La Cassazione conferma l'esistenza della Ndrangheta in Trentino nelle cave di porfido, sindacati risarciti

Cassazione Penale Sezione 4 Sentenza 02/05/2024 n. 17511 Relatore Dott.ssa Giordano Emilia Anna
Sentenza in sintesi:
L'associazione di tipo mafioso ha natura di reato di pericolo in quanto già la mera esistenza del sodalizio pone di per sé a rischio i beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice, con particolare riguardo all'ordine pubblico, all'ordine economico ed alla libera partecipazione dei cittadini alla vita politica, ma ciò non consente di ritenere sufficiente ad integrare il reato la mera capacità potenziale del gruppo criminale di esercitare la forza intimidatoria, occorrendo invece che il sodalizio faccia effettivo, concreto, attuale e percepibile uso - ancorché non necessariamente con metodi violenti o minacciosi - della suddetta forza.
testo della sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. RICCIARELLI Massimo -Presidente

Dott. GIORDANO Emilia Anna - Cancelliere - Relatrice

Dott. ROSATI Martino - Cancelliere

Dott. D'ARCANGELO Fabrizio - Cancelliere

Dott. DI GIOVINE Ombretta - Cancelliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A. , nato a C il (Omissis)

avverso la sentenza del 01/03/2023 della Corte di appello di Trento

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano;

sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

sentite le conclusioni delle parti civili e, in particolare, l'Avvocato Giovanni Guarini e Avvocato Alessio Giovanazzi per "FILLEA C.G.I.L. del Trentino" e "FILCA C.I.S.L.

Trentino", l'Avvocata Vincenza Rando per l'associazione "Libera Associazione

Nomi e Numeri contro le mafie APS", l'Avvocata Marialuisa Cattoni per "Provincia Autonoma di Trento", che hanno chiesto di dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso;

sentite le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avvocato Giuseppe Aloisio e Avvocato Francesco Calabrese, che hanno insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Svolgimento del processo
1. La Corte di Appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Trento, ha rideterminato la pena inflitta a A.A. in quella di anni 8 mesi 10 e giorni 20 di reclusione; ha rideterminato, altresì, l'entità delle statuizioni civili in favore della parte civile in euro 30.000 per le parti civili rappresentate dall'avvocato Sarah Donin, in euro 10.000 per ciascuno per i sindacati "FILLEA C.G.I.L. del Trentino" e "FILCA C.IS.L. Trentino"; in euro 10.000 per l'associazione "Libera Associazione Nomi e Numeri contro le mafie APS"", infine, in complessivi euro 20.000 per le parti civili rappresentate dall'Avvocatura di Trento ed euro 10.000 per la Provincia autonoma di Trento.

A.A. era stato ritenuto responsabile quale partecipe del reato di cui all'articolo 416-bis cod. pen. in esito a giudizio con il rito abbreviato. Secondo la contestazione il ricorrente si associava con altri - B.B. , C.C. , D.D. , E.E., F.F., G.G. , H.H., I.I. , J.J. , ed altri - allo scopo di costituire una propaggine organizzativa di tipo ndranghetista (cosiddetta locale), con riferimento alle cosche calabresi di provenienza dei clan K.K., L.L. e M.M. stanziali nei paesi di C , B , M P S , R C . Tale associazione, con sede in V d C ed operante sul territorio Trentino, fondata anche su legami familiari e parentali di solidarietà, comportava la messa a disposizione reciproca ed era dotata di relativa autonomia decisionale e stabilmente strutturata nelle attività economiche svolte dagli imputati che si avvalevano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà derivanti dalle associazioni criminali di provenienza con le quali mantenevano costanti rapporti, anche tramite frequenti viaggi in Calabria e viceversa; con effetto ulteriormente intimidatorio derivante dalla commissione di svariati reati in Trentino, anche per acquisire la gestione o comunque il controllo diretto o indiretto di attività economiche, di concessioni di apparati e di servizi mettendo in pericolo l'ordine pubblico, condotte manifestatisi anche attraverso plurime condotte di detenzione illecita e porto di armiSfruttamento di lavoratori delle cave del porfido con condotte consistite in gravi reati contro la persona e contro il patrimonio e con azioni volte a condizionare l'azione politico amministrativa dei rappresentanti politici locali e attraverso l'avvicinamento, tramite la figura cerniera di Giulio Carini, dei rappresentanti delle più elevate cariche istituzionali.

2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. Cod. proc. pen. il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale.

In particolare, con i motivi proposti dall'Avvocato Giuseppe Aloisio, il ricorrente denuncia:

2.1. vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alle deduzioni difensive svolte con i motivi di appello in merito all'assenza di elementi idonei a configurare l'esistenza dell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. , prima ancora che la condotta partecipativa dell'A.A. , individuato come elemento di collegamento tra la locale instauratici in Trentino e l'associazione madre di C, contraddicendosi anche sul ruolo (di mero partecipe o di vero e proprio responsabile della struttura trentina);

2.2. la sentenza impugnata è incorsa nel vizio di travisamento della prova fondando il proprio convincimento sia su prove inesistenti che su risultati di prova incontestabilmente diversi da quelli reali. In sostanza, si ritiene provata, in assenza di certi elementi di prova, l'appartenenza dell'A.A. alla casa madre di C mentre il predetto è stato condannato come affiliato alla cosca K.K.. E' inconferente e priva di supporto probatorio l'affermazione della sentenza impugnata nella parte in cui riconduce l'appartenenza del ricorrente al clan di C e addirittura fa riferimento ad un problema di successione ravvisabile in tale associazione a proposito della persona dell'imputato;

2.3. cumulativi vizi di motivazione in relazione alla esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416 - bis cod. pen. , omettendo anche il confronto con le deduzioni difensive. La sentenza impugnata non ha precisamente individuato la esistenza di una locale ndrarighetista trentina, dei suoi elementi costituivi e dei profili strutturali richiamando una informativa del ROS e una cadenza temporale (a partire dall'insediamento in Trentino di alcuni esponenti delle famiglie calabresi in concomitanza con la guerra di mafia di Reggio Calabria), ma senza individuare la forza intimidatrice di tale struttura attraverso indici esteriori che, erroneamente, vengono ricondotti a particolari problematiche emerse nella gestione delle cave di porfido - quindi circoscritte all'ambiente di lavoro e non rilevabili dall'esterno - poiché, altrimenti, sarebbero inspiegabili le difficoltà dello stesso A.A. di trovare un impiego e di investire nell'acquisto di attività imprenditoriali, tanto è vero che, una volta che aveva trovato lavoro, era stato anche licenziato.

