REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro, ha pronunciato la seguente
sentenza
causa promossa con ricorso depositato il 8/8/2024 sub nr. 113/2024 da: XXX rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Guarini del Foro di Rovereto giusta delega a margine del ricorso – Ricorrente
contro
YYY in persona dell’Amministratore e legale rappresentante pro tempore, sig., rappresentata e difesa dall’avv. Alessandra Casarotto (c.f. CSRLSN80A67L781Q) del Foro di Padova giusta delega a margine della memoria difensiva CONVENUTA
e contro
ZZZ in persona del suo procuratore speciale rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Ferraro del Foro di Roma giusta delega allegata alla memoria difensiva TERZA CHIAMATA
e contro
WWW in concordato preventivo con sede, in persona del liquidatore rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Baciga e Cecilia Bonetti del Foro di Verona giusta delega allegata al ricorso TERZA CHIAMATA
In punto: risarcimento danni da infortunio sul lavoro.
CONCLUSIONI
Ricorrente: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione In via preliminare - Accertare e dichiarare la nullità del verbale di conciliazione dd. 2.9.2022 in quanto nullo per i motivi esposti sub punto 1; In via principale - accertare e dichiarare la responsabilità in solido di YYY in merito all’infortunio occorso alla signora XXX - condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla dipendente quantificati nella somma di € 39.933,45 e comprensiva di rivalutazione ed interessi alla data odierna - o nelle diverse somme maggiori o minori che vorrà quantificare l’Ill.mo Tribunale; - Oltre alla rifusione delle spese del presente giudizio ed oneri di legge aumentate fino al 30% ex Decreto Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37 con distrazione a favore del difensore patrono antistatario. In via istruttoria come in note difensive”.
Convenuta: “Voglia l’Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis rejectis, In via preliminare in rito ex art. 420, co. 9, c.p.c.: Voglia l’Ill.mo Signor Giudice adito, previo accertamento della responsabilità esclusiva di WWW in concordato preventivo nella causazione del sinistro per cui è causa, autorizzare ai sensi dell’art. 106 c.p.c. la chiamata in causa di WWW in concordato preventivo (C.F.01565630223), in persona del commissario pro tempore, nonché di ZZZ affinché WWW sia da queste, anche in solido, manlevata e/o garantita o comunque tenuta indenne dalle domande di risarcimento danni per infortunio che vengono contro la stessa rivolte e che dovessero, in denegata ipotesi, essere accolte. omissis. Nel merito in via principale. Rigettarsi il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa. Nel merito in via subordinata. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande relative al risarcimento danni per infortunio sul lavoro della ricorrente, previa Chiamata in causa di ZZZ in persona legale rappresentante pro tempore e/o di WWW in concordato preventivo in persona del commissario pro tempore condannarsi quest’ultime, eventualmente anche in solido o comunque ciascuna relativamente all’accertanda responsabilità, a manlevare, garantire o comunque tenere indenne YYY dalle domande che vengono contro la stessa rivolte nel presente giudizio e che dovessero, in denegata ipotesi, essere accolte. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali. In via istruttoria: come in note difensive”.
Terza chiama ZZZ: “Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva della ZZZ per i motivi di cui in narrativa, con conseguente estromissione della società dal presente giudizio, in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre alle spese generali. In via principale: respingere la domanda svolta dalla Sig.ra XXX nei confronti della YYY in quanto infondata in fatto ed in diritto; in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità della YYY limitare la condanna in applicazione degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.; sempre in via subordinata, con riferimento al rapporto di garanzia e nella denegata e non creduta ipotesi di condanna anche parziale della YYY escludere, limitare e/o contenere l’obbligo indennitario in capo ZZZ in conformità ai limiti ed ai termini di cui alla polizza applicabile; • con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite compresa IVA e C.A. oltre spese generali e parziale compensazione solo nell’ultima ipotesi”.
Terza chiamata WWW “In via preliminare: - disporsi la chiamata in causa di Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, affinché tenga manlevata la WWW da tutte le domande proposte dalla ricorrente e/o da YYY nel presente giudizio aventi ad oggetto l’infortunio del 26.8.2022, anche con riferimento alle spese di lite, interessi e rivalutazione monetaria. In via principale: - previo accertamento della legittimità di ogni comportamento posto in essere da WWW con riferimento al rapporto di lavoro intercorso con la ricorrente, nei modi e nei tempi indicati in memoria, e l’assenza di qualsivoglia responsabilità di WWW per l’infortunio che risultasse occorso alla ricorrente in data 26.8.2022, tenuto conto delle difese e delle eccezioni svolte in atti, respingere le domande tutte ex adverso proposte per le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, poiché nulle, inammissibili, improponibili e/o comunque infondate in fatto e diritto. In via subordinata: - in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate, ridursi le stesse nei limiti di giustizia, anche in virtù delle eccezioni di cui in memoria; - in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate condannare e/o dichiarare tenuta la Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevata la società WWW da quanto fosse tenuta a riconoscere e/o corrispondere alla ricorrente, anche con riferimento alle spese di lite, interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfettario oltre IVA e CPA.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 8/8/2024 XXX – premesso di essere stata dipendente di WWW dal 29/1/2008, di avere subito un infortunio sul lavoro in data 26/8/2022, che con decorrenza 2/9/2022 il rapporto di lavoro proseguiva ex art. 2112 cod. civ. con YYY - conveniva quest’ultima in giudizio in giudizio per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito dell’infortunio. A sostegno della sua pretesa evidenziava come il verbale di conciliazione sottoscritto al momento del subentro del nuovo datore di lavoro fosse nullo (i) in quanto sottoscritto presso la sede aziendale anziché sindacale, (ii) per violazione della norma inderogabile ex art. 2112, comma 2 cod. civ., (iii) per coartazione della formazione del libero consenso e (iv) in quanto ignara dell’oggetto della rinuncia ed affermava come ricorresse una responsabilità in solido di YYY per violazione da parte della datrice di lavoro degli artt. 2087 cod. civ. e 71, 36, 37 e 73 D.L.vo 81/2008. La convenuta si costituiva in giudizio affermando la piena validità dell’accordo conciliativo, negando di avere qualsivoglia responsabilità nell’infortunio e contestando, in ogni caso, nel quantum la pretesa avversaria; chiedeva, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in causa in manleva ZZZ (con la quale aveva stipulato apposita polizza assicurativa) nonché di chiamare in causa la cedente WWW. Disposte le chiamate in causa, la compagnia assicuratrice si costituiva in giudizio negando l’operatività della polizza ed aderendo, in subordine, alle difese della convenuta. WWW si costituiva tardivamente in giudizio, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa ASSICURAZIONE per essere dalla stessa manlevata e contestando nel merito ogni fondatezza delle avverse pretese.
All’odierna udienza, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente e veniva contestualmente depositata sentenza.
***
RICHIESTA DI CHIAMATA IN CAUSA DI ASSICURAZIONE DA PARTE DI WWW IN C.P. La richiesta di chiamata in causa svolta da WWWin c.p. non può essere accolta in quanto irrimediabilmente tardiva. NULLITÀ DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE DD. 2/9/2022 L’eccezione preliminare della ricorrente finalizzata a fare dichiarare nullo il verbale di conciliazione dd. 2/9/2022 merita accoglimento:
- in primo luogo perché tale verbale è stato sottoscritto in sede diversa da quella sindacale (si confronti Cass. 10065/2024);
- in secondo luogo, perché l’art. 2112, comma 2 cod. civ. consente di liberare con le procedure ex artt. 410 e 411 cod. civ. il cedente e non anche il cessionario;
- in terzo luogo, e soprattutto, perchè la ricorrente si era infortunata solo pochi giorni prima (26/8/2022) del trasferimento d’azienda (2/9/2022) ed a quella data non aveva ancora piena contezza dell’effettiva gravità di quanto occorsole, posto che la stabilizzazione dei postumi va ricondotta al 26/2/2023 (si confronti documentazione INAIL prodotta dalla ricorrente sub doc. 14). RESPONSABILITÀ DELLA DATRICE DI LAVORO NELLA CAUSAZIONE DELL’INFORTUNIO DD. 26/8/2022. La responsabilità della datrice di lavoro WWW nella causazione dell’infortunio occorso a XXX in data 26/8/2022 appare adeguatamente comprovata dalla documentazione prodotta in causa dalla ricorrente. Dalla stessa emerge, invero, come la lavoratrice abbia riportato una ferita lacera contusa all’avambraccio sinistro con deficit estensione IV e V dito mentre era intenta a pulire, all’interno del reparto impasti, la macchina impastatrice n.7; più in particolare, il coperchio della macchina – privo di catenella di sicurezza - si richiudeva verso il basso schiacciandole il braccio sinistro. La circostanza della mancanza della catenella di sicurezza - confermata in sede di indagini difensive dalla collega di lavoro (doc. 6 attoreo) – integra con certezza la violazione dell’art. 71 D.L.vo 81/2008, tanto più che il coperchio non poteva essere aperto in modo completo a causa della contemporanea apertura del coperchio di altra macchina impastatrice riferita dalla medesima. La cessionaria XXX risponde, in solido, della violazione posta in essere dalla datrice di lavoro cedente, in applicazione della regola fissata dall’art. 2112 cod. civ. (si confronti, ad es. Cass. 5473/2012).
