Bambini stranieri discriminati: la Provincia di Trento condannata per l’assegno di natalità provinciale

Tribunale di Rovereto ordinanza 19/4/2022 Giudice Dr. Michele Cuccaro
Sentenza in sintesi:
L’assegno provinciale (Provincia autonoma di Trento) di natalità, introdotto dall'art. 39 della LP 6.8.2019, n. 5 e modificato dall'art. 25 della LP 23.12.2019 n. 13 discrimina gli stranieri laddove prevede il requisito della residenza decennale per accedervi
testo della sentenza:

1

TRIBUNALE DI ROVERETO

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha

pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa con ricorso ex

art. 28 D.L.vo 150/2011, 44 D.L.vo 286/98 e 702 bis cpc depositato il

28/12/2021 sub nr. 172/2021 R.G. da:

XXX

- ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL’IMMIGRAZIONE

APS, (C.F. 07430560016), con sede legale in Torino, via Gerdil n. 7 in

persona del presidente e legale rappresentante pro tempore avv. Lorenzo

Trucco entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Guarini del

Foro di Rovereto e Alberto Guariso del Foro di Milano, ed elettivamente

domiciliati presso lo studio del primo giuste procure allegate al ricorso

RICORRENTI

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (C.F. e P.IVA 00337460224) in

persona del suo Presidente pro tempore, con sede in Trento, Piazza Dante

n. 15, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Bernardi, Monica

Manica e Francesca Corradini dell’Avvocatura della Provincia, ed

elettivamente domiciliata presso l’avv. Monica Manica nella sede

dell’Avvocatura giusta delega allegata alla memoria difensiva

CONVENUTA

In punto: accertamento condotta discriminatoria

CONCLUSIONI

2

Ricorrente: “previa disapplicazione delle norme di legge provinciale che

risultassero in contrasto con il diritto dell’Unione nei termini indicati; ovvero

previa, rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità

costituzionale delle predette norme provinciali per contrasto con gli artt. 3, 4, 31 e

117, primo comma, Cost. quest’ultimo in riferimento all’art. 34 CFDUE e alle

norme di diritto derivato sopra citate;

Quanto alla domanda di assegno unico quota A 1.

accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla

Provincia autonoma di Trento consistente

- nell’aver comunicato al pubblico

(mediante il proprio sito istituzionale, mediante la predisposizione di fac

-simile di

domanda e mediante qualsiasi altro mezzo) l’insussistenza del diritto di accesso al

beneficio per i titolari di permesso per protezione internazionale e del permesso di

lungo periodo che siano privi del requisito di residenza decennale;

e conseguentemente, al fine di far cessare la discriminazione di cui sopra e di rimuoverne gli effetti, ordinare quanto al ricorrente:

2a) (omissis)

2b) (omissis)

Quanto ad ASGI, ordinare alla Provincia Autonoma di Trento

2c) di ammettere all’erogazione dell’assegno unico quota A di cui all’art. 28 LP

20/2016, per l’anno 2021, anche i richiedenti che siano titolari del permesso per

protezione internazionale o del permesso di lungo periodo che siano privi del

requisito di residenza decennale sul territorio nazionale che abbiano già presentato

domanda;

2d) di riaprire i termini di presentazione delle domande relative all’erogazione

3

dell’assegno unico quota A di cui all’art. 28 LP 20/2016 relativamente all’anno

2021, ove fossero scaduti i termini al momento della decisione del presente ricorso,

ammettendo i nuovi richiedenti al beneficio con effetti dal 16 aprile 2021 (primo

giorno del mese successivo a quello nel quale era possibile presentare la domanda),

dando preventiva comunicazione al pubblico dell’intervenuto venir meno dei due

requisiti di cui sopra;

2e) alla convenuta di dare adeguata informazione alla popolazione della

intervenuta modifica dei requisiti di accesso all’assegno unico quota A mediante

pubblicazione dell’emananda ordinanza su un giornale a tiratura nazionale in

forma tale da garantire una adeguata visibilità e sulla home page del sito

istituzionale della Provincia autonoma di Trento per almeno 3 mesi;

Quanto alla domanda di assegno provinciale di natalità

2. accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla

Provincia di Trento consistente - nell’aver assunto il provvedimento datato 15/7/2021 (di cui ai docc. 10 e 10.1)

con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda del ricorrente di accesso

al beneficio dell’assegno di natalità quota C per mancanza del requisito di

residenza decennale sul territorio nazionale e del permesso di soggiorno Ce per

soggiornati lungi periodo; - nell’aver adottato il regolamento di cui al decreto del presidente della provincia

14 dicembre 2020, n. 18

-31/Leg nella parte in cui all’art. 2, ha ribadito la

richiesta, ai fini dell’accesso all’assegno di natalità, dei due requisiti sopra indicati

; - nell’aver comunicato al pubblico (mediante il proprio sito istituzionale,

3

https://www.trentinofamiglia.it/News

-eventi/News/Assegno

-di

-natalita

-per

-

2

-

e

-

3

-anno

-di

-vita

-Provincia

-autonoma

-di

-Trento) l’insussistenza del diritto di

accesso al beneficio per i soggetti privi dei due predetti requisiti;

3. e conseguentemente, al fine di far cessare la discriminazione di cui sopra e di

rimuoverne gli effetti, ordinare alla Provincia Autonoma di Trento

quanto al ricorrente:

4a) di pagare al ricorrente l’assegno di natalità con riferimento alla domanda

presentata in data 23

-03

-2021 con durata fino al 31

-05

-2022 termine del periodo;

Quanto ad ASGI

4b) di modificare il Regolamento di cui al decreto del presidente della provincia 14

dicembre 2020, n. 18

-31/Leg nella parte in cui, all’art. 2, ha ribadito la richiesta,

ai fini dell’accesso all’assegno di natalità, dei due requisiti sopra indicati;

4c) di ammettere all’erogazione dell’assegno di natalità, per l’anno 2021, anche i

richiedenti privi del requisito di residenza decennale sul territorio nazionale e del

requisito del permesso di soggiorno Ce per soggiornati lungo periodo che abbiano

già presentato domanda;

4d) di riaprire i termini di presentazione delle domande relative all’erogazione

dell’assegno di natalità ove scaduti al momento della decisione, dando previa

comunicazione dell’intervenuto venir meno dei due requisiti di cui sopra;

E infine ordinare alla convenuta, con riferimento a entrambe le prestazioni

5.a) di adottare, ai sensi dell’art. 28 Decreto legislativo n. 150 del 2011, un piano

di rimozione idoneo ad evitare il reiterarsi della discriminazione;

5.b) di dare adeguata informazione alla popolazione della intervenuta modifica dei

requisiti di accesso all’assegno natalità mediante pubblicazione dell’emananda

5

ordinanza su un giornale a tiratura nazionale in forma tale da garantire una

adeguata visibilità e sulla home page del sito istituzionale della Provincia

autonoma di Trento per almeno 3 mesi o il maggiore tempo previsto per la

riapertura della graduatoria e/o comunque mediante pubblicazione di idoneo

avviso;

5.c) di pagare ad ASGI, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione degli ordini di

cui ai precedenti punti 2c, 2d, 4b, 4c, 4d una somma da determinarsi ai sensi

dell’art. 614

-bis c.p.c. e comunque non inferiore a euro 100,00 per ogni giorno di

ritardo, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla notifica alla parte

dell’emananda ordinanza;

Con vittoria di spese e competenze, ivi compreso il contributo unificato, da

distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.

Convenuta: “In via pregiudiziale: accertare e dichiarare la inammissibilità

dell’azione civile contro la discriminazione per non provata esistenza di effetto di

discriminazione indiretta.

In via principale di merito rigettare ogni domanda ex adverso avanzata nei

confronti della Provincia autonoma di Trento, ivi compresa la domanda di

modificare il Regolamento di cui al decreto del presidente della Provincia 14

dicembre 2020, n. 18

- 31/Leg nella parte in cui “ha ribadito” la richiesta ai fini

dell'accesso all’assegno di natalità dei due requisiti controversi, perché la detta

norma nulla ribadisce e nulla dispone sul punto.

Con vittoria di spese e onorari e anche a spese compensate”.

FATTO E DIRITTO

6

Con ricorso ex artt. 28 D.Lvo 150/2011, 44 D.L.vo 286/1998 e 702 bis c.p.c.

depositato il 21/12/2021 XXX  e ASGI

– Associazione Studi

Giuridici sull’Immigrazione APS (di seguito anche ASGI) convenivano in

giudizio innanzi a questo Tribunale la Provincia Autonoma di Trento (di

seguito anche PAT) per sentire accertare che i requisiti • dell’iscrizione anagrafica in Italia da almeno 10 anni e • del possesso del permesso di soggiorno CE soggiornanti di lungo

periodo

previsti per fruire • dell’assegno unico provinciale, quota A, di cui all’art. 28 L.P. 20/2016

e

• dell’assegno provinciale di natalità, quota C, di cui all’art. 8 bis L.P.

1/2011, introdotto dall’art. 39 L.P. 5/2019 e modificato dall’art. 25

L.P. 13/2019

sono in contrasto con norme sovraordinate che garantiscono la parità di

trattamento tra stranieri e italiani nell’accesso a prestazioni di sicurezza

sociale con conseguente discriminazione per via della nazionalità e per

sentire:

il primo, ottenere le due prestazioni richieste,

la seconda, fare valere il medesimo diritto in favore di tutti gli stranieri

residenti nella provincia di Trento e privi dei citati due requisiti.

Il tutto previa disapplicazione dell'art. 28 L.P. 20/2016 e dell'art. 8 bis LP

2.3. 2011, n. l nella parte in cui prevedono, rispettivamente, per

l'erogazione dell'assegno unico provinciale quota A e per l'assegno di

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natalità provinciale la residenza del beneficiario sul territorio nazionale

per almeno 10 anni e il possesso di un permesso di soggiorno Ce

soggiornanti lungo periodo, e ciò per contrasto con l'art. 12 Direttiva

2011/98, con l'art. 22 della direttiva 2016/801 e con l'art. 29 direttiva

2011/95, ovvero previa rimessione alla Corte costituzionale della questione

di legittimità costituzionale delle predette norme provinciali per contrasto

con gli artt. 3, 4, 31 e 117, primo comma Cost. quest'ultimo in riferimento

all'art. 34 CFDUE e alle norme di diritto derivato sopra citate.

Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, la PAT

evidenziava come con sentenza 19/2022 la la C.Cost. avesse ritenuto

conforme a costituzione il requisito della titolarità di permesso UE per

soggiornanti di lungo periodo per accedere al reddito di cittadinanza, con

la conseguenza che doveva ritenersi pianamente conforme a costituzione e

alle norme eurounitarie la identica previsione

- introdotta in legge

provinciale con rinvio dinamico alle norme sul reddito di cittadinanza

-

per l’accesso all’Assegno unico provinciale, quota A.

Quanto al requisito della residenza decennale sottolineava come l’AUP

non avesse un fine meramente assistenziale, ma di integrazione sociale e

di politica attiva del lavoro, con la conseguenza che la Provincia ben

poteva introdurre previsioni richiedenti un radicamento territoriale

continuativo ed ulteriore rispetto alla sola residenza.

Con riferimento alla domanda relativa all’assegno di natalità, la convenuta

sosteneva come esso non fosse finalizzato a soddisfare bisogni primari di

aiuto e assistenza alle famiglie nella cura del neonato, ma ad incentivare le

8

nascite, con un meccanismo premiale in funzione del numero dei figli,

della territorialità e della permanenza sul territorio; ne derivava che

l’introduzione dei requisiti contestati ex adverso ben poteva ritenersi

legittima, rispondendo alla necessità di verificare in capo ai beneficiari un

radicamento sul territorio, in funzione per l’appunto della finalità di

incremento demografico della popolazione sullo stesso territorio

provinciale.

Con riferimento ad entrambe le domande ne eccepiva l’inammissibilità,

atteso che la discriminazione indiretta dei cittadini extra UE era data per

presupposta dalla controparte, là dove, al contrario, i requisiti contestati

erano parimenti richiesti anche per cittadini UE.

Nel corso della prima udienza il ricorrente XXX prendeva atto della

pronuncia 19/2022 della Corte costituzionale e rinunciava alle domande

individuali relative all’AUP.

All’udienza del 19/4/2022 la causa veniva trattenuta in decisione sulla base

delle conclusioni in epigrafe trascritte

***

DOMANDA ASGI RELATIVA ALL’ASSEGNO UNICO PROVINCIALE

L’eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta dalla convenuta

PAT nelle note difensive a seguito della rinuncia alla domanda

individuale da parte dello XXX non può essere accolta, dal momento che

ASGI ha chiaramente esplicitato di avere svolto la domanda ai sensi del

comma 3 dell’art. 5 D.L.vo 215/2003 ed avendo la S.C. (Sez. L

- , Sentenza

n. 11165 del 08/05/2017) avuto modo di statuire, in un giudizio in cui era

9

parte la medesima Associazione qui ricorrente, che “Nelle discriminazioni

collettive in ragione del fattore della nazionalità, ex artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 215 del

2003 ed art. 43 del d.lgs. n. 286 del 1998, sussiste la legittimazione ad agire in

capo alle associazioni ed agli enti previsti dall'art. 5 d.lgs. n. 215 del 2003”.

Avendo la Corte costituzionale con la sentenza 19/2022 ritenuto

compatibile con l’art. 3 Cost. il requisito del permesso di lungo periodo

per l’accesso al reddito di cittadinanza ed essendo evidente l’analogia tra

detto istituto e l’AUP qui in esame, si tratta di esaminare la domanda

attorea con riferimento al solo requisito della residenza decennale.

Parte ricorrente sostiene al riguardo che la richiamata sentenza 19/2022

della C.Cost. non solo non infici la sua pretesa, ma ne rafforzi, anzi, il

fondamento, visto e considerato che una volta ammesso che alla

prestazione accedono solo i titolari di permesso di lungo periodo e i

titolari di protezione internazionale, il requisito di residenza decennale

risulta a maggior ragione illegittimo godendo dette categorie del diritto

alla parità di trattamento ai sensi, rispettivamente, degli artt. 11 direttiva

2009/103 e 25 direttiva 2011/95 ed essendo inoltre il radicamento già

garantito dal predetto permesso di lungo periodo.

Parte convenuta sostiene, invece, che la quota A dell’AUP non rientra

nella tipologia delle prestazioni sociali previste dall’art. 3 del Reg.

883/2004 richiamato dall’art. 12 della direttiva 2011/98

– per le quali sole

sussiste l’obbligo della parità di trattamento

– e rileva come la

ragionevolezza del requisito della residenza decennale va vista nella

10

stessa ottica della norma statale per l’accesso al reddito di cittadinanza,

richiamata dalla norma provinciale con rinvio dinamico.

La tesi della convenuta appare sul punto preferibile, atteso che la

previsione da parte della normativa provinciale del requisito della

residenza decennale risponde esclusivamente alla necessità di “allineare”

la normativa locale a quella nazionale ed il requisito in questione non

appare irragionevole tenuto conto delle conclusioni cui è pervenuta la

C.Cost. nella richiamata sentenza 19/2022 “sulle caratteristiche del reddito di

cittadinanza

– che non si esaurisce in una provvidenza assistenziale volta a

soddisfare un bisogno primario dell’individuo, ma persegue più ampi obiettivi di

politica attiva del lavoro e di integrazione sociale”; si confronti anche il

seguente passaggio della motivazione: “L’orizzonte temporale della misura

non è dunque di breve periodo, considerando sia la durata del beneficio sia il

risultato perseguito. Gli obiettivi dell’intervento implicano infatti una complessa

operazione di inclusione sociale e lavorativa, che il legislatore, nell’esercizio della

sua discrezionalità, non irragionevolmente ha destinato agli stranieri soggiornanti

in Italia a tempo indeterminato. In questa prospettiva di lungo o medio termine

del reddito di cittadinanza, la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in

Italia non si presenta come un requisito privo di collegamento con la ratio della

misura concessa, sicché la scelta di escludere gli stranieri regolarmente

soggiornanti, ma pur sempre privi di un consolidato radicamento nel territorio,

non può essere giudicata esorbitante rispetto ai confini della ragionevolezza”.

ASSEGNO DI NATALITÀ

11

Con sentenza 54/2022 la C.Cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, nella formulazione

antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 3, comma 4, della legge n. 238 del 2021, e dell'art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo antecedente

all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 3, lettera a), della legge n. 238 del

2021, nella parte in cui escludono dalla concessione

- rispettivamente

-

dell'assegno di natalità e dell'assegno di maternità i cittadini di Paesi terzi

che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto

dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a

fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o

nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un

permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002.

Parte ricorrente sostiene che il contrasto individuato dalla richiamata

pronuncia del Giudice delle leggi vale necessariamente anche per la

prestazione provinciale qui in esame attesa l’evidente identità delle due

prestazioni.

Parte convenuta sostiene, invece, che l’assegno di natalità provinciale non

è finalizzato a soddisfare bisogni primari di aiuto e assistenza alle famiglie

nella cura del neonato

– come reso palese dalla previsione di un indicatore

economico (ICEF pari allo 0,40) tale da non individuare una fascia di

destinatari che versino in situazione di bisogno economico

- ma intende

promuovere l’incremento demografico nel territorio provinciale, quale

misura di incentivazione e facilitazione delle nascite; come tale esso

rientrerebbe in quelle “provvidenze aggiuntive occasionalmente

- e con diversi

12

presupposti

- … attribuite dalla legislazione regionale” non colpiti da

incostituzionalità, come già stabilito dalla C. Cost. nella sentenza n. 141 del

2014 richiamata dalla recente sentenza 54/2022).

La tesi dei ricorrenti appare sul punto convincente.

In primo luogo va osservato che con sentenza 2.9.2021 la CGUE (Grande

Sezione) ha avuto modo di affermare che “l’assegno di natalità e l’assegno di

maternità rientrano nei settori della sicurezza sociale per i quali i cittadini di paesi

terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2011/98

beneficiano del diritto alla parità di trattamento previsto da detta direttiva.

Tenuto conto del fatto che l’Italia non si è avvalsa della facoltà offerta dalla

direttiva agli Stati membri di limitare la parità di trattamento, la Corte ritiene che

la normativa nazionale che esclude tali cittadini di paesi terzi dal beneficio di detti

assegni non sia conforme all’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva”.

La C.Cost. con la richiamata sentenza 54/2022 ha, a sua volta, chiaramente

affermato che l’assegno di natalità e l’assegno di maternità <<nazionali>> ”sovvengono a una peculiare situazione di bisogno, che si riconnette alla nascita

di un bambino o al suo ingresso in una famiglia adottiva …. Entrambe le

provvidenze si prefiggono di concorrere a rimuovere gli ostacoli di ordine

economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,

impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.),

e, in particolare, rappresentano attuazione dell’art. 31 Cost., che impegna la

Repubblica ad agevolare con misure economiche ed altre provvidenze la

formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare

riguardo alle famiglie numerose, e a proteggere la maternità, l’infanzia e la

13

gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Le prestazioni citate

assicurano un nucleo di garanzie e non possono essere equiparate alle provvidenze

aggiuntive che occasionalmente

– e con diversi presupposti

– sono state attribuite

dalla legislazione regionale già scrutinata da questa Corte (sentenza n. 141 del

2014). Si deve inoltre rimarcare che le odierne misure di sostegno al nucleo

familiare e alla madre, indirizzate anche alla famiglia adottiva, assolvono una

finalità preminente di tutela del minore, che si affianca alla tutela della madre, in

armonia con il disegno costituzionale che colloca in un orizzonte comune di

speciale adeguata protezione, sia la madre, sia il bambino (sentenza n. 205 del

2015, punto 4 del Considerato in diritto)”.

Tali caratteristiche sono certamente proprie anche dell’assegno di natalità

provinciale qui in esame, dal momento che la previsione di un indicatore

ICEF (0,40) piuttosto elevato non vale di per sé ad escludere che la finalità

dell’assegno sia esattamente quella delineata dalla Corte costituzionale

nella sentenza 54/2022 testè richiamata.

Né può affermarsi che l’assegno locale sia una “provvidenza aggiuntiva”

nel senso affermato dalla sentenza 141/2014 del Giudice delle leggi, visto e

considerato che esso ricalca in massima parte l’omologo istituto nazionale.

Il requisito della permanenza decennale sul territorio nazionale appare

parimenti illegittimo alla luce delle richiamate pronunce della CGUE e

della C.Cost., evidente essendo che se contrasta con gli artt. 3 e 31 della

Costituzione un requisito minore quale quello della permanenza sul

territorio di cinque anni, a fortiori sussiste il contrasto in relazione al più

gravatorio requisito della permanenza decennale.

14

Si tratta a questo punto di stabilire se all’accoglimento delle domande

attoree sul punto possa pervenirsi solo attraverso una pronuncia di

incostituzionalità della normativa provinciale, ovvero sia sufficiente una

disapplicazione di essa.

La seconda soluzione appare preferibile

.

La Corte d’appello di Trento nella sentenza 56/2021 relativa

all’assegnazione di alloggio in locazione a canone sostenibile ha

condivisibilmente avuto modo di affermare che nei rapporti verticali ”le

autorità amministrative, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di

giustizia, nell’attività di loro competenza devono dare attuazione al diritto

dell’Unione, disapplicando la norma interna in contrasto con le disposizioni della

direttiva e che, in difetto, alla disapplicazione si deve provvedere in sede

giurisdizionale”.

La Corte costituzione nella sentenza 67/2022 ha analogamente avuto modo

di affermare che “Nella prospettiva del primato del diritto dell’Unione,

diversamente da quanto assume la Corte di cassazione, alle norme di diritto

europeo contenute negli artt. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva

2003/109/CE e 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, deve

riconoscersi effetto diretto nella parte in cui prescrivono l’obbligo di parità di

trattamento tra le categorie di cittadini di paesi terzi individuate dalle medesime

direttive e i cittadini dello Stato membro in cui costoro soggiornano”.