Dalla informativa del ROS non possono ricavarsi elementi che denotino la corrispondenza tra la struttura ndranghetista calabrese e quella trentina. Incerta è anche l'acquisizione di autonomia della ed. locale che, tuttavia non era autocefala, perché inquadrata nel perimetro di affari della cosca madre calabrese. In sintesi: la sentenza impugnata non chiarisce né la tipologia di rapporto o collegamento che legherebbe la struttura locale trentina alla casa madre né quello di collegamento tra il vertice trentino (individuato in B.B.) e la casa madre facente capo a K.K., M.M. , L.L.. Solo congetture e presunzioni governano la ricostruzione secondo cui l'A.A. era figura di collegamento tra le due associazioni. Le conclusioni della Corte sono, tuttavia, contraddette dalle stesse ragioni poste a base dell'allontanamento dell'A.A. dal territorio reggino, ricondotte a non meglio chiarite indagini in corso a suo carico con il rischio di "contaminare" la sua presenza in Trentino, e valorizzando elementi (come la mangiata e le risultanze delle intercettazioni), in termini del tutto slegati tra loro e contraddicendo le stesse regole che governano il distacco del mafioso poiché è illogica la compresenza in due realtà delinquenziali dello stesso soggetto.

Non emergono elementi significativi della condotta partecipativa, consapevole e volontaria, del ricorrente, condotta che non può consistere nella mera disponibilità verso l'associazione ma deve emergere da precisi indicatori, significativi dell'effettivo contributo partecipativo. Le conversazioni intercettate sono irrilevanti e gli elementi indicati di valenza "neutra" ai fini dimostrativi;

2.4. erronea applicazione della legge penale per la ritenuta recidiva aggravata specifica ex art. 99, comma 2, n. 1 cod. pen., agganciata ad un precedente (il favoreggiamento di tale Antonio Princi) non approdato a condanna definitiva;

2.5. mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche denegate con argomentazioni apparenti e senza osservare i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. .

3. Con i motivi di ricorso proposti dall'Avvocato Francesco Calabrese, dopo articolate premesse con le quali viene ricostruito lo stato della giurisprudenza di legittimità in materia di configurabilità del reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. e valenza del contributo partecipativo, si denuncia che la sentenza impugnata non copre i vuoti motivazionali di quella di primo grado su aspetti fondamentali sia ai fini della configurabilità del reato associativo, di cui è elemento costitutivo l'esercizio della forza intimidatrice con rilevanza esterna, ossia nella comunità di riferimento, sia del contributo partecipativo del singolo. La sentenza impugnata si sofferma sul prestigio che la comunità calabrese avrebbe acquisito nell'ambiente operando a ritroso, cioè dal momento in cui alcuni imprenditori si erano installati in Trentino, e trae da tale risalente collegamento la prova dell'assoggettamento omertoso la cui ricostruzione deve essere provata all'attualità attraverso un indice univoco quale quello della "esteriorizzazione" nella società di riferimento del metodo mafioso e, viceversa, valorizzandone l'infiltrazione nel settore di sfruttamento delle cave di porfido che non rivelano alcuna forma di assoggettamento men che mai riferibile alla comunità o al settore economico di riferimento e operando analisi di tipo sociologico che non sono sovrapponibili alla individuazione della condotta tipica. La giurisprudenza, infatti, ha inequivocabilmente chiarito che l'assoggettamento deve costituire il risultato dell'essersi avvalsi della metodologia mafiosa, dimostrata attraverso indici obiettivi e fattuali che sono stati ritenuti insussistenti in una decisione cautelare intervenuta proprio nel presente procedimento con riferimento alla condotta di tale N.N. .

La condotta del ricorrente, secondo i rilievi svolti al punto 2. del primo motivo di ricorso, non presenta i connotati della partecipazione che deve essere dimostrata attraverso indici fattuali e non può essere oggetto di ricostruzioni presuntive quali quelle che hanno fondato la valutazione dell'intercettazione del 31 marzo 2018, intercorsa tra D.D., E.E. e A.A. in cui si sarebbe parlato della disponibilità di armi, valorizzando la mera presenza del ricorrente a conversazioni intrattenute da terze persone; l'incontro con I.I. , nelle feste natalizie 2017/2018, in cui era valorizzato la presenza dell'imputato a un pranzo tradizionale, che aveva registrato la presenza di persone estranee al contesto associativo; le intercettazioni captate il 7 settembre e 16 settembre 2018 che confermavano la presenza del ricorrente a "Pantano"; altri elementi (i viaggi per motivi familiari in Trentino; l'inserimento in attività economiche, mai realizzato), elementi, tutti e ciascuno, inidonei ad integrare "atti di militanza associativa" rilevanti ai fini della condotta partecipativa che richiede la dimostrazione della stabile inserimento in un contesto associativo specificamente individuabile e individuato.

3.2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione alle aggravanti di cui all'art. 416-bis commi 4 e 5 cod. pen.. La motivazione della sentenza impugnata è apodittica quanto alla consapevolezza dell'imputato circa la disponibilità non nell'interesse dei singoli ma della consorteria mafiosa né esamina il punto della comunicazione all'imputato dell'aggravante in relazione alla consapevolezza o all'eventuale ignoranza per colpa.

3.3. Con il terzo motivo di ricorso, censura l'eccessività gravità della pena, in carenza di motivazione imposta dal ruolo marginale dell'imputato, dalla sua giovane età e dall'atteggiamento processuale tenuto nel corso del processo poiché l'A.A. aveva inteso chiarire la posizione processuale rendendo interrogatorio.

Motivi della decisione
1. Il ricorso è proposto per motivi infondati e deve, pertanto, essere rigettato.

I proposti motivi, al di là dell'ordine di esposizione e delle argomentazioni di cui i difensori si sono avvalsi, possono essere esaminati congiuntamente poiché presentano temi comuni costituiti dalla configurabilità, in Trentino, di una ed. locale di ndrangheta e dalla configurabilità della condotta partecipativa in capo al ricorrente.

Non può, invece, trovare accoglimento l'eccezione della difesa di parte civile FILLEA C.G.I.L. del Trentino" e "FILCA C.IS.L. Trentino", di cui alla memoria in atti, sulla inammissibilità del ricorso per omesso deposito dell'elezione di domicilio.

E' pacifica la inapplicabilità, al giudizio per cassazione, delle disposizioni introdotte dal novello art. 581, comma 1 -ter cod. proc. pen. nella parte in cui è richiesta, a pena di inammissibilità, con il deposito dell'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, anche la dichiarazione o elezione di domicilio. Tale onere, infatti, si ritiene non applicabile al giudizio di impugnazione in cassazione che non comporta l'emissione del decreto di citazione (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv. 285525);

2. Non può, in primo luogo, non ravvisarsi la manifesta infondatezza delle censure che attaccano, direttamente, la completezza e logicità della motivazione della sentenza impugnata poiché non si ritengono condivisibili le conclusioni alle quali la Corte di appello è pervenuta, sia nell'inquadramento in diritto sia nelle implicazioni che ne ha tratto sui temi devoluti con i motivi di appello. Si tratta, viceversa, di conclusioni in buona parte ineccepibili perché corrispondenti ai consolidati principi elaborati, nelle specifiche materie, da questa Corte di legittimità ed ai più recenti aggiornamenti che, su alcuni temi controversi, sono stati acquisiti.

