Nei confronti del dipendente il datore di lavoro risponde degli errori del medico competente

Corte d'Appello di Trento Lavoro Sentenza 9/5/2024 n 20 Estensore Dott. Ugo Cingano
Sentenza in sintesi:
Se il giudizio del medico competente di inidoneità temporanea alla mansione della lavoratrice viene riformato dalla commissione medica alla lavoratrice sospesa temporaneamente dal lavoro è dovuta la retribuzione piena
testo della sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d’Appello di Trento Sezione Lavoro

La Corte d’Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. Anna Maria Creazzo Dott. Ugo Cingano

Dott. Camilla Gattiboni

ha pronunciato la seguente

Presidente Consigliere rel. Consigliere

SENTENZA

nella causa civile di lavoro in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo al n. 41/2023 R.G. LAVORO promossa da:

in persona del legale rappresentate, elettivamente domiciliata in via, presso l’avv. RONDO ANDREA (RNDNDR65A10L483T) e NICOLI ANNALISA (NCLNLS66H59G467H), che la rappresentano e difendono, come da mandato telematico in atti

APPELLANTE

CONTRO

elettivamente domiciliata in C.so Rosmini 46 Rovereto, presso l’avv. GUARINI GIOVANNI (GRNGNN79A23G916O), che la

 

rappresenta e difende, come da mandato telematico in atti

OGGETTO: Retribuzione

Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti

CONCLUSIONI

DI PARTE APPELLANTE:

Voglia l’Ecc.mo Collegio adito fissare l’udienza di discussione ai sensi dell’art. 435 c.p.c..

APPELLATO

In quella sede, voglia l’Ecc.mo Collegio, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza n. 5/2023 del Tribunale di Rovereto, dott. Michele Cuccaro, pubblicata il 16/02/2023 nel procedimento sub RG n. 191/2022, dichiarando infondate in fatto e diritto le domande svolte dalla sig.ra

e residente in Rovereto, via , rappresentata e difesa nel precedente grado di giudizio dall’Avv. Giovanni Guarini del Foro di Rovereto (TN), C.F.: GRN GNN 79A23 G916O (fax 0464.436648, pec: giovanni.guarini@pec.it) con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, sito in

Rovereto, C.so Rosmini 46].

Voglia infine dichiarare tenuto e condannare l’appellata, ut supra domiciliata, a restituire tutto quanto corrisposto dalla società per effetto della sentenza di primo grado.

Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso contributo unificato, rimborso forfettario spese generali 15% su diritti ed onorari, C.P.A. ed IVA di legge per la società appellante, per entrambi i gradi di giudizio.

In subordine, in caso di mancato accoglimento dell’eccezione di inammissibilità svolta in via preliminare, in via istruttoria: omissis

DI PARTE APPELLATA:

1. Nel merito, rigettare l'appello proposto da SPA in quanto infondato

2. Condannare SPA al risarcimento dei danni sofferti dalla signora a titolo di responsabilità processuale aggravata da lite temeraria nella somma che sarà determinata da questa Ecc.ma Corte in via equitativa;

3. In ogni caso: condannare l’ente convenuto in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese del presente giudizio ed oneri di legge pari ad € 3.857,00 oltre accessori di legge con distrazione a favore dello scrivente patrono antistatario.

FATTO

La ricorrente, premesso:

di esser stata assunta dal 4.10.2011 alle dipendenze di Manutencoop Facility Managment soc. coop., poi divenuta    dal 2.5.2012, con contratto a tempo indeterminato inquadrato nell’ambito del CCNL multiservizi, operaio di livello 2;

di esser stata giudicata, con relazione 04.07.2022 dal medico aziendale temporaneamente non idonea alla mansione specifica fino al 3.9.2022;

di esser stata sospesa dalla mansione, insieme al pagamento della retribuzione;    

di aver impugnato ex art. 41 T.U. 81/2008 il giudizio del medico competente, ottenendo in data 22.8.2022 dall’Unità Operativa di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (UOPSAL) una modifica del giudizio espresso dal medico compente;

di aver usufruito di un periodo di ferie dal 25.8.2022 al 31.8.2022;

di esser stata quindi riammessa in servizio con accomodamenti ragionevoli in seguito ad una procedura di conciliazione sindacale d.d. 5.9.2022, all’esito della quale veniva redatto un accordo avente ad oggetto la modifica delle mansioni lavorative in ottemperanza al giudizio della commissione medica;

tanto precisato conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Trento, Sez. lavoro, la e chiedeva il pagamento delle mensilità di luglio e agosto 2022, rifiutati dall’azienda e lamentando la illegittimità della sua sospensione dal lavoro per tale periodo. Si costituiva in giudizio con atto d.d. 18.11.2022, concludendo per il respingimento del ricorso e delle domande proposte poiché inammissibili e, comunque, infondata in fatto ed in diritto.

