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TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha
pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa con ricorso ex
art. 28 D.L.vo 150/2011, 44 D.L.vo 286/98 e 702 bis cpc depositato il
28/12/2021 sub nr. 172/2021 R.G. da:
XXX
- ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL’IMMIGRAZIONE
APS, (C.F. 07430560016), con sede legale in Torino, via Gerdil n. 7 in
persona del presidente e legale rappresentante pro tempore avv. Lorenzo
Trucco entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Guarini del
Foro di Rovereto e Alberto Guariso del Foro di Milano, ed elettivamente
domiciliati presso lo studio del primo giuste procure allegate al ricorso
RICORRENTI
contro
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (C.F. e P.IVA 00337460224) in
persona del suo Presidente pro tempore, con sede in Trento, Piazza Dante
n. 15, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Bernardi, Monica
Manica e Francesca Corradini dell’Avvocatura della Provincia, ed
elettivamente domiciliata presso l’avv. Monica Manica nella sede
dell’Avvocatura giusta delega allegata alla memoria difensiva
CONVENUTA
In punto: accertamento condotta discriminatoria
CONCLUSIONI
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Ricorrente: “previa disapplicazione delle norme di legge provinciale che
risultassero in contrasto con il diritto dell’Unione nei termini indicati; ovvero
previa, rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità
costituzionale delle predette norme provinciali per contrasto con gli artt. 3, 4, 31 e
117, primo comma, Cost. quest’ultimo in riferimento all’art. 34 CFDUE e alle
norme di diritto derivato sopra citate;
Quanto alla domanda di assegno unico quota A 1.
accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla
Provincia autonoma di Trento consistente
- nell’aver comunicato al pubblico
(mediante il proprio sito istituzionale, mediante la predisposizione di fac
-simile di
domanda e mediante qualsiasi altro mezzo) l’insussistenza del diritto di accesso al
beneficio per i titolari di permesso per protezione internazionale e del permesso di
lungo periodo che siano privi del requisito di residenza decennale;
e conseguentemente, al fine di far cessare la discriminazione di cui sopra e di rimuoverne gli effetti, ordinare quanto al ricorrente:
2a) (omissis)
2b) (omissis)
Quanto ad ASGI, ordinare alla Provincia Autonoma di Trento
2c) di ammettere all’erogazione dell’assegno unico quota A di cui all’art. 28 LP
20/2016, per l’anno 2021, anche i richiedenti che siano titolari del permesso per
protezione internazionale o del permesso di lungo periodo che siano privi del
requisito di residenza decennale sul territorio nazionale che abbiano già presentato
domanda;
2d) di riaprire i termini di presentazione delle domande relative all’erogazione
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dell’assegno unico quota A di cui all’art. 28 LP 20/2016 relativamente all’anno
2021, ove fossero scaduti i termini al momento della decisione del presente ricorso,
ammettendo i nuovi richiedenti al beneficio con effetti dal 16 aprile 2021 (primo
giorno del mese successivo a quello nel quale era possibile presentare la domanda),
dando preventiva comunicazione al pubblico dell’intervenuto venir meno dei due
requisiti di cui sopra;
2e) alla convenuta di dare adeguata informazione alla popolazione della
intervenuta modifica dei requisiti di accesso all’assegno unico quota A mediante
pubblicazione dell’emananda ordinanza su un giornale a tiratura nazionale in
forma tale da garantire una adeguata visibilità e sulla home page del sito
istituzionale della Provincia autonoma di Trento per almeno 3 mesi;
Quanto alla domanda di assegno provinciale di natalità
2. accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla
Provincia di Trento consistente - nell’aver assunto il provvedimento datato 15/7/2021 (di cui ai docc. 10 e 10.1)
con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda del ricorrente di accesso
al beneficio dell’assegno di natalità quota C per mancanza del requisito di
residenza decennale sul territorio nazionale e del permesso di soggiorno Ce per
soggiornati lungi periodo; - nell’aver adottato il regolamento di cui al decreto del presidente della provincia
14 dicembre 2020, n. 18
-31/Leg nella parte in cui all’art. 2, ha ribadito la
richiesta, ai fini dell’accesso all’assegno di natalità, dei due requisiti sopra indicati
; - nell’aver comunicato al pubblico (mediante il proprio sito istituzionale,
3
https://www.trentinofamiglia.it/News
-eventi/News/Assegno
-di
-natalita
-per
-
2
-
e
-
3
-anno
-di
-vita
-Provincia
-autonoma
-di
-Trento) l’insussistenza del diritto di
accesso al beneficio per i soggetti privi dei due predetti requisiti;
3. e conseguentemente, al fine di far cessare la discriminazione di cui sopra e di
rimuoverne gli effetti, ordinare alla Provincia Autonoma di Trento
quanto al ricorrente:
4a) di pagare al ricorrente l’assegno di natalità con riferimento alla domanda
presentata in data 23
-03
-2021 con durata fino al 31
-05
-2022 termine del periodo;
Quanto ad ASGI
4b) di modificare il Regolamento di cui al decreto del presidente della provincia 14
dicembre 2020, n. 18
-31/Leg nella parte in cui, all’art. 2, ha ribadito la richiesta,
ai fini dell’accesso all’assegno di natalità, dei due requisiti sopra indicati;
4c) di ammettere all’erogazione dell’assegno di natalità, per l’anno 2021, anche i
richiedenti privi del requisito di residenza decennale sul territorio nazionale e del
requisito del permesso di soggiorno Ce per soggiornati lungo periodo che abbiano
già presentato domanda;
4d) di riaprire i termini di presentazione delle domande relative all’erogazione
dell’assegno di natalità ove scaduti al momento della decisione, dando previa
comunicazione dell’intervenuto venir meno dei due requisiti di cui sopra;
E infine ordinare alla convenuta, con riferimento a entrambe le prestazioni
5.a) di adottare, ai sensi dell’art. 28 Decreto legislativo n. 150 del 2011, un piano
di rimozione idoneo ad evitare il reiterarsi della discriminazione;
5.b) di dare adeguata informazione alla popolazione della intervenuta modifica dei
requisiti di accesso all’assegno natalità mediante pubblicazione dell’emananda
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ordinanza su un giornale a tiratura nazionale in forma tale da garantire una
adeguata visibilità e sulla home page del sito istituzionale della Provincia
autonoma di Trento per almeno 3 mesi o il maggiore tempo previsto per la
riapertura della graduatoria e/o comunque mediante pubblicazione di idoneo
avviso;
5.c) di pagare ad ASGI, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione degli ordini di
cui ai precedenti punti 2c, 2d, 4b, 4c, 4d una somma da determinarsi ai sensi
dell’art. 614
-bis c.p.c. e comunque non inferiore a euro 100,00 per ogni giorno di
ritardo, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla notifica alla parte
dell’emananda ordinanza;
Con vittoria di spese e competenze, ivi compreso il contributo unificato, da
distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Convenuta: “In via pregiudiziale: accertare e dichiarare la inammissibilità
dell’azione civile contro la discriminazione per non provata esistenza di effetto di
discriminazione indiretta.
In via principale di merito rigettare ogni domanda ex adverso avanzata nei
confronti della Provincia autonoma di Trento, ivi compresa la domanda di
modificare il Regolamento di cui al decreto del presidente della Provincia 14
dicembre 2020, n. 18
- 31/Leg nella parte in cui “ha ribadito” la richiesta ai fini
dell'accesso all’assegno di natalità dei due requisiti controversi, perché la detta
norma nulla ribadisce e nulla dispone sul punto.
Con vittoria di spese e onorari e anche a spese compensate”.
FATTO E DIRITTO
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Con ricorso ex artt. 28 D.Lvo 150/2011, 44 D.L.vo 286/1998 e 702 bis c.p.c.
depositato il 21/12/2021 XXX e ASGI
– Associazione Studi
Giuridici sull’Immigrazione APS (di seguito anche ASGI) convenivano in
giudizio innanzi a questo Tribunale la Provincia Autonoma di Trento (di
seguito anche PAT) per sentire accertare che i requisiti • dell’iscrizione anagrafica in Italia da almeno 10 anni e • del possesso del permesso di soggiorno CE soggiornanti di lungo
periodo
previsti per fruire • dell’assegno unico provinciale, quota A, di cui all’art. 28 L.P. 20/2016
e
• dell’assegno provinciale di natalità, quota C, di cui all’art. 8 bis L.P.