Devono, pertanto, essere dichiarati manifestamente infondati i rilievi difensivi che, con vari accenti, ma in maniera conformista e tralatizia, denunciano il vizio di carenza o apparenza della motivazione della sentenza impugnata che, dopo avere condiviso, attraverso un'operazione affatto illegittima la sentenza di primo grado, ha puntualmente esaminato le deduzioni difensive.

Né è ravvisabile, nella trama argomentativa della sentenza impugnata, alcuna lacuna motivazionale, anche nell'esame delle deduzioni difensive, che, ove rilevanti ai fini della decisione e non meramente reiterative di censure già esaminate in primo grado, sono state oggetto di esame e analisi.

In conclusione, la sentenza impugnata, non solo dal punto di - pista descrittivo ma, soprattutto, dal punto di vista argomentativo si sottrae a rilievi ed eccezioni involgenti la denuncia del vizio di omessa motivazione o motivazione apparente ovvero omesso esame dei rilievi difensivi.

3. Non merita miglior sorte la denuncia del vizio di travisamento della prova: le deduzioni proposte con il secondo motivo di ricorso dell'Avvocato Aloisio, intrinsecamente generiche, non si confrontano, innanzitutto, con la tipologia della prova che ha fondato il giudizio di responsabilità dell'A.A. costituito, in buona parte, dalle risultanze delle operazioni di intercettazione telefonica. In tal caso, come noto, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337) poiché esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: S.U. n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Ne consegue la indeducibilità della proposta "rilettura" delle risultanze delle intercettazioni, proposta quale travisamento della prova, in relazione all'appartenenza del ricorrente alla cosca di C ed alle problematiche che avevano indotto l'imputato ad allontanarsi dalla Calabria facendo ritorno, certamente anche in forza dei legami parentali, in Trentino, luogo nel quale aveva, per anni risieduto.

Altro tema, che sarà di seguito esaminato, è quello della valenza indiziaria da riconoscersi al contenuto delle conversazioni intercettate, correttamente ricostruite.

4. Il ricorrente contesta i connotati ndranghetisti dell'associazione creata in Trentino richiamando i più recenti criteri enunciati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 15887 del 03/03/2022, De Leo, non mass.) secondo i quali occorrerebbe dimostrare che tale struttura abbia "speso" la fama criminale ereditata dalla casa madre, la cosca di C. Sostiene che la sentenza impugnata non ha esaminato tale aspetto, e prima ancora quello della qualificazione dell'insediamento in Trentino come "mafia storica" ovvero ed. mafia delocalizzata, essendone incerti sia i referenti locali calabresi (la cosca di C ovvero altri insediamenti territoriali) sia la tipologia di collegamento con la struttura delocalizzata e non essendo, comunque, ricavabili sufficienti indici di mafiosità del gruppo calabrese operante in Trentino, che sarebbero limitati a particolari problematiche emerse nella gestione delle cave di porfido, e quindi, a tale ambiente circoscritte. Vieppiù la sentenza impugnata è censurabile nella individuazione del contributo partecipativo del ricorrente perché non ne è dimostrata la partecipazione al clan di C, carenza che rende, vieppiù apparente, il riferimento all'imputato come "elemento di collegamento" fra i due gruppi.

Rileva la Corte che la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto, con riferimento alla individuazione degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e alla configurabilità del reato associativo di tipo mafioso o ndranghetista con riguardo a cellule di associazioni di tipo mafioso operanti a livello locale, variamente denominate, che, in quanto articolazione di un sodalizio criminale mafioso preesistente, il gruppo costituito a livello locale era ex se sussumibile nel paradigma di cui all'art. 416-bis cod. pen. , anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice quando ne emergeva il collegamento con la casa madre e l'adozione di un comune modulo organizzativo (distinzione dei ruoli; rituali di affiliazione; imposizione di rigide regole interne; sostegno ai sodali in carcere, per limitarsi a quelli maggiormente evidenti) che denotassero i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando presagire il pericolo per l'ordine pubblico.

Il tema della esteriorizzazione del metodo mafioso - sul quale insiste, anche con diffusi riferimenti giurisprudenziali il ricorso dell'Avvocato Calabrese - era stato piuttosto controverso nella giurisprudenza di questa Corte e si era posto sia con riferimento al fenomeno ed. delle nuove mafie che alle cellule associative di mafie storiche radicatesi in ambienti lontani e diversi da quelli tradizionali.

La questione giuridica è stata risolta nel senso che la "concreta", e non solo potenziale, capacità di intimidazione del sodalizio di stampo mafioso, costituisce pacificamente requisito intrinseco ed ineliminabile rispetto alla stessa possibilità di inquadrare un fatto associativo in seno al paradigma delineato dall'art. 416-bis cod. pen. , cosicché la differente declinazione della questione relativa alla esteriorizzazione del metodo mafioso va, in realtà, semplicemente ricondotta alla due distinte forme con cui l'esperienza giudiziaria ha evidenziato il manifestarsi all'esterno del citato fenomeno della delocalizzazione.

Più precisamente, qualora il nuovo aggregato si caratterizzi come un fatto autonomo ed originale, pur proponendosi di mutuare dalle mafie "storiche" i moduli organizzativi ed operativi che delle stesse sono proprie, dovrà essere necessariamente acquisita ex novo la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie prevista e punita dall'art. 416-bis cod. pen. e, quindi, anche, della manifestazione all'esterno della capacità d'intimidazione propria del metodo mafioso: un principio, questo, affermato, come si è detto, proprio con riferimento alle ed. nuove mafie.

Per contro, ove si sia in presenza, come nel caso in esame, dell'articolazione periferica di una mafia tradizionale, "in stretto rapporto di dipendenza o, comunque, in collegamento funzionale con la casa madre", sarà sufficiente la dimostrazione di univoci elementi significativi dell'anzidetto collegamento, funzionale ed organico, perché l'organismo delocalizzato sia percepito come proiezione dell'associazione base, conosciuta e riconosciuta per la forza criminale di cui è portatrice e concreta espressione.

E' solo il caso di aggiungere che il collegamento funzionale ed organico con la casa - madre di cui si è appena detto, secondo la giurisprudenza, oltre ad essere oggettivo, deve essere percepibile all'esterno e, come tale, all'esterno riconoscibile, solo così essendo possibile pervenire a quella che si è precedentemente definita la proiezione della capacità intimidatoria dell'associazione base: a significare, cioè, l'irrilevanza di una relazione fra i due organismi che rimanga circoscritta in seno agli interna corporis della consorteria che ne rappresenta la mera filiazione.

Il che risulta in linea con la più accreditata tesi dottrinaria, che configura il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso come reato a struttura mista, onde rimarcare l'esigenza di un elemento ulteriore, rispetto al mero dato dell'organizzazione di una pluralità di persone accomunate dalla volontà di perseguire le finalità illecite indicate dalla norma, che segna la differenziazione di detta ipotesi criminosa dal delitto associativo puro. Da qui, in definitiva, la conclusione che l'associazione di tipo mafioso ha natura di reato di pericolo in quanto già la mera esistenza del sodalizio pone di per sé a rischio i beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice, con particolare riguardo all'ordine pubblico, all'ordine economico ed alla libera partecipazione dei cittadini alla vita politica, ma ciò non consente di ritenere sufficiente ad integrare il reato la mera capacità potenziale del gruppo criminale di esercitare la forza intimidatoria, occorrendo invece che il sodalizio faccia effettivo, concreto, attuale e percepibile uso - ancorché non necessariamente con metodi violenti o minacciosi - della suddetta forza. (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555).

Il ricorrente ha contestato che nel caso in esame la esteriorizzazione del metodo mafioso, ove si ritengano provate condotte violente, fosse generalizzata e incidente sul territorio di riferimento trattandosi di condotte riconducibili al settore di attività, la gestione di cave di porfido, di alcuni dei ricorrenti.

Anche tale approccio si rivela, tuttavia, riduttivo ed è stato affrontato nella giurisprudenza di legittimità che ha escluso, soprattutto affrontando la questione in relazione alle ed. nuove mafie, di matrice straniera, che, ai fini della configurabilità del reato associativo sia necessaria l'estrinsecazione del metodo mafioso attraverso l'indiscriminato controllo del territorio sul quale operano ritenendo viceversa, sufficiente che tali gruppi siano in grado di esercitare la forza di intimidazione nei confronti degli appartenenti ad una comunità etnica ivi insediata, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi e della forza di intimidazione che promana dal vincolo associativo (Sez. 6, n. 37081 del 19/11/2020, Anslem Ewah John, Rv. 280552).

Per completare il quadro di riferimento giurisprudenziale in materia, tenuto conto delle particolarità che emergono dalla concreta vicenda in cui viene chiamata in causa l'appartenenza del ricorrente al clan di C, va altresì precisato che anche il tema della valenza dell'affiliazione ad un'associazione di tipo mafioso - oggetto di problematica interpretazione ai fini della ricostruzione del contributo partecipativo - è stato affrontato e deciso dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno affermato che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). Con riferimento alla portata dell'affiliazione si è precisato che l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione. Anche in caso di affiliazione rituale la verifica del giudice passa attraverso la valutazione di indici quali la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali, con riferimento, tra l'altro, ai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta: una valutazione, dunque, in concreto, che consente di materializzare il concetto di "messa a disposizione".

In sintesi, deve affermarsi che ai fini della configurabilità del reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. non può prescindersi, ricorrendo a forme di automatismo probatorio, nel caso di ed. mafia delocalizzata, dall'accertamento del collegamento funzionale ed organico con la casa - madre che non solo deve essere oggettivo ma deve essere percepibile, e, dunque, come tale, riconoscibile all'esterno. Non è, viceversa, necessario né che tale struttura sia o meno dotata di autonomia organizzativa né che l'estrinsecazione del metodo mafioso sia di vastità tale da interessare l'intero territorio nel quale il gruppo mafioso si sia insediato - sia esso vasto o di più ridotte dimensioni - purché la nuova struttura svolga un'attività destinata ad "occupare" aree produttive e di mercato, inquinando il relativo tessuto sodale - economico e sia mossa dalle stesse logiche dell'associazione di riferimento; il suo modulo organizzativo replichi i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando presagire il pericolo per l'ordine pubblico; vi sia dotazione di mezzi idonei a sprigionare nel nuovo contesto una forza intimidatrice propria, dotata di effettività e obiettivamente riscontrabile.

5. La sentenza impugnata ha ritenuto che la locale trentina, facente capo a B.B. , costituisse un gruppo associato delocalizzato dei clan calabresi, gruppo che aveva mantenuto solidi legami con i clan operanti in C e altri paesi del reggino e ha ritenuto accertato che il gruppo criminale si fosse stabilmente inserito nell'economia locale, soprattutto nella gestione di cave di porfido, settore nel quale erano operativi C.C. e D.D. , suo prestanome, e nel contesto sociale di riferimento, ove, attraverso gli associati, aveva intessuto rapporti con le istituzioni locali di interesse (consigli comunali e amministrazioni separate degli usi civici), tanto che i fratelli @Ba.@ avevano ricoperto cariche negli enti locali oltre che con un candidato alle elezioni provinciali per avvisarlo del sostegno che avrebbe ricevuto dai calabresi (pagg. 59 e 100), trovando copertura finanche presso la Stazione dei Carabinieri di A come emerso in occasione del pestaggio di O.O. , nel quale erano stati direttamente coinvolti G.G. e O.O. , datore di lavoro del predetto, e del pestaggio dei giovani identificati come autori di atti vandalici delle imprese di cui sono stati mandanti e autori B.B. e D.D. . Gli associati avevano, infine, costituito un'associazione culturale, denominata "Magna Graecia", presieduta da Q.Q. - che si faceva promotore di incontri fra i sodali e di organizzare aiuti materiali per gli associati delle cosche di B - e con revisori dei conti I.I. e J.J. , questi attivo nel settore della logistica, che manteneva i contatti con una cellula ndranghetista romana e con un imprenditore, Giulio Carini, operante nella zona del lago di Garda, contatto utile per ottenere affidamento dei lavori nel settore edile a personaggi calabresi.

5.1. La ricostruzione della sentenza impugnata (pagg. 75 e ss.) non si risolve nell'analisi sociologica (che pure ha compiuto), analizzando il risalente insediamento in Trentino di persone che si erano trasferite da C e da altre zone del reggino fin dagli anni 80, in coincidenza con le guerre tra i clan, e il conseguente inserimento nell'imprenditoria locale, dapprima nella gestione delle cave di porfido poi nel settore della logistica, ma, attraverso la illustrazione di obiettivi specifici enucleabili dalle conversazioni intercettate e con precisi passaggi logici, ne ha attualizzato al presente e all'attualità sia la struttura organizzativa, facente capo a B.B. , che l'inserimento nelle attività economiche e imprenditoriali, oltre che nella vita politica locale - nella quale erano Solidamente inseriti C.C. e F.F. - sia le dinamiche e modalità, espressive del metodo mafioso enucleandole dalle conversazioni intercettate e dall'analisi compiuta dagli inquirenti nella informativa del ROS.

Il risultato di tale analisi è costituito dalla ricostruzione della ingerenza del gruppo criminale, attuata avvalendosi della forza intimidatrice del clan, sotto multiformi aspetti, nel settore economico di riferimento ove aveva inciso sulla gestione delle dinamiche con le maestranze lavorative, con debitori e fornitori accompagnata dalla progettazione della progressiva espansione in altri settori economici, ove praticare gli stessi mezzi.