All’esito dell’istruttoria solo documentale il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso presentato dalla lavoratrice richiamando il principio di diritto secondo cui il provvedimento legittimo del medico competente diviene illegittimo fin dall’origine se viene riformato dall’organo superiore, indipendentemente dal fatto che sussista o meno la colpa del datore di lavoro e che, per tale motivo, la retribuzione spettante al lavoratore per il periodo in cui sia stato sospeso senza sua colpa deve essergli corrisposta, escludendo che con il detto verbale conciliativo la lavoratrice avesse rinunciato alla retribuzioni richieste.

E quindi condannava al pagamento in favore della ricorrente dell’importo di € 1.110,33 a titolo di restituzione delle trattenute indebitamente effettuate sulle buste paga di luglio ed agosto 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.200,00.

appellava la detta sentenza al fine di ottenerne pronuncia di riforma.

Si costituiva parte appellata che chiedeva il rigetto dell’impugnazione chiedendo la condanna dell’appellante per responsabilità aggravata.

Indi la causa era assegnata a sentenza e decisa – previa discussione orale e previo scambio di memorie autorizzate - come da dispositivo del quale era data pubblica lettura e disposta la pubblicazione in via telematica il giorno stesso dell’udienza.

MOTIVI

Seguendo l'ordine espositivo dell'atto d'appello osserva la Corte quanto segue.

Sub 1)Sull’efficacia e validità della conciliazione. Inammissibilità della domanda attorea.

Tutti gli argomenti spesi da parte appellante collidono con le norme ermeneutiche in materia di diritto del lavoro e di rinuncia di diritti spettanti al lavoratore, per cui non può esser fatto un acritico riferimento alle regole del diritto civile in genere, per quanto anche queste siano improntate ai principi di buona fede e correttezza che debbono presiedere il procedimento di formazione di qualsiasi atto avente giuridica valenza.

I riscontri documentali ( nella specie il verbale di conciliazione dd. 05.09.2022) non consentono di accondiscendere alla versione sostenuta dal datore di lavoro, secondo cui la lavoratrice avrebbe rinunciato anche alla possibilità di chiedere la corresponsione delle retribuzioni per cui è causa, anche per come corroborati dalla deposizione del sindacalista che ha preso parte all’accordo, sulla cui attendibilità non si intravedono argomenti giuridicamente apprezzabili. Tanto meno sotto un ipotetico quanto astratto profilo di “strumentalità e pretestuosità” vagamente appalesato a pg. 10 dell’appello.

La tesi di parte appellante si scontra quindi con il testo del documento ( doc. 4 appellante) in quanto la conciliazione non cita mai esplicitamente e chiaramente la rinuncia al pagamento delle retribuzioni dei mesi di luglio ed agosto 2022 e a queste non vi è cenno nelle premesse tanto invocate da

Il continuo richiamo alla “premesse” del documento è quindi inconferente.

Procedendo con ordine, si legge, appunto nelle “premesse” del verbale di conciliazione in sede sindacale, che “in data 25.08.2022 il Dipartimento di Prevenzione della Provincia Autonoma di Trento ha riformato il giudizio del medico competente emesso in data 04.07.2022 con riferimento alla signora Clotilde dichiarandola idonea con limitazioni.......2) dal 25.08.2022 al 31.08.2022, periodo durante il quale la signora ha usufruito di ferie, la …...si è adoperata per individuare una attività lavorativa compatibile con le limitazioni...”;....3)la lavoratrice si è dichiarata disponibile ad accettare tale modifica...“Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale.....”.

“La signora con l’esatto adempimento di quanto esposto ai punti che precedono dichiara di essere integralmente soddisfatta e di rinunciare nei confronti della …spa ad ogni pretesa, anche risarcitoria in relazione alla vertenza di cui in premessa.”

Ora la premessa vale a dire la “modifica”, parte integrante del verbale, che la Perrone si è dichiarata “disponibile ad accettare”, non annovera esplicitamente, né implicitamente o per relationem, il periodo in cui la lavoratrice è stata assente dal lavoro quale conseguenza del giudizio medico di inabilità al lavoro ( cioè i mesi di luglio e agosto 2022) e il discorso trova il suo fondamento in un evento posteriore a tale assenza, ovverosia in un atto adottato ormai alla fine del mese di agosto del 2022, qual è il nuovo giudizio medico dell’organo della PAT.

Il contesto pone quindi in evidenza solo una rinuncia ad azioni connesse al mutamento delle mansioni disposta dal datore di lavoro in relazione alla idoneità al lavoro con limitazioni, cioè al conseguente mutamento di mansioni rispetto a quelle originariamente attribuite.

E’ infatti alle mansioni modificate che la lavoratrice ha prestato assenso rinunciando a pretese connesse soltanto a “quanto disposto ai punti che precedono” ed a quelli soltanto.

E l’esatto adempimento dei punti che precedono altro non è che la collocazione nel nuovo posto di lavoro nel rispetto del nuovo giudizio medico di idoneità con limitazioni.

Come si è anticipato una rinuncia del lavoratore a suoi diritti deve sempre essere esplicita, chiara, consapevole, cosciente e non dar luogo ad equivoci: in assenza di tali requisiti, nessuna valida rinuncia può aver luogo.

Si tratta di principi recepiti costantemente dalla giurisprudenza.

La quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore può assumere valore di rinuncia o di transazione, con riferimento alla prestazione di lavoro subordinato ed alla conclusione del relativo rapporto, sempre che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi. Il relativo accertamento costituisce giudizio di merito, censurabile, in sede di legittimità, soltanto in caso di violazione dei criteri dell'ermeneutica contrattuale o in presenza di vizi della motivazione. Cass. 1657/2008;

La dichiarazione sottoscritta dal lavoratore può assumere valore di rinuncia o di transazione, con riferimento alla prestazione di lavoro subordinato ed alla conclusione del relativo rapporto, sempre che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati ovvero obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi. Il relativo accertamento costituisce giudizio di merito: cass. 19831/13; L'accordo transattivo sottoscritto dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia, nella specie "all'eventuale risarcimento danni per qualsiasi titolo", può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine di cui all'art. 2113 c.c., alla condizione che risulti accertato, sulla base

dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi. Il relativo accertamento costituisce giudizio di merito, censurabile, in sede di legittimità, soltanto in caso di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o in presenza di vizi della motivazione. Cass. 9160/22.

La chiara consapevolezza ed il cosciente intento di abdicare alla retribuzione dei due mesi di assenza illegittimamente disposta dal datore di lavoro non è desumibile dal documento che non menziona alcuna pretesa economica e nemmeno fa richiamo alla assenza di quei due mesi cui è riferita la domanda della lavoratrice.

Il teste sindacalista assunto come teste corrobora questa versione allorquando, riferendo dei colloqui verificatisi ( quindi narrando un fatto e non esponendo un giudizio o una valutazione), afferma che delle mensilità di luglio e agosto 2022 e della relativa retribuzione non si parlò proprio.

D’altro canto qualora di vera e propria transazione si volesse parlare difetterebbe la rinuncia a qualche diritto da parte del datore, indimostrato essendo il palesato pregiudizio per le necessità organizzative affrontate onde apprestare la nuova sistemazione, il che rappresenta semplicemente un obbligo a carico del datore per rispettare il principio del ragionevole accomodamento, come stabilito da numerose pronunce di legittimità ed anche dal DLGS 216/2003, art. 3 comma 3 bis, e non un sacrificio o una rinuncia atta a far valere una qualche pretesa risarcitoria che non potrebbe spettare.

In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di handicap, il datore di lavoro è tenuto, ai fini della legittimità del recesso, a verificare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori, nonché ad adottare, qualora ricorrano i presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, ogni ragionevole accomodamento organizzativo che, senza comportare oneri finanziari sproporzionati, sia idoneo a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all'impresa, anche attraverso una valutazione comparativa con le posizioni degli altri lavoratori, fermo il limite invalicabile del pregiudizio alle situazioni soggettive di questi ultimi aventi la consistenza di diritti soggettivi. Cass. 6497/2021.cr anche cass. 5048/24. Analogamente molte pronunce di questa Corte.

L’impugnazione del verbale 5 settembre 2022 è avvenuta tempestivamente il 25.11.2022, nel rispetto quindi del termine di mesi sei stabilito dall’art. 2113 CC, per cui anche la contestazione di presunta tardività non coglie nel segno.

Sub 2)Sulla legittimità di sospensione della retribuzione per il periodo di inidoneità.

Anche questo motivo è infondato.

Premesso che nessun riscontro probatorio consente di pervenire alla considerazione, esposto nell’appello, secondo cui la lavoratrice tra i due mesi di assenza e la visita collegiale dell’organo provinciale sarebbe migliorata – costituendo tra l’altro tale allegazione una difesa nuova in appello, su cui non si è instaurato il contraddittorio e quindi inammissibile - è la legge ( art. 42 DLGS 8/2008) a stabilire la competenza dell’organo di vigilanza per rivedere il giudizio del medico di vigilanza aziendale.

Quest’ultimo, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non è un soggetto completamente libero nel suo operato, in quanto anche se libero professionista, apur sempre un collaboratore del datore come previsto dall’art. 39 del DLGS 81/2008.

Art. 39 dlgs 81/2008...

Svolgimento dell'attività di medico competente

1. L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;

b) libero professionista;

c) dipendente del datore di lavoro.

3. Il dipendente di una struttura pubblica,omissis

4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo

svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. 6.omissis.

Art. 2 comma 1 let. h) DLGS 81/2008....

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione.......

In linea con quanto illustrato la giurisprudenza di legittimità.

In tema di responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari, l'art. 1228 cod. civ. - disposizione con cui è stata estesa all'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli artt. 2048 e 2049 cod. civ. - postula, per la sua concreta applicabilità, l'esistenza di un danno causato dal fatto dell'ausiliario, l'esistenza di un rapporto tra ausiliario e committente (cd. rapporto di preposizione), l'esistenza, infine, di una relazione di causalità ("rectius", di occasionalità necessaria) tra il danno e l'esercizio delle incombenze dell'ausiliario. cass. 6756/2001; cass. 4951/02;

In tema di obbligo di protezione ex art. 2087 c.c., la dimensione organizzativa assume rilevanza quale fattore di rischio per la salute dei lavoratori, atteso che l'art. 28 del T.U. n. 81 del 2008, ulteriore specificazione del più generale canone presidiato dall'art. 2087 c.c., impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato; ne consegue che, ove il datore di lavoro indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, per configurare la responsabilità datoriale è sufficiente che l'inadempimento, imputabile anche solo per colpa, si ponga in nesso causale con un danno alla salute. Cass. 33639/2022.

La sospensione disposta è stata quindi illegittima visto che, a seguito del giudizio di revisione, la lavoratrice è stata in grado di riprendere l’attività e di svolgere le nuove mansioni seppur con limitazioni; ed è in virtu’ della norma di carattere generale di cui all’art. 1228 CC che il debitore-datore, nell’adempimento delle sue obbligazioni, allorquando si avvalga dell’opera di terzi, risponde dei comportamenti di costoro, anche solo colposi.

Non sarebbe stata legittima o comunque percorribile la strada alternativa di chiedere un periodo di malattia da parte della lavoratrice, come sostenuto nell’appello, in quanto questa situazione presuppone una inabilità totale al lavoro, situazione che invece non ricorre nella fattispecie, non presupponendo la sua patologia una impossibilità assoluta alla prestazione lavorativa.

Del tutto irrilevanti ai fini del decidere le istanze istruttorie, o perché valutative laddove volte a confermare documenti, ovvero in quanto relativi a circostanze di fatto non oggetto

di contestazione, essendo la vertenza in questo grado oggetto di valutazione di natura prettamente giuridica.

Non ricorrono presupposti per lite temeraria, essendo stata necessaria una articolata valutazione delle emergenze istruttorie, e confutazione di tesi interpretative non pretestuose.

SPESE DI CAUSA.

Quanto alle spese di causa del grado si ritiene che esse debbano essere poste a carico dell’appellante, secondo le regole della soccombenza e si liquidano (in base al decreto Min. 10.3.14 e tabelle allegate, esclusa fase di trattazione sia perché non contemplabile in rito lavoro laddove la causa va direttamente in decisione alla prima udienza, sia perché in ogni caso detta fase non è stata richiesta dal legale nella notula depositata) come in dispositivo. La nota spese depositata appare eccessiva rispetto alla semplicità della vertenza e delle questioni trattate e in considerazione del modestissimo valore economico per cui si liquida in misura appena superiore al minimo; e comunque il massimo tabellare sarebbe € 3.089,00 e non € 3.587,00 come da notula, dal momento che va presa in considerazione la tebella relativa alla cause rito lavoro e non alle cause in appello.

Tali spese vanno distratte a favore del difensore di parte appellata che ha dichiarato di averle anticipate.

Solo per mero errore di battitura la distrazione non è stata inserita nel dispositivo.

Si dà atto che, essendo stato integralmente rigettato l’appello principale, sussistono i presupposti per l’imposizione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a mente dell’art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.

p.q.m.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n. RG LAV, così provvede:

1)rigetta l’appello proposto da … SPA avverso la sentenza del tribunale di Rovereto sez. lavoro n. 5/2023 (pubblicata in data 16.02.2023);

2)condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado, liquidate in € 1.200.00, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge .

Si dà atto che , essendo stato rigettato l’appello, sussistono i presupposti per l’imposizione di un ulteriore importo a mente dell’art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.

Trento 09.05.2024

Cons.est.

Dr. Ugo Cingano Il Presidente Dr.ssa Anna Maria Creazzo

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