1/2011, introdotto dall’art. 39 L.P. 5/2019 e modificato dall’art. 25
L.P. 13/2019
sono in contrasto con norme sovraordinate che garantiscono la parità di
trattamento tra stranieri e italiani nell’accesso a prestazioni di sicurezza
sociale con conseguente discriminazione per via della nazionalità e per
sentire:
il primo, ottenere le due prestazioni richieste,
la seconda, fare valere il medesimo diritto in favore di tutti gli stranieri
residenti nella provincia di Trento e privi dei citati due requisiti.
Il tutto previa disapplicazione dell'art. 28 L.P. 20/2016 e dell'art. 8 bis LP
2.3. 2011, n. l nella parte in cui prevedono, rispettivamente, per
l'erogazione dell'assegno unico provinciale quota A e per l'assegno di
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natalità provinciale la residenza del beneficiario sul territorio nazionale
per almeno 10 anni e il possesso di un permesso di soggiorno Ce
soggiornanti lungo periodo, e ciò per contrasto con l'art. 12 Direttiva
2011/98, con l'art. 22 della direttiva 2016/801 e con l'art. 29 direttiva
2011/95, ovvero previa rimessione alla Corte costituzionale della questione
di legittimità costituzionale delle predette norme provinciali per contrasto
con gli artt. 3, 4, 31 e 117, primo comma Cost. quest'ultimo in riferimento
all'art. 34 CFDUE e alle norme di diritto derivato sopra citate.
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, la PAT
evidenziava come con sentenza 19/2022 la la C.Cost. avesse ritenuto
conforme a costituzione il requisito della titolarità di permesso UE per
soggiornanti di lungo periodo per accedere al reddito di cittadinanza, con
la conseguenza che doveva ritenersi pianamente conforme a costituzione e
alle norme eurounitarie la identica previsione
- introdotta in legge
provinciale con rinvio dinamico alle norme sul reddito di cittadinanza
-
per l’accesso all’Assegno unico provinciale, quota A.
Quanto al requisito della residenza decennale sottolineava come l’AUP
non avesse un fine meramente assistenziale, ma di integrazione sociale e
di politica attiva del lavoro, con la conseguenza che la Provincia ben
poteva introdurre previsioni richiedenti un radicamento territoriale
continuativo ed ulteriore rispetto alla sola residenza.
Con riferimento alla domanda relativa all’assegno di natalità, la convenuta
sosteneva come esso non fosse finalizzato a soddisfare bisogni primari di
aiuto e assistenza alle famiglie nella cura del neonato, ma ad incentivare le
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nascite, con un meccanismo premiale in funzione del numero dei figli,
della territorialità e della permanenza sul territorio; ne derivava che
l’introduzione dei requisiti contestati ex adverso ben poteva ritenersi
legittima, rispondendo alla necessità di verificare in capo ai beneficiari un
radicamento sul territorio, in funzione per l’appunto della finalità di
incremento demografico della popolazione sullo stesso territorio
provinciale.
Con riferimento ad entrambe le domande ne eccepiva l’inammissibilità,
atteso che la discriminazione indiretta dei cittadini extra UE era data per
presupposta dalla controparte, là dove, al contrario, i requisiti contestati
erano parimenti richiesti anche per cittadini UE.
Nel corso della prima udienza il ricorrente XXX prendeva atto della
pronuncia 19/2022 della Corte costituzionale e rinunciava alle domande
individuali relative all’AUP.
All’udienza del 19/4/2022 la causa veniva trattenuta in decisione sulla base
delle conclusioni in epigrafe trascritte
***
DOMANDA ASGI RELATIVA ALL’ASSEGNO UNICO PROVINCIALE
L’eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta dalla convenuta
PAT nelle note difensive a seguito della rinuncia alla domanda
individuale da parte dello XXX non può essere accolta, dal momento che
ASGI ha chiaramente esplicitato di avere svolto la domanda ai sensi del
comma 3 dell’art. 5 D.L.vo 215/2003 ed avendo la S.C. (Sez. L
- , Sentenza
n. 11165 del 08/05/2017) avuto modo di statuire, in un giudizio in cui era
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parte la medesima Associazione qui ricorrente, che “Nelle discriminazioni
collettive in ragione del fattore della nazionalità, ex artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 215 del
2003 ed art. 43 del d.lgs. n. 286 del 1998, sussiste la legittimazione ad agire in
capo alle associazioni ed agli enti previsti dall'art. 5 d.lgs. n. 215 del 2003”.
Avendo la Corte costituzionale con la sentenza 19/2022 ritenuto
compatibile con l’art. 3 Cost. il requisito del permesso di lungo periodo
per l’accesso al reddito di cittadinanza ed essendo evidente l’analogia tra
detto istituto e l’AUP qui in esame, si tratta di esaminare la domanda
attorea con riferimento al solo requisito della residenza decennale.
Parte ricorrente sostiene al riguardo che la richiamata sentenza 19/2022
della C.Cost. non solo non infici la sua pretesa, ma ne rafforzi, anzi, il
fondamento, visto e considerato che una volta ammesso che alla
prestazione accedono solo i titolari di permesso di lungo periodo e i
titolari di protezione internazionale, il requisito di residenza decennale
risulta a maggior ragione illegittimo godendo dette categorie del diritto
alla parità di trattamento ai sensi, rispettivamente, degli artt. 11 direttiva
2009/103 e 25 direttiva 2011/95 ed essendo inoltre il radicamento già
garantito dal predetto permesso di lungo periodo.
Parte convenuta sostiene, invece, che la quota A dell’AUP non rientra
nella tipologia delle prestazioni sociali previste dall’art. 3 del Reg.
883/2004 richiamato dall’art. 12 della direttiva 2011/98
– per le quali sole
sussiste l’obbligo della parità di trattamento
– e rileva come la
ragionevolezza del requisito della residenza decennale va vista nella
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stessa ottica della norma statale per l’accesso al reddito di cittadinanza,
richiamata dalla norma provinciale con rinvio dinamico.
La tesi della convenuta appare sul punto preferibile, atteso che la
previsione da parte della normativa provinciale del requisito della
residenza decennale risponde esclusivamente alla necessità di “allineare”
la normativa locale a quella nazionale ed il requisito in questione non
appare irragionevole tenuto conto delle conclusioni cui è pervenuta la
C.Cost. nella richiamata sentenza 19/2022 “sulle caratteristiche del reddito di
cittadinanza
– che non si esaurisce in una provvidenza assistenziale volta a
soddisfare un bisogno primario dell’individuo, ma persegue più ampi obiettivi di
politica attiva del lavoro e di integrazione sociale”; si confronti anche il
seguente passaggio della motivazione: “L’orizzonte temporale della misura
non è dunque di breve periodo, considerando sia la durata del beneficio sia il
risultato perseguito. Gli obiettivi dell’intervento implicano infatti una complessa
operazione di inclusione sociale e lavorativa, che il legislatore, nell’esercizio della
sua discrezionalità, non irragionevolmente ha destinato agli stranieri soggiornanti
in Italia a tempo indeterminato. In questa prospettiva di lungo o medio termine
del reddito di cittadinanza, la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in
Italia non si presenta come un requisito privo di collegamento con la ratio della
misura concessa, sicché la scelta di escludere gli stranieri regolarmente
soggiornanti, ma pur sempre privi di un consolidato radicamento nel territorio,
non può essere giudicata esorbitante rispetto ai confini della ragionevolezza”.
ASSEGNO DI NATALITÀ
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Con sentenza 54/2022 la C.Cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, nella formulazione
antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 3, comma 4, della legge n. 238 del 2021, e dell'art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo antecedente
all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 3, lettera a), della legge n. 238 del
2021, nella parte in cui escludono dalla concessione
- rispettivamente
-
dell'assegno di natalità e dell'assegno di maternità i cittadini di Paesi terzi
che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto
dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a
fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o
nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un
permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002.
Parte ricorrente sostiene che il contrasto individuato dalla richiamata
pronuncia del Giudice delle leggi vale necessariamente anche per la
prestazione provinciale qui in esame attesa l’evidente identità delle due
prestazioni.
Parte convenuta sostiene, invece, che l’assegno di natalità provinciale non
è finalizzato a soddisfare bisogni primari di aiuto e assistenza alle famiglie
nella cura del neonato
– come reso palese dalla previsione di un indicatore
economico (ICEF pari allo 0,40) tale da non individuare una fascia di
destinatari che versino in situazione di bisogno economico
- ma intende
promuovere l’incremento demografico nel territorio provinciale, quale
misura di incentivazione e facilitazione delle nascite; come tale esso
rientrerebbe in quelle “provvidenze aggiuntive occasionalmente
- e con diversi
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presupposti
- … attribuite dalla legislazione regionale” non colpiti da
incostituzionalità, come già stabilito dalla C. Cost. nella sentenza n. 141 del
2014 richiamata dalla recente sentenza 54/2022).