Rileva la sentenza impugnata che erano stati gli stessi interessati a confessare l'esistenza della locale a Trento e la sua derivazione dai clan calabresi, alludendo alla loro qualifica di ndranghetisti, talvolta implicitamente - la sentenza descrive il rammarico di B.B. di essere stato esiliato in Trentino e il rimpianto di non poter usare i vecchi metodi estorsivi (pag. 60) - tal'altra esplicitamente come quando D.D. (pag. 60) ricordava gli investimenti realizzati con l'aiuto della "struttura", intesa la mafia calabrese, in una ricostruzione cui faceva eco una conversazione intercorsa tra il predetto D.D. e la madre del B.B. (pag.63) che ricordava a questi le somme da lei stessa inviate, al posto del figlio che non poteva comparire, a C.C. per la sua ditta e, infine, le conversazioni tra questi e lo stesso B.B. che ricordava all'imprenditore con quali modalità e quali aiuti finanziari il Battaglia era arrivato in Trentino.

Secondo la sintesi della sentenza impugnata le operazioni di infiltrazione del territorio trentino erano iniziate, infatti, con il finanziamento delle imprese di C.C. nel settore del porfido (pag. 64), settore nel quale, in seguito, si erano inseriti R.R. , capo della struttura locale, D.D. e E.E. , intercettati mentre programmano ulteriori investimenti, attraverso compaesani di C come S.S. e A.A. sia nel settore del porfido (pag. 65) che in altri settori - ulteriori investimenti in cave di porfido; un negozio di pasta fresca; l'acquisto di una segheria, il rilevamento di una Stazione di servizio AGIP -, ditte e servizi in cui entrare facendo in modo che non si diffonda l'idea che le attività saranno gestite da calabresi la cui fama, tuttavia, ciascuno degli interlocutori degli affari immediatamente comprende (si veda la conversazione con Gino Colombini, riportata a pag. 65) e in cui, comunque, le linee di azione sono ben chiare, nonostante le cautele da adottare (si veda, in proposito i commenti, sul modo di portare via la fabbrica, dopo l'incontro con Ivan Agostini, fra il più volte indicato D.D. e il S.S.).

Tale ricostruzione, che individua ruoli del gruppo associativo e progetti di espansione, che, ai fini della sussistenza del reato, connotato come reato di pericolo, non è necessario che vengano realizzati purché non si sia trattato di meri propositi rimasti all'interno del gruppo e, nel caso, invece, avviati mediante trattative con interlocutori che immediatamente comprendono che hanno a che fare con mafiosi, peraltro, funge da premessa - dopo avere illustrato il ruolo di preminenza di B.B. - all'analisi delle attività criminose che avevano interessato la gestione delle cave di porfido, come detto settore di elezione dei risalenti investimenti ndranghetisti, e che sono consistite in vere e proprie attività illecite, contrassegnate dal metodo mafioso, cristallizzate nelle imputazioni che avevano riguardato vari soggetti, in particolare G.G. ; nella illustrazione dei rapporti con le maestranze operanti nel settore del porfido, improntati a metodi schiavistici; nella utilizzazione di strumenti di coazione e intimidazione sia nei confronti dei dipendenti che delle imprese concorrenti e dei debitori.

A tal riguardo la Corte di appello ha fatto riferimento a episodi specifici partendo dal violento pestaggio di O.O. a seguito della rivendicazione delle legittime pretese, pestaggio riconducibile non solo alla mano di P.P. , suo datore di lavoro ma che aveva registrato il coinvolgimento di G.G. e T.T. , gestori di ditte di porfido (condannati per tali reati) e l'interessamento di C.C. , D.D. , U.U. e V.V. .

Le conversazioni intercettate avevano consentito di ricostruire i collegamenti di G.G. con D.D. - al quale aveva riferito il fatto - e, quindi, con gli esponenti calabresi ai quali erano riconducibili la gestione schiavista del personale (pagamento tardivo di stipendi irrisori), evidenziando come il personale fosse tenuto in stato di soggezione e indotto a non denunciare gli abusi per timore delle violente ritorsioni che avrebbero potuto subire; timore, aggiunge la sentenza impugnata, rafforzato dalle compiacenti modalità, verso gli autori del sequestro e pestaggio di O.O. , delle attività di indagine svolte, nell'occasione, dai Carabinieri.

Un ruolo, quello di G.G. , che emerge non solo dalla vicenda ora illustrata ma dalle stesse parole con le quali, in occasione di un incontro con W.W. , artigiano della filiera del porfido, lo minacciava di ritorsioni evidenziando di essere vicino al calabrese B.B. (pag. 81).

Le conversazioni intercettate avevano consentito di ricostruire anche le reazioni violente di B.B. e Mario D.D. in risposta ad episodi di danneggiamenti e atti vandalici in danno di imprese di lavorazione del porfido in località D - G (pag. 82); lo scontro tra il sindacalista Ferrari e E.E. , in cui questi minacciava di reagire con modalità violente, venendo "trattenuto" dallo stesso B.B. che lo esortava ad attendere l'intervento della struttura associativa nella esazione di quando dovutogli dal duo Battaglia e D.D. e, infine, la condanna per estorsione di D.D. nei confronti degli operai e per una truffa.

Si tratta di episodi ragionevolmente ritenuti espressione della capacità intimidatoria dell'associazione al pari di altri episodi, emergenti dalle conversazioni intercettate, fra cui un dialogo tra I.I. , X.X. e Y.Y. (pag. 83), i quali manifestavano l'intenzione di non consentire alle altre imprese concorrenti di lavorare nel loro territorio.

E' accertata, inoltre, la condotta intimidatoria posta in essere da Y.Y. nei confronti di un proprio cliente per costringerlo a pagare e il proposito minatorio esternato da Morello e Alampi nei confronti del creditore Demattè Luca, persone, quelle ora indicate, tutte indicate come partecipi dell'associazione.

La sentenza ha illustrato sia le condotte estorsive nei confronti dei lavoratori che, a ulteriore chiarimento delle concrete modalità operative delle imprese, le attività illecite (predisposizione dei bilanci falsi; costituzione di nuove società per eludere i controlli), secondo metodologie di copertura delle attività economiche alle quali i sodali facevano espresso riferimento nel descrivere le modalità operative delle loro stesse attività economiche (pagg. 83 e 84).

La pressione criminale si era concretizzata anche mediante condotte di detenzione illecita e porto illecito di armi comuni e da guerra (cfr. pag. 84); condotte violente praticate nel settore del recupero crediti (a pag. 85 vengono illustrati, estratti dalle conversazioni intercettate, numerosi episodi oltre a quelli del Vozzo, e direttamente riferibili al B.B. e a C.C.).

