Difetto di nulla osta al matrimonio del titolare di protezione sussidiaria: illegittimo il rifiuto operato dall’Ufficiale dello Stato civile
Corte di Appello di Trento ordinanza 30/03/2022 n 110 Relatore Consigliere Dott.ssa Camilla Gattiboni
Sentenza in sintesi:
La Corte di Appello di Trento dichiara illegittimo il rifiuto di pubblicazioni matrimoniali, opposto all’Ufficiale dello Stato Civile di Trento, per il difetto di nulla-osta di cui all’art. 116 c.c. ad una coppia di nazionalità pakistana (lui titolare di protezione sussidiaria, lei titolare di status di rifugiato). In precedenza il Tribunale di Trento aveva rigettato il ricorso, in quanto aveva ritenuto non credibili le ragioni di rischio per l’incolumità esposte dal richiedente, non valorizzate dalla Commissione Territoriale di Siracusa nel 2013, all’epoca del riconoscimento della protezione internazionale, operata con riferimento alla sussidiaria anziché allo status di rifugiato. La Corte ha invece osservato: “(…) gli argomenti posti dal Tribunale a fondamento del rigetto non appaiono condivisibili in quanto in favore di (…) è stata riconosciuta la protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell’art 14 lettera c) d.lgs n.251 del 2007, cioè la sussistenza di una condizione di pericolo di danno grave, valutabile al fine della protezione concessa. (…) ha lasciato il paese d’origine fuggendo nel timore di subire aggressioni fisiche o essere ucciso a causa della sua opposizione al partito ANP, e allora al governo e ha raggiunto l’Italia nel 2013. Pur se allo stato non è dato conoscere la genuinità di tali affermazioni si deve fare riferimento alle condizioni di insicurezza indicate nel rapporto “EASO” e contenute nelle informative governative, che porrebbero il reclamante in balia della polizia locale e/o soggetto a condanne con nessuna garanzia di poter tornare alla normale vita quotidiana. Non può però essere tralasciato che il ritorno del reclamante, dopo anni di lontananza, in un paese che ha tuttora gravi criticità quanto alla situazione di conflitto sociale e politico, unitamente a problemi gravi di ordine pubblico (anche per il terrorismo di matrice islamica, l’elevata corruzione, per la precarietà e inaffidabilità del sistema giudiziario e delle forze di polizia) lo pongono oggettivamente in uno stato di debolezza, con altissima probabilità di lesione dei propri diritti fondamentali. Sussistono pertanto, ad avviso di questa Corte, ragioni di allarme e pericolo nel Pakistan, dove, quindi, il reclamante non può recarsi per ottenere il richiesto nulla-osta. Peraltro, i motivi posti a base del riconoscimento della protezione sussidiaria e il rapporto tra il reclamante e il suo Paese d’origine, rendono verosimile che il reclamante non possa contare sulla collaborazione delle autorità diplomatiche del Pakistan per cui gli sarebbe impossibile ottenere l’attestazione necessaria. Del resto, anche nei confronti dello straniero, va garantito il diritto a formare una famiglia e a contrarre matrimonio, che spetta a ciascun individuo, così come è affermato dagli artt. 8 e 12 della CEDU“.
testo della sentenza: