materia. Il Decreto Legislativo n. 81/2015. come da ultimo modificato dal Decreto Legge n. 101/2019 (convertito con modificazioni in L. n. 128/2019), dispone che, dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente.

Né ha pregio il ragionamento dell'INPS laddove, non potendo ignorare l'abolizione di questa tipologia di contratti, scrive (pg. 5 note autorizzate) che "se il legislatore ha previsto la riqualificazione in rapporto di lavoro subordinato come sanzione per i rapporti di co.co.co illegittimi allora deve concludersi che questi ultimi, quando sono legittimi (come nel caso di specie non essendo stato impugnato da controparte nei confronti del committente sono soggetti al regime giuridico del lavoro autonomo".

Ora non si vede perché mai il contratto avrebbe dovuto esser impugnato nei confronti del committente, quando si è semplicemente svolto in conformità alle disposizioni normative allora vigenti: quella che INPS ritiene "sanzione" è una riqualificazione legislativa di carattere generale che, come tale, non consente di distinguere tra rapporti co.co.co "legittimi" o "illegittimi".

D'altronde il semplice tenore della lettera di risoluzione del rapporto lascia intendere che questo aveva i connotati tipici di un rapporto di lavoro subordinato.

Sub 2) Non si tratta di un motivo d'appello ma semplicemente della segnalazione di un errore materiale, sul quale concorda anche l'appellato.

Non v'è dubbio infatti che, decorrendo l'APE sociale dal compimento del sessantatreesimo anno da quel momento decorre il beneficio, vale a dire dal 6 settembre 2019 e non dal 04.02.2019; anche se nel presente dispositivo, per ulteriore omissione, non ve ne è menzione.

SPESE DI CAUSA.

Quanto alle spese di causa del grado si ritiene che esse debbano essere poste a carico dell'appellante in ragione della metà, secondo le regole della soccombenza, e che vadano compensate per la restante metà alla luce dei dubbi interpretativi che ebbero a indurre la Corte in un primo momento a dubitare della legittimità costituzionale delle norme di riferimento. Esse si liquidano (in base al decreto Min. 10.3.14 e tabelle allegate) come in dispositivo.

Si dà atto che, essendo stato integralmente rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.

PQM

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 62/20 RG LAV, così provvede:

1) rigetta l'appello proposto contro la sentenza n.32/20 del tribunale di Rovereto pubblicata in data 29.09.2020;

2) compensa nella misura della metà le spese del grado e condanna l'appellante a rifondere a parte appellata la restante metà di dette spese, liquidate - per l'intero - in complessivi € 1.900,00, oltre magg. spese al 15% ed accessori di legge .

Si dà atto che, essendo stato integralmente rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.

Trento, 10.06.2021

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