La tesi dei ricorrenti appare sul punto convincente.
In primo luogo va osservato che con sentenza 2.9.2021 la CGUE (Grande
Sezione) ha avuto modo di affermare che “l’assegno di natalità e l’assegno di
maternità rientrano nei settori della sicurezza sociale per i quali i cittadini di paesi
terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2011/98
beneficiano del diritto alla parità di trattamento previsto da detta direttiva.
Tenuto conto del fatto che l’Italia non si è avvalsa della facoltà offerta dalla
direttiva agli Stati membri di limitare la parità di trattamento, la Corte ritiene che
la normativa nazionale che esclude tali cittadini di paesi terzi dal beneficio di detti
assegni non sia conforme all’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva”.
La C.Cost. con la richiamata sentenza 54/2022 ha, a sua volta, chiaramente
affermato che l’assegno di natalità e l’assegno di maternità <<nazionali>> ”sovvengono a una peculiare situazione di bisogno, che si riconnette alla nascita
di un bambino o al suo ingresso in una famiglia adottiva …. Entrambe le
provvidenze si prefiggono di concorrere a rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.),
e, in particolare, rappresentano attuazione dell’art. 31 Cost., che impegna la
Repubblica ad agevolare con misure economiche ed altre provvidenze la
formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare
riguardo alle famiglie numerose, e a proteggere la maternità, l’infanzia e la
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gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Le prestazioni citate
assicurano un nucleo di garanzie e non possono essere equiparate alle provvidenze
aggiuntive che occasionalmente
– e con diversi presupposti
– sono state attribuite
dalla legislazione regionale già scrutinata da questa Corte (sentenza n. 141 del
2014). Si deve inoltre rimarcare che le odierne misure di sostegno al nucleo
familiare e alla madre, indirizzate anche alla famiglia adottiva, assolvono una
finalità preminente di tutela del minore, che si affianca alla tutela della madre, in
armonia con il disegno costituzionale che colloca in un orizzonte comune di
speciale adeguata protezione, sia la madre, sia il bambino (sentenza n. 205 del
2015, punto 4 del Considerato in diritto)”.
Tali caratteristiche sono certamente proprie anche dell’assegno di natalità
provinciale qui in esame, dal momento che la previsione di un indicatore
ICEF (0,40) piuttosto elevato non vale di per sé ad escludere che la finalità
dell’assegno sia esattamente quella delineata dalla Corte costituzionale
nella sentenza 54/2022 testè richiamata.
Né può affermarsi che l’assegno locale sia una “provvidenza aggiuntiva”
nel senso affermato dalla sentenza 141/2014 del Giudice delle leggi, visto e
considerato che esso ricalca in massima parte l’omologo istituto nazionale.
Il requisito della permanenza decennale sul territorio nazionale appare
parimenti illegittimo alla luce delle richiamate pronunce della CGUE e
della C.Cost., evidente essendo che se contrasta con gli artt. 3 e 31 della
Costituzione un requisito minore quale quello della permanenza sul
territorio di cinque anni, a fortiori sussiste il contrasto in relazione al più
gravatorio requisito della permanenza decennale.
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Si tratta a questo punto di stabilire se all’accoglimento delle domande
attoree sul punto possa pervenirsi solo attraverso una pronuncia di
incostituzionalità della normativa provinciale, ovvero sia sufficiente una
disapplicazione di essa.
La seconda soluzione appare preferibile
.
La Corte d’appello di Trento nella sentenza 56/2021 relativa
all’assegnazione di alloggio in locazione a canone sostenibile ha
condivisibilmente avuto modo di affermare che nei rapporti verticali ”le
autorità amministrative, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di
giustizia, nell’attività di loro competenza devono dare attuazione al diritto
dell’Unione, disapplicando la norma interna in contrasto con le disposizioni della
direttiva e che, in difetto, alla disapplicazione si deve provvedere in sede
giurisdizionale”.
La Corte costituzione nella sentenza 67/2022 ha analogamente avuto modo
di affermare che “Nella prospettiva del primato del diritto dell’Unione,
diversamente da quanto assume la Corte di cassazione, alle norme di diritto
europeo contenute negli artt. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva
2003/109/CE e 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, deve
riconoscersi effetto diretto nella parte in cui prescrivono l’obbligo di parità di
trattamento tra le categorie di cittadini di paesi terzi individuate dalle medesime
direttive e i cittadini dello Stato membro in cui costoro soggiornano”.