La sentenza impugnata, procedendo di passo con la illustrazione dei contatti e incontri con trasferte "reciproche" che avevano scandito la vita e i rapporti sociali del gruppo e dei suoi componenti più autorevoli (pag. 90) con esponenti calabresi, onde ricostruirne i rapporti con la casa - madre, ha, infine, illustrato il sistema di organizzazione interno che faceva capo di B.B. e ha ritenuto dimostrata la forza intimidatrice del gruppo che, come anticipato al punto 4 del Considerato in diritto, per avere rilevanza, non deve essere tale da connotare le complessive dinamiche sociali del territorio essendo, invece, sufficiente che la esteriorizzane del metodo mafioso e il contegno omertoso non si risolvano in un connotato proprio e interno della struttura criminale (nella gestione dei rapporti interni fra gli associati, detto in altre parole) e che, invece, tali connotati siano rivelati all'esterno, nell'ambiente sociale, che, tuttavia, non deve coincidere con la comunità cittadina e con l'intero ambiente dei consociati potendo, invece, ben riguardare il settore economico di interesse e, nel caso la gestione delle cave di porfido che ne risultavano incise in maniera significativa sia nella gestione delle maestranze lavorative, ridotte a condizioni schiaviste; nei rapporti con fornitori e debitori e nella stessa comunità, se si pensa agli interventi "di polizia" del B.B. .

Conclusivamente, ritiene il Collegio che la Corte di appello, seguendo la ricostruzione e la valutazione del giudice di primo grado, ha correttamente ritenuto che l'accertamento sul carattere mafioso del gruppo associativo - che non si è risolto nella verifica di un mero collegamento funzionale con la casa-madre, nel caso peraltro sussistente - ma che ha implicato, senza scorciatoie probatorie o automatismi di sorta, l'accertamento della percezione della mafiosità del gruppo e del metodo mafioso all'esterno, nella comunità lavorativa e imprenditoriale di riferimento, nonostante le cautele raccomandate dal B.B., e seguite dai correi sempre attenti ad evitare azioni eclatanti e proiezioni esterne suscettibili di creare allarme.

La sentenza impugnata ha dato atto del risultato dell'accertamento della concreta capacità del gruppo criminale di esercitare la forza intimidatoria, ancorché non necessariamente con metodi violenti o minacciosi, e non necessariamente attraverso l'indiscriminato controllo del territorio ma nell'ambito di un consistente settore imprenditoriale, quale la gestione e lo sfruttamento delle cave di porfido, che costituiva il terreno di elezione dell'azione di arricchimento degli associati, arricchimento perseguito avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi e della forza di intimidazione che promana dal vincolo associativo, a nulla rilevando che la percezione di tale potere criminale non fosse stata generalizzata nel territorio di riferimento.

Come si è anticipato, è questo il dato che, rispetto a quello dell'organizzazione di una pluralità di persone accomunate dalla volontà di perseguire le finalità illecite indicate dalla norma incriminatrice, segna la differenziazione del reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. dal delitto associativo puro.

In linea con la ratio incriminatrice di cui all'art. 416-bis cod. pen. la sentenza impugnata ha individuato, sulla base di indici univoci, innanzi sintetizzati, come fine del gruppo fosse proprio quello del mantenimento del controllo su un settore dell'economia locale, realizzato con modalità non eclatanti (attraverso il ricorso a omicidi e altre azioni violente che, del resto caratterizzano piuttosto il contrasto fra clan operanti sul territorio) ma attraverso modalità silenti - e senza poter fare ricorso alla pratica della estorsione generalizzata, cara al B.B., che la rimpiange - che sono, tuttavia, idonee ad incutere timore e soggezione perché percepite dalla platea dei destinatari - i lavoratori delle cave; i debitori; gli artigiani e imprenditori con i quali si intavolano trattative economiche e pratiche commerciali - come evocative della fama criminale raggiunta nel contesto territoriale calabrese.

Se terreno elettivo del controllo mafioso sono (possono) essere le attività illecite (individuate, in base alle esperienze giudiziarie nella imposizione di tangenti), indagini e processi penali svolti con riferimento ad altri contesti (si pensi alle notorie acquisizioni registrate nel ed. processo Aemilia e in omologo processo svoltosi in Veneto), hanno dimostrato che l'acquisizione del controllo di settori dell'economia legale costituisce l'obiettivo di gruppi criminali realizzato attraverso la intimidazione e l'assoggettamento omertoso quali il generale assoggettamento delle maestranze, il tentativo di influenzare i rapporti sindacali, il sistema di controllo della sicurezza e delle imprese, il rapporto con i debitori.

Si tratta di aspetti che la sentenza impugnata (pag. 98) ha correttamente valorizzato per inferirne la mafiosità del gruppo trentino, senza trascurare né l'esame dell'aspetto più propriamente organizzativo della struttura mafiosa né quello della generalizzata proiezione esterna, nella comunità di riferimento, perseguita con estrema attenzione e precauzioni, per evitare gli allarmi che la provenienza calabrese era suscettibile di creare nel contesto di riferimento.

In conclusione, infatti, la sentenza impugnata ha evidenziato come la struttura trentina fosse già così organizzata da poter individuare, al suo interno, un duplice livello, uno volto all'esterno per creare e mantenere livelli di rispettabilità con i terzi e un secondo livello, noto a tutti i soggetti che venivano in contatto con la locale, caratterizzato da tutti i metodi che tipizzano il reato di associazione mafiosa. A questo riguardo, proprio valorizzando le conversazioni intercettate, la sentenza riporta il colloquio tra E.E. e la sorella Z.Z. e tra E.E. e il cugino, A.A.A. , in cui emerge, dagli stessi riferimenti del Denise, il timore che i cittadini della V d C avevano dell'associazione mafiosa (pag. 101), dopo la diffusione delle prime notizie di stampa connesse alla presenza dell'organizzazione criminale nelle cave di porfido e al coinvolgimento di C.C. con gli indranghetisti.

Quanto alla struttura organizzativa interna, la sentenza impugnata ha sottolineato come le conversazioni intercettate rivelino l'adesione ad un progetto criminale comune complessivo proprio dell'associazione da parte dei singoli che osservano rituali tipicamente mafiosi, tra cui riunioni conviviali e messa a disposizione ed esprimono il rispetto della struttura verticistica e delle regole tradizionali. Il comune sentire di appartenenza ad un corpus più ampio è testimoniato dal frequente uso del plurale per richiamare la forza dell' organizzazione e la consapevolezza di dover intervenire al bisogno di uno o più affiliati o in occasione di azioni delittuose (pag. 102).

6. La sentenza impugnata ha esaminato anche l'aspetto della condotta partecipativa dell'imputato, facendo corretta applicazione dei criteri che si sono indicati al punto 4. del Considerato in diritto. In tal modo, i giudici di appello, hanno esaminato anche un ulteriore, e rilevante aspetto, ai fini della sussistenza del reato associativo poiché, per tale vìa, hanno approfondito il collegamento del gruppo trentino con le cosche del territorio calabrese e il profilo di dipendenza/autonomia della locale rispetto alla casa madre.

6.1. Sulla base dì pacifiche acquisizioni, contestate in via di puro fatto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha escluso che fosse riconducibile a persona diversa dal ricorrente il soprannome (U righetto)Ae sue varianti (Rigame) con il quale l'imputato veniva appellato da B.B. nel corso della conversazione del 12 settembre 2019, conversazione che prosegue con B.B. che chiama per nome l'imputato (Saverio), dicendogli che aveva bisogno di vederlo.

Le conversazioni intercettate e analizzate nella sentenza impugnata, anche queste contestate con argomenti di merito, ne ricostruiscono, inoltre, il ruolo rivestito nel contesto ndranghetista calabrese di riferimento (il clan di C), luogo dove l'imputato aveva incontrato, durante le festività natalizie del 2017/2018, D.D. e I.I. , confermando, con i due risalenti rapporti di conoscenza che non restano di pura cortesia dal momento che i due imputati immediatamente ne proponevano l'inserimento nei loro progetti illeciti in Trentino (l'acquisizione del negozio di pasta fresca; l'acquisto della segheria da Ivan Agostini, pag. 106).

Dalle conversazioni intercettate emergono le ragioni immediate e i motivi, anche personali e familiari, che avevano indotto l'imputato a lasciare la Calabria (dove era oggetto di indagini, come confidato dal ricorrente al cognato, F.F. , pag. Ili della sentenza) e ad inserirsi nel gruppo mafioso trentino.

Risulta provato dalle conversazioni intercettate che fin dal mese di marzo 2018 il ricorrente aveva incontrato B.B. presso la cava in località Dossi di L -L e aveva partecipato a cene conviviali dove, come riferisce B.B. alla moglie commentando il fatto, "saranno due galli nello stesso gallinaio".

La visita di A.A. in Trentino nella Pasqua del 2018 acquista significato alla luce della conversazione intercettata il 13 gennaio 2018, intercorsa tra E.E. e B.B. (riportata alle pagg. 109 e 110 della sentenza impugnata).

La conversazione è chiara sia nel riferimento al voto (per alzata di mano) espresso, anche da B.B. Innocenzio, per "l'elezione" dell'A.A. , sia per le conseguenze che ne derivano nel contesto trentino "allora avete deciso di fare lui

- osserva Z.Z. - ...allora dovete stare con lui...se sbaglia lo correggerete". Emerge come la componente trentina abbia partecipato alla riunione per l'elezione dell'A.A. (al quale si contrapponeva altro soggetto, cugino di B.B.) sia attraverso il riferimento al voto espresso dal gruppo trentino che alle ragioni della scelta in favore di A.A. ("è giovane", osserva Z.Z. , ma B.B. aggiunge "è giovane e ha più visualità...più cosa").

Si tratta di circostanze, queste, che denotano il collegamento della locale trentina con quella calabrese, anche nel caso in cui l'elezione e il voto si riferissero non all'elezione dell'A.A. come capo della ndrina di C, secondo la ricostruzione difensiva illustrata al motivo sub 2. del ricorso dell'Avvocato Aloisio, e che sia stato capo della ndrina è affermazione che proviene dallo stesso imputato, pag. 130, ma anche ove se ne identificasse l'oggetto proprio nell'operazione di trasferimento di uno dei componenti della ndrina in Trentino, dove la locale conservava la sua autonomia poiché, come emerge dalla conversazione intercettata, il gruppo trentino aveva sì partecipato alla votazione nel luogo in cui A.A. comandava, ma aggiungendo che in Trentino "comandano loro" e A.A. sarà sottoposto al controllo del clan locale ("se sbaglia lo correggerete", precisa Z.Z.), autonomia del clan che, del resto, è confermata dal fatto che si ritenne superfluo informare l'A.A. del contrasto tra E.E. e C.C. , contrasto che fa sfondo alla conversazione intercettata.

Risulta evidente dalla ricostruzione fin qui compiuta che il trasferimento in Trentino dell'A.A. non fu "solo" decisione di questi, decisione che sarebbe stata eseguita nell'estate del 2019, dopo che A.A. aveva ceduto l'attività commerciale in Calabria, ma che rappresentò una scelta, avallata dai clan che vi sarebbero stati coinvolti (quello di C e quello trentino) poiché in Trentino A.A. sarebbe stato accolto nella prospettiva non solo di trovargli lavoro ma, soprattutto, di inserirlo nei traffici illeciti che gli avrebbero consentito quei guadagni di cui era assetato (cfr. pag. 112).

Le intercettazioni eseguite dopo il suo arrivo in Trentino ne attestano che quotidianamente contattava e si incontrava con B.B. e con B.B.B. ; che intratteneva relazioni assidue con altri soggetti componenti dell'associazione (H.H. , C.C.C., X.X., D.D.D. e E.E.); che si impegnava per riallacciare i contatti con E.E.E. , cognato di B.B.B. , con il quale, anni prima era stato condannato per reati in materia di stupefacenti. Dopo essere stato licenziato dal lavoro in una cava, A.A. avrebbe dovuto essere assunto, nel gennaio 2020, come autista proprio da I.I. e B.B. esprimeva tutte le sue preoccupazioni sia per eventuali reazioni dell'A.A. verso il datore di lavoro sia per il timore di un "rigurgito di là sotto", cioè il proposito dell'A.A. di tornare in Calabria, luogo in cui "è bruciato".

L'analisi compiuta dalla Corte di appello non presta il fianco a valutazioni alternative e risulta rilevante sia per accertare il perdurante collegamento della cellula trentina con la casa madre calabrese sia perché se ne evincono dati di rilievo per ricostruire l'aspetto organizzativo della cellula trentina, organizzazione nella quale viene riprodotto sia il rispetto delle regole di funzionamento interno tipico del clan ndranghetista - con una sua precisa gerarchia, ancorché improntata a canoni di rispetto reciproco per le cariche rivestite anche dal sottoposto - che il rispetto del vincolo di pax mafiosa che, da anni, contrassegnava i rapporti fra le varie ndrine.

La sentenza impugnata ha logicamente confutato anche le censure difensive che, per escluderne la condotta partecipativa, hanno evidenziato che il ricorrente è stato condannato per la partecipazione alla ndrina K.K., piuttosto che in quella di C, poiché le conversazioni intercettate ne restituiscono un ruolo di primario rilievo nel contesto criminale calabrese e soprattutto nel territorio di C, ruolo di cui è espressione il tono di "assoluto rispetto" verso la sua persona, attestato dalle conversazioni intercettate anche nel periodo novembre 2018/28 gennaio 2019 (pag. 145 della sentenza impugnata), conversazioni intrattenute dal ricorrente sia con E.E. che con B.B. (per il tramite di D.D. che si trovava in Calabria) sia infine con I.I. .

I giudici di appello non hanno mancato di evidenziare come nella conversazione del 28 gennaio 2019 tra Costantino e A.A. , traspare un profondo concetto di rispetto, tipico di una conversazione fra "uomini di onore", né il costante interessamento del Costantino per A.A. quando, nel periodo pasquale del 2019, questi si reca in Trentino.