QUANTIFICAZIONE DEI DANNI Il CTP della ricorrente dott. Dell’Uomo ha quantificato nel 5% l’inabilità permanente patita dalla lavoratrice e in gg. 5 l’inabilità temporanea al 100%, in gg. 60 l’i.t. al 75%, in gg. 60 l’i.t. al 50% e in gg. 60 l’i.t. al 25%. Non ricorrono gli estremi per disporre una CTU, dal momento che la quantificazione operata dal CTP non si discosta in modo significativo dall’accertamento operato dall’INAIL (si confronti la già citata documentazione prodotta dalla ricorrente sub doc. 14, da cui emerge il riconoscimento di un’invalidità permanente pari al 4%). In applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano abitualmente utilizzate presso questo Tribunale compete alla lavoratrice un importo pari ad € 6.705 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente, a € 10.925,00 a titolo di danno biologico da invalidità temporanea ed a € 224,95 a titolo di danno patrimoniale (spese mediche). La convenuta va, pertanto, condannata al pagamento in favore della ricorrente dell’importo di € 17.854,95 (espresso in moneta attuale).
DOMANDA DI MANLEVA SVOLTA DA YYY NEI CONFRONTI DELLA TERZA CHIAMATA ZZZ
L’eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla terza chiamata ZZZ non può essere accolta, avendo la convenuta adeguatamente dimostrato che la polizza era ancora in essere al momento dell’apertura del sinistro (25.5.2024). ZZZ va, pertanto, dichiarata tenuta a manlevare la sua assistita in relazione alla condanna di cui sopra e, per l’effetto, va condannata a rimborsare alla medesima quanto questa dovrà corrispondere alla ricorrente, nonché a pagarle le spese legali nella misura indicata in dispositivo. ZZZ potrà, peraltro, esercitare il diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 cod. civ. in relazione al regresso di cui infra.
DOMANDA DI REGRESSO SVOLTA DA YYY NEI CONFRONTI DELLA TERZA CHIAMATA WWW IN CONCORDATO PREVENTIVO.
La domanda di regresso svolta da YYY nei confronti di WWW in c.p. merita accoglimento, essendosi l’infortunio verificato in costanza di rapporto lavorativo con la cedente. Ne consegue che WWW dovrà rimborsare alla convenuta YYY quest’ultima corrisponderà alla ricorrente in forza della condanna di cui sopra, nonché a pagarle le spese nella misura liquidata in dispositivo.
SPESE
L’esito della vertenza giustifica la condanna della convenuta al pagamento delle spese del giudizio nei confronti della ricorrente e, per esso, del difensore antistatario; le terze chiamate WWW e ZZZ vanno, a loro volta, condannate al pagamento delle spese del giudizio nei confronti della convenuta YYY.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1)accertata la responsabilità solidale della convenuta YYY in relazione all’infortunio patito dalla ricorrente in data 26/8/2022, la condanna al pagamento in suo favore, per le causali di cui in motivazione, dell’importo di € 17.854,95, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo; 2)condanna la convenuta YYY al pagamento in favore della ricorrente - e, per ella, del difensore antistatario – delle spese legali del presente giudizio, che liquida in € 4.259 (di cui € 259 per esborsi ed il resto per compensi), oltre IVA, CNPA e 15% spese generali;
3)dichiara la terza chiamata ZZZ tenuta a manlevare la convenuta YYY in relazione alle condanne di cui sopra e per l’effetto la condanna a rimborsarle quanto la convenuta dovrà corrispondere alla ricorrente in forza dei precedenti punti 1. e 2.;
4) condanna la terza chiamata WWW in concordato preventivo a rimborsare in via di regresso alla convenuta YYY quanto quest’ultima corrisponderà alla ricorrente in forza della condanna di cui al punto 1;
5)condanna le terze chiamate WWW in concordato preventivo e ZZZ al pagamento nei confronti della convenuta YYY delle spese del giudizio, che liquida in € 3.759 (di cui € 259 per esborsi ed il resto per compensi), oltre I.V.A., C.N.P.A. e 15% spese generali;
6)sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Rovereto il 11 febbraio 2025
Il Giudice - dott. Michele Cuccaro