Va, pertanto, affermata la natura discriminatoria delle condotte della PAT
consistite
15
• nell’avere adottato il provvedimento dd. 15/7/2021 di diniego
dell’assegno di natalità quota C nei confronti del ricorrente XXX
per mancanza del requisito di residenza decennale sul territorio
nazionale e del permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo
periodo;
• nell’avere adottato il regolamento di cui al decreto del presidente
della provincia dd. 14.12.2020 n. 18
-31/Leg. nella parte in cui ha
ribadito la necessità di possedere entrambi i requisiti sopra
indicati, là dove requisito idoneo doveva ritenersi il permesso
unico di lavoro o quello per protezione internazionale.
Al fine di fare cessare la condotta discriminatoria di cui sopra, va ordinato
alla PAT:
1) di pagare al ricorrente l’assegno di natalità con riferimento alla
domanda presentata in data 23
-03
-2021 con durata fino al 31
-05
-2022
termine del periodo;
2) di modificare il Regolamento di cui al decreto del presidente della
provincia 14 dicembre 2020, n. 18
-31/Leg nella parte in cui, all’art. 2, ha
ribadito la richiesta, ai fini dell’accesso all’assegno di natalità, dei due
requisiti della residenza decennale sul territorio nazionale e del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo in luogo del permesso
unico di lavoro o di quello per protezione internazionale;
3) di ammettere all’erogazione dell’assegno di natalità, per l’anno 2021,
anche i richiedenti muniti del permesso unico di lavoro o di quello per
protezione internazionale che abbiano già presentato domanda;
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4) di dare adeguata informazione alla popolazione della intervenuta
modifica dei requisiti di accesso all’assegno natalità mediante
pubblicazione della presente ordinanza nel sito istituzionale della
Provincia per tre mesi, con condanna al pagamento in favore di ASGI della
somma di euro 50 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione de gli ordini
di cui ai punti 2), 3) e 4) con decorrenza dal sessantunesimo giorno
successivo alla data di comunicazione della presente ordinanza.
SPESE
.
Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la
prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, affermata la natura
discriminatoria delle condotte della PAT consistite
:
• nell’avere adottato il provvedimento dd. 15/7/2021 di diniego
dell’assegno di natalità quota C nei confronti del ricorrente XXX per
mancanza del requisito di residenza decennale sul territorio nazionale e
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo; • nell’avere adottato il regolamento di cui al decreto del Presidente
della provincia dd. 14.12.2020 n. 18
-31/Leg. nella parte in cui ha ribadito la
necessità di possedere entrambi i requisiti sopra indicati, là dove requisito
idoneo doveva ritenersi il permesso unico di lavoro o quello per protezione internazionale
ORDINA alla PAT:
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1) di pagare al ricorrente l’assegno di natalità con riferimento alla
domanda presentata in data 23
-03
-2021 con durata fino al 31
-05
-2022
termine del periodo;
2) di modificare il Regolamento di cui al decreto del presidente della
provincia 14 dicembre 2020, n. 18
-31/Leg nella parte in cui, all’art. 2, ha
ribadito la richiesta, ai fini dell’accesso all’assegno di natalità, dei due
requisiti della residenza decennale sul territorio nazionale e del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo in luogo del permesso
unico di lavoro o di quello per protezione internazionale;
3) di ammettere all’erogazione dell’assegno di natalità, per l’anno 2021,
anche i richiedenti muniti del permesso unico di lavoro o di quello per
protezione internazionale che abbiano già presentato domanda;
4) di dare adeguata informazione alla popolazione della intervenuta
modifica dei requisiti di accesso all’assegno natalità mediante
pubblicazione della presente ordinanza nel sito istituzionale della
Provincia per tre mesi, con condanna al pagamento in favore di ASGI della
somma di euro 50 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione degli ordini
di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4) con decorrenza dal sessantunesimo
giorno successivo alla data di comunicazione della presente ordinanza.
RESPINGE nel resto il ricorso.
CONDANNA la convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle
spese del giudizio che liquida in € 4.000, oltre IVA, CNPA e 15%.
Rovereto, 19 aprile 2022
Il Giudice
18
- dott. Michele Cuccaro