Il ricorrente è stato presente, come attestato dalla conversazione intercettata, sia all'incontro del 10 dicembre 2019 a Merano di B.B. con F.F.F. , sia a C, sempre nel mese di dicembre 2019, luogo dove anche B.B. si era recato in più occasioni, a partire da settembre 2019. Rilevante, per la Corte di appello, il viaggio di Innocenzo B.B. del 22 settembre 2019, viaggio nel corso del quale, al ritorno da una festa, B.B. illustrava al suo compagno di viaggio, H.H. , i problemi della ndrina in un contesto che vedeva il clan affidato alla reggenza di F.F.F. e in un gruppo che registrava forti contrasti tra i componenti e lo "spopolamento" di persone, vuoi perché erano scese a Reggio vuoi per altre ragioni indicando che la sostituzione di A.A. fosse dipesa dal fatto che questi aveva favorito alcune persone nei territori di C, nonostante non appartenessero a quella ndrina.

Proprio A.A. , nel dicembre 2019, si era recato a C, con I.I. e D.D. , intrattenendo numerosi incontri con sodali della ndrina di C e facendosi latore dei saluti del B.B. ad G.G.G. (indicato come successore dell'A.A. nella cosca C) e Francesco Russo, entrambi affiliati alla cosca K.K. di C.

La funzione di collegamento svolta dall'A.A. con la ndrina calabrese; la partecipazione alle attività di riscossione dei crediti (emblematica perché nonostante riferita ad un periodo in cui il ricorrente si trovava a C, nell'anno 2017, risulta che questi aveva immediatamente prestato aiuto a tale H.H.H. per riscuotere un credito, circostanza, questa riferita dal Conci stesso al D.D.); la copertura assicurata a E.E. recatosi in Calabria per risolvere, attraverso la mediazione dell'A.A. , i suoi problemi con C.C. , sempre nel settembre 2019; i contatti e collegamenti con i sodali trentini, che come innanzi illustrato, ne programmano l'inserimento nelle attività illecite in corso, non sono dati neutri ai fini della ricostruzione della condotta partecipativa dell'A.A. , come sostenuto dalla difesa, poiché non si esauriscono in un dato statico - quale quello della mera appartenenza per effetto del riconoscimento della qualità di uomo d'onore - trattandosi, invece, di elementi che ne denotano la stabile messa a disposizione della locale trentina per il perseguimento del fine sociale e nel ruolo di partecipe non essendo mai venuto in rilievo, a tenore della contestazione e di tutti gli elementi descrittivi quello di capo, ragionevolmente venuto in rilievo con riguardo al ruolo nella ndrina di provenienza.

L'organizzazione trentina, in particolare, ha riconosciuto l'A.A. come membro attivo e l'imputato ha dimostrato piena adesione al programma criminoso impegnandosi per agevolare il perseguimento degli scopi associativi e il ruolo di spicco di A.A. in Calabria (un ruolo ammesso dallo stesso imputato che non manca di lamentare come da capo in Calabria è passato subordinato al B.B. in Trentino, pag. 130 della sentenza impugnata) ha costituito il presupposto che gli ha consentito di confluire nell'articolazione trentina contribuendo al rafforzamento del gruppo.

Conclusivamente, risulta fondata su solidi elementi di prova e apprezzata sulla scorta dei criteri esegetici indicati nella giurisprudenza, la conclusione della Corte di merito secondo cui A.A. si è rappresentato ed ha aderito al programma criminoso dell'associazione trentina avendolo realizzato e condiviso, in particolare rendendosi consapevolmente protagonista dell'interessamento economico ad attività imprenditoriali per conto dell'associazione e partecipando attivamente incontri decisionali della compagine.

7. E' manifestamente infondato il motivo di ricorso sulla ricorrenza dell'aggravante dell'associazione armata (peraltro non applicata con corrispondente aumento di pena). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dell'aggravante, ritenuta nella giurisprudenza di natura oggettiva e configurabile, pertanto, a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che, per colpa, lo ignorino anche in fattispecie relativa alla riconosciuta esistenza di un'associazione autonoma, formata da cellule "locali" di 'ndrangheta federate (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831) in presenza di un dato storico, le risultanze della intercettazione della conversazione intercettata il 31 marzo 2018, presente l'imputato, in cui F.F. discute dello stato di conservazione dell'arma e del fatto che probabilmente fosse bagnata, che denotano la consapevolezza della detenzione di armi da parte dei sodali escludendo che tale conoscenza potesse essere frutto solo della notoria dotazione di armi in capo al sodalizio storico (cfr. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811). Al contrario, la presenza dell'imputato a tale conversazione è stata valorizzata per evidenziare che gli associati non esitavano a parlare di problematiche così delicate al cospetto del ricorrente proprio perché sodale o, comunque, all'epoca, "uomo di ndrangheta"

8. E' del pari manifestamente infondato il motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 142) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. , il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419), criterio che ha fatto da guida alla decisione di confermare l'applicazione della recidiva evidenziando non la precedente condanna dell'imputato per favoreggiamento ma la sua condanna per reato associativo collegato al traffico di sostanze stupefacenti poiché il reato associativo oggi contestato appare espressivo della medesima indole e denota maggiore colpevolezza e capacità a delinquere.

9. Ineccepibile anche la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (fra le tante, Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). La Corte di appello di Trento non ha individuato nelle allegazioni difensive elementi tali da giustificare in positivo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche - la giovane età; il comportamento processuale, per essersi assoggettato a interrogatorio; il ruolo marginale -, anzi ha richiamato la gravità del fatto connotato dall'estrema disinvoltura con la quale l'imputato ha agito non esitando a recarsi in Trentino al fine di attuare concretamente metodi acquisiti nella terra o di origine con specifiche modalità particolarmente allarmanti e i gravi precedenti penali unitamente alla mancanza di qualsivoglia forma di resipiscenza, quali elementi che evidenziano una più marcata ed attuale pericolosità quali elementi di giudizio preclusivi del riconoscimento delle generiche. La pena, peraltro, è stata individuata nel minimo edittale di anni dieci di reclusione, ai sensi dell'art. 416-bis comma 1, cod. pen. , pena aumentata per la recidiva e senza applicazione dell'ulteriore aumento, facoltativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen. dell'aggravante ed. armata.

10. Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente grado, spese che, tenuto conto dei parametri di riferimento di cui al d.m. 55 e ss. modifiche apportate con il regolamento del 3 agosto 2022, n. 147, e delle attività processuali , devono essere liquidate, per "FILLEA C.G.I.L. del Trentino", "FILCA C.I.S.L. Trentino", per l'associazione "Libera Associazione Nomi e Numeri contro le mafie APS", per la "Provincia Autonoma di Trento" in euro 3.686,00 oltre accessori in favore di ciascuna di esse.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre il ricorrente a rifondere le spese di rappresentanza e difesa del presente grado di giudizio in favore delle parti civili "FILLEA CGIL del Trentino", "FILCA CISL Trentino", "Libera. Associazione Nomi e Numeri contro le mafie Aps", Provincia autonoma di Trento che liquida in euro 3.686,00, oltre accessori in favore di ciascuna di esse.

Conclusione
Così deciso il 6 marzo 2024.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2024.

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