Va, pertanto, affermata la natura discriminatoria delle condotte della PAT

consistite

15

• nell’avere adottato il provvedimento dd. 15/7/2021 di diniego

dell’assegno di natalità quota C nei confronti del ricorrente XXX

per mancanza del requisito di residenza decennale sul territorio

nazionale e del permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo

periodo;

• nell’avere adottato il regolamento di cui al decreto del presidente

della provincia dd. 14.12.2020 n. 18

-31/Leg. nella parte in cui ha

ribadito la necessità di possedere entrambi i requisiti sopra

indicati, là dove requisito idoneo doveva ritenersi il permesso

unico di lavoro o quello per protezione internazionale.

Al fine di fare cessare la condotta discriminatoria di cui sopra, va ordinato

alla PAT:

1) di pagare al ricorrente l’assegno di natalità con riferimento alla

domanda presentata in data 23

-03

-2021 con durata fino al 31

-05

-2022

termine del periodo;

2) di modificare il Regolamento di cui al decreto del presidente della

provincia 14 dicembre 2020, n. 18

-31/Leg nella parte in cui, all’art. 2, ha

ribadito la richiesta, ai fini dell’accesso all’assegno di natalità, dei due

requisiti della residenza decennale sul territorio nazionale e del permesso

di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo in luogo del permesso

unico di lavoro o di quello per protezione internazionale;

3) di ammettere all’erogazione dell’assegno di natalità, per l’anno 2021,

anche i richiedenti muniti del permesso unico di lavoro o di quello per

protezione internazionale che abbiano già presentato domanda;

16

4) di dare adeguata informazione alla popolazione della intervenuta

modifica dei requisiti di accesso all’assegno natalità mediante

pubblicazione della presente ordinanza nel sito istituzionale della

Provincia per tre mesi, con condanna al pagamento in favore di ASGI della

somma di euro 50 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione de gli ordini

di cui ai punti 2), 3) e 4) con decorrenza dal sessantunesimo giorno

successivo alla data di comunicazione della presente ordinanza.

SPESE

.

Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la

prevalente soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, affermata la natura

discriminatoria delle condotte della PAT consistite

:

• nell’avere adottato il provvedimento dd. 15/7/2021 di diniego

dell’assegno di natalità quota C nei confronti del ricorrente XXX per

mancanza del requisito di residenza decennale sul territorio nazionale e

del permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo; • nell’avere adottato il regolamento di cui al decreto del Presidente

della provincia dd. 14.12.2020 n. 18

-31/Leg. nella parte in cui ha ribadito la

necessità di possedere entrambi i requisiti sopra indicati, là dove requisito

idoneo doveva ritenersi il permesso unico di lavoro o quello per protezione internazionale

ORDINA alla PAT:

17

1) di pagare al ricorrente l’assegno di natalità con riferimento alla

domanda presentata in data 23

-03

-2021 con durata fino al 31

-05

-2022

termine del periodo;

2) di modificare il Regolamento di cui al decreto del presidente della

provincia 14 dicembre 2020, n. 18

-31/Leg nella parte in cui, all’art. 2, ha

ribadito la richiesta, ai fini dell’accesso all’assegno di natalità, dei due

requisiti della residenza decennale sul territorio nazionale e del permesso

di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo in luogo del permesso

unico di lavoro o di quello per protezione internazionale;

3) di ammettere all’erogazione dell’assegno di natalità, per l’anno 2021,

anche i richiedenti muniti del permesso unico di lavoro o di quello per

protezione internazionale che abbiano già presentato domanda;

4) di dare adeguata informazione alla popolazione della intervenuta

modifica dei requisiti di accesso all’assegno natalità mediante

pubblicazione della presente ordinanza nel sito istituzionale della

Provincia per tre mesi, con condanna al pagamento in favore di ASGI della

somma di euro 50 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione degli ordini

di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4) con decorrenza dal sessantunesimo

giorno successivo alla data di comunicazione della presente ordinanza.

RESPINGE nel resto il ricorso.

CONDANNA la convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle

spese del giudizio che liquida in € 4.000, oltre IVA, CNPA e 15%.

Rovereto, 19 aprile 2022

Il Giudice

18

- dott. Michele Cuccaro

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