Indebito previdenziale: è irrilevante lo stato di cd. “malafede” del percipiente, ossia la conoscenza da parte sua dell’errore
Corte d'Appello di Trento Sezione Lavoro Sentenza 24 marzo 2016 n. 24 relatrice Dott.ssa Anna Luisa Terzi
Sentenza in sintesi:
La sentenza in commento riguarda la questione della ripetibilità o meno delle somme erogate indebitamente per un errato calcolo del trattamento pensionistico. L’indebito nasceva da un'errata liquidazione provvisoria della pensione; infatti, nonostante fosse in possesso di tutti i dati necessari alla liquidazione definitiva, l’Istituto calcolava erroneamente il rateo di pensione.
Dopo quattro anni e otto mesi l’Istituto emendava il proprio errore, determinando il corretto importo del trattamento di quiescenza e di conseguenza chiedeva la restituzione del sovrappiù indebitamente erogato all’assicurato in tale periodo di tempo.
La corte d'appello di Trento ha ritenuto irripetibile la somma da parte dell'ente previdenziale in quanto è irrilevante lo stato di cd. “malafede” del percipiente, ossia la conoscenza da parte sua dell’errore”. Ciò alla luce della statuizione di Corte Costituzionale 24 maggio 1996, n. 166, secondo cui l'irrilevanza dello stato di buona o mala fede si argomenta indirettamente dal principio - ora esplicitato dall'art. 13, co. 1, L. 30 dicembre 1991, n. 412 - secondo cui, nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, le somme indebitamente percepite sono ripetibili per questo solo fatto, indipendentemente dalla prova della mala fede dell'interessato (che sarà rilevante, ai sensi dell'art. 2033 c.c., solo ai fini del diritto agli interessi dal giorno del pagamento). Simmetricamente, la medesima regola di irrilevanza dell'elemento soggettivo deve valere nell'ipotesi inversa all'effetto della non ripetibilità.
testo della sentenza: