Non è punibile lo straniero che declina false generalità per paura di essere torturato
Tribunale Penale di Trento, sentenza n. 340 del 21 maggio 2022 Giudice dott.ssa Greta Mancini
Sentenza in sintesi:
In fuga dalle torture libiche, assolto per il reato di false generalità: riconosciuta la scriminante dello stato di necessità.
Una sentenza ottenuta presso il Tribunale di Trento che applica la scriminante art 54 cp al cittadino straniero che aveva reso false generalità in fase di sbarco a Lampedusa (e poi recepite nella patente di guida, nella carta di identità e nel permesso di soggiorno), per paura della propria incolumità in caso di rimpatrio in Libia. Il richiedente era scappato a seguito del conflitto civile scoppiato nel 2011, dopo aver vissuto e lavorato per molti anni dal Paese nordafricano ed essere anche stato vittima di tortura. Il Tribunale ricostruita minuziosamente l’intera vicenda – dallo sbarco in Italia alla richiesta e ottenimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, dal percorso di inclusione socio-lavorativa del richiedente fino al momento in cui ha deciso di “uscire allo scoperto” e rivelare la propria vera identità per cambiare i documenti – ha ritenuto di dover pronunciare sentenza assolutoria riconoscendo la scriminante dello stato di necessità e perché il fatto non costituisce reato.
testo della sentenza: