REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con ricorso
depositato il 15/10/2024 sub nr. 152/2024 R.G. da:
xxx rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Guarini del Foro di Rovereto giusta delega allegata al ricorso
RICORRENTE
contro
I.N.P.S. sede di Trento rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenza Marina Marinelli e Marta Odorizzi per procura generale alle liti del 23/01/2023 a rogito del Notaio Roberto Fantini in Fiumicino rep. n. 37590
CONVENUTO In punto: cumulo tra trattamento pensionistico cd. quota 100 e reddito da
lavoro dipendente
CONCLUSIONI
Ricorrente: “In via principale
1. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità del Provvedimento del 30.1.2024 con la quale INPS chiedeva la restituzione dei ratei di trattamenti pensionistici già erogati per l’anno 2021 pari ad euro 14.207,68 ed il diritto del ricorrente a percepire la pensione cd quota 100 nell’anno 2021 fatta
eccezione per i ratei per 7 giorni nell’anno 2021 o i maggiori o minor
periodo ritenuto equo;
2. conseguentemente condannare l’Inps a corrispondere al ricorrente il relativo trattamento pensionistico ed a restituire le somme recuperate in eccedenza rispetto a quanto indicato al punto che precede (i ratei 7 giorni nell’anno 2021, o i maggiori o minor periodi ritenuti equi).
3. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità del Provvedimento del 10.8.2023 con la quale INPS chiedeva la restituzione dei ratei di trattamenti pensionistici già erogati per l’anno 2022 pari ad euro 14.839,85 ed il diritto del ricorrente a percepire la pensione cd quota 100 nell’anno 2022 fatta eccezione per i ratei per 6 giorni nell’anno 2022 o i maggiori o minor periodo ritenuto equo;
4. conseguentemente condannare l’Inps a corrispondere al ricorrente il relativo trattamento pensionistico ed a restituire le somme recuperate in eccedenza rispetto a quanto indicato al punto che precede (i ratei 6 giorni nell’anno 2022, o i maggiori o minor periodi ritenuti equi).
In via di subordine
rimettere alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale, che si solleva ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953 dell’art. 14, comma 3 14 del D. L. 28 1 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26 nell’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione sentenza del 04.12.2024 n. 30994/2024 e Circolare Inps 11/2019, per violazione degli artt. 3, 38/2, 117/1 Cost in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Convenuto: “Voglia l’Ill.mo Giudice adito, respingere il ricorso in quanto infondato in diritto e non provato e per l’effetto rigettare tutte le domande formulate dalla parte ricorrente nei confronti dell’INPS. Spese di causa rifuse”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/10/2024 xxx – premesso di essere titolare di pensione anticipata con decorrenza 1/2021 liquidata dall’INPS con i requisiti previsti dall’art. 14 DL. n. 4/2019 (cd. pensione quota 100), di avere svolto nel mese di settembre 2021 sette giorni di attività subordinata di operaio agricolo per un totale di 14 ore e sei giorni nel settembre 2022 per un totale di 12 ore percependo il complessivo importo di € 205,02 e di avere ricevuto note dd. 30/1/2024 e 10/8/2023 con la quale l’INPS gli chiedeva la restituzione dei ratei di trattamenti pensionistico già erogati per l’anno 2021 pari ad euro 14.207,68 e per l’anno 2022 pari ad euro 14.839,85 - conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l’Ente previdenziale per sentire accertare il suo diritto a percepire la pensione cd. quota 100 negli anni 2021 e 2022 fatta eccezione per i ratei per sette giorni nel settembre 2021 e per sei giorni nel settembre 2022, con condanna a corrispondere il trattamento pensionistico ed a restituire le somme
recuperate in eccedenza.
A sostegno della sua pretesa evidenziava il valore non imperativo della circolare INPS n. 11 del 2019, l’eccesso di delega in relazione all’art. 8 del D.P.C.M. 87/2017 e la non proporzionalità della sanzione.
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso l'I.N.P.S.
evidenziava come non vi fosse alcuno spazio per accedere alla tesi di una buona fede della controparte, visto e considerato che nei provvedimenti di liquidazione della pensione erano stati esplicitati in maniera chiara gli effetti sulla pensione quota 100 dello svolgimento di una attività lavorativa subordinata e/o autonoma; sottolineava, altresì, come la pensione cd. quota 100 rappresentasse una situazione sperimentale e non strutturale, dal momento che, in deroga alle rigide disposizioni della legge Fornero, ammette un diritto alla flessibilità in uscita, in presenza di requisiti anagrafici e contributivi, con lo scopo di agevolare anche un ricambio generazionale, con la conseguenza che non vi era spazio per un’interpretazione “costituzionalmente orientata” che limitasse la decurtazione ai redditi prodotti anziché disporre la sospensione dell’intera prestazione pensionistica.
All’udienza odierna, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da separato dispositivo letto pubblicamente e veniva contestualmente depositata la sentenza.
***
Il ricorso merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente e non contestata dal convenuto si evince come il xxx titolare di pensione cd. quota 100 con decorrenza gennaio 2021 - abbia lavorato quale lavoratore agricolo a tempo determinato sette giornate nel settembre 2021 (per un totale di 14 ore) e sei giornate nel settembre 2022 (per un totale di 12 ore), percependo un importo pari ad € 205,02 (= € 103,23 + € 101,79).
Con sentenza 234 del 2022 la Corte Costituzionale ha respinto la questione di costituzionalità dell’art. 14, comma 3 D.L. 4/2019 sollevata dal Tribunale di Trento affermando che “La scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi - come nella fattispecie oggetto del giudizio principale - fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASpI -, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale.
Anche in questa prospettiva, l'assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per escludere la fondatezza della questione.
Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente”.
Con la recente sentenza 4.12.2024 n. 30994 la Corte di Cassazione ha, a sua volta, affermato che “In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva”.
Nonostante tali autorevoli prese di posizione, appare maggiormente convincente ritenere – in linea con quanto già sostenuto dal Tribunale di Marsala con la sentenza 12.7.2023 n. 589 - che il divieto di cumulo previsto dall’art. 14 del D. L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2019, non comporti conseguenze così draconiane come quelle adottate dall’INPS in base alle sue circolari.
Questo Tribunale condivide, invero, quanto affermato dal Tribunale di Torino nei seguenti passaggi della sentenza 15/7/2022 n. 1144:
“pensione Quota 100 e redditi da lavoro diversi da quello occasionale autonomo sono espressamente definiti non cumulabili: ciò significa che la percezione della pensione non spetta qualora il pensionato goda di redditi da lavoro (coerentemente con le finalità della pensione anticipata, tra cui vi è anche di favorire la fuoriuscita anticipata dal mondo del lavoro per liberare posti da destinare alle nuove generazioni);
in merito, non pare condivisibile l’orientamento di alcuni giudici di merito (cfr. Trib. Firenze 16/6/2022 n. 449 ...) che hanno attuato l’incumulabilità dichiarando il diritto del pensionato a percepire la prestazione dall’Inps decurtata in misura corrispondente ai redditi percepiti: alla non cumulabilità corrisponde necessariamente l’alternativa tra la prestazione pensionistica e la percezione di redditi da lavoro;
la disposizione relativa alla incumulabilità deve essere interpretata alla luce del dettato dell’art. 38 comma 2 Cost., che impone di assicurare ai lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia: la pensione Quota 100 consente di ritirarsi dal lavoro anticipatamente rispetto al raggiungimento dell’età di accesso alla pensione di vecchiaia, ma presuppone in ogni caso un’età superiore a 62 anni; revocare – come prevede la circolare Inps senza un adeguato supporto nella legislazione primaria – la pensione per tutto l’anno qualora vi sia produzione di redditi da lavoro dipendente, di qualunque misura (anche irrisoria, come nel caso in esame), comporta certamente la erosione della funzione previdenziale della pensione;
una lettura costituzionalmente orientata della previsione di non cumulabilità tra la pensione Quota 100 e il reddito da lavoro dipendente impone quindi di limitare la sospensione della prestazione previdenziale ai soli periodi coperti dal contratto di lavoro, dovendosi riespandere – al di fuori dei periodi nei quali il pensionato ricava altri redditi da lavoro – la funzione previdenziale del trattamento pensionistico, finalizzato a fornire i mezzi di sussistenza al lavoratore fuoriuscito per motivi di età dal mondo del lavoro”.
Sotto altro profilo, va evidenziato come la tesi della Corte costituzionale, fatta propria dalla Cassazione nella citata sentenza 30994/2024, secondo cui una diversa interpretazione del divieto di cumulo in questione metterebbe “a rischio l'obiettivo occupazionale” non si attagli minimamente alla vicenda che ci occupa - nella quale si discute della perdita di due anni di trattamento pensionistico a fronte di complessive ventisei ore di lavoro! – ed appaia distonica rispetto al fine, altre volte perseguito dal Legislatore, di scongiurare il lavoro “nero” nello specifico settore dell’agricoltura. Si confronti, a tale ultimo riguardo, l’art. 1, comma 349 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. Legge di Bilancio 2023), che ha introdotto per il biennio 2023-2024 un regime speciale di lavoro occasionale di carattere transitorio per l’agricoltura (“Per il lavoratore il compenso erogato nei termini di cui al comma 348 è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico”).
Nel caso in esame, la non cumulabilità deve, pertanto, essere limitata ai ratei pensionistici del mese di settembre 2021 e settembre 2022, mesi nei quali il ricorrente ha percepito redditi derivanti dai rapporti di lavoro dipendente, ed in tali limiti deve essere accertata la percezione indebita del trattamento pensionistico; la prestazione risulta spettante in relazione a tutti gli altri ratei riferiti agli anni 2021 e 2022 e l’INPS va condannato alla restituzione delle somme eventualmente trattenute eccedenti l’indebito di cui sopra.
Va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza edeccezione respinta, così provvede:
1) accerta il diritto del ricorrente a percepire la pensione cd. quota 100 negli anni 2021
e 2022 fatta eccezione per i soli ratei di settembre 2021 e settembre 2022, non
dovuti;
2) condanna l’Inps a corrispondere al ricorrente il relativo trattamento pensionistico
ed a restituire le somme eventualmente recuperate in eccedenza rispetto a quanto
indicato al punto 1;
3) dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Rovereto il 6 febbraio 2025
Il Giudice
- dott. Michele Cuccaro -