Per la concessione della cittadinanza bisogna guardare il reddito più recente dello straniero

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento Sentenza 6 giugno 2024 n 91 Estensore Dott.ssa Antonia Tassinari
Sentenza in sintesi:
E' illegittimo il diniego di concessione della cittadinanza per insufficienza reddituale motivato dall'Amministrazione compiendo un cammino a ritroso negli anni fino a trovare l'annata nella quale il cittadino straniero non ha percepito redditi sufficienti
testo della sentenza:

N. 00008/2024 REG.RIC.

N. _____/____ REG.PROV.COLL.

N. 00008/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale diGiustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con ilricorso numero di registro generale 8 del 2024,

proposto da:

XXX rappresentata e difesadall’avvocato Giovanni Guarini, con

domicilio digitale come da PEC daRegistri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, inpersona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

ex lege dall’Avvocaturadistrettuale dello Stato di Trento, con domicilio digitale

come da PEC da Registri diGiustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta

Nuova, n. 9, presso gli ufficidella predetta Avvocatura;

per l’annullamento

- del provvedimento di diniegodella domanda di cittadinanza italiana K10/0851398

dd 23.07.2021 e notificato il20.08.2021

Visti il ricorso e i relativiallegati;

Visti l’atto di costituzione ingiudizio e la memoria difensiva del Ministero

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dell’Interno;

Viste le ulteriori memoriedifensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblicadel giorno 6 giugno 2024 il consigliere Antonia

Tassinari e uditi i difensoridelle parti come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ediritto quanto segue:

FATTO

1. La signora XXX odiernaricorrente, è originaria della Moldavia e ha

presentato il 27 novembre 2018istanza di concessione della cittadinanza italiana ai

sensi dell’art. 9, comma 1, lett.f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. (“La

cittadinanza italiana può essereconcessa con decreto del Presidente della

Repubblica, sentito il Consigliodi Stato, su proposta del Ministro dell’Interno, allo

straniero che risiede legalmenteda almeno dieci anni nel territorio della

Repubblica”). Con nota del 5maggio 2021 il Commissariato del Governo di Trento

ha comunicato ex art. 10 bisdella legge 7 agosto 1990, n. 241 i motivi ostativi

all’accoglimento dell’istanza diconferimento della cittadinanza per

naturalizzazione costituitisostanzialmente dalla mancanza di un reddito idoneo (“il

reddito imponibile (degli anni2015-2016-2017) è inferiore ai parametri richiesti

per la concessione dellacittadinanza italiana (pari a € 8.263,31 per un nucleo

familiare composto da unapersona, aumentato fino a € 11.362,05 di reddito

imponibile in presenza delconiuge a carico e di altri € 516 per ogni figlio a

carico)”). Nonostante leosservazioni presentate con nota del 13 maggio 2021 dalla

ricorrente il Commissariato delGoverno di Trento con provvedimento in data 23

luglio 2021, notificato il 20agosto 2021, ha infine negato alla medesima la

cittadinanza italiana dichiarandoinammissibile la relativa istanza considerato che

«la documentazione non è utile adimostrare che il reddito del nucleo famigliare

corrisponda ai parametri sopraindicati nei tre anni precedenti l’istanza di

naturalizzazione»

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2. Con ricorso in data 25 ottobre2021 la signora XXX ha adito il T.A.R.

Lazio chiedendo l’annullamentodel decreto del Commissariato del Governo di

Trento del 23 luglio 2021. Conordinanza n. 19584, pubblicata il 22 dicembre 2023,

il giudice adito ha declinato lapropria competenza in favore del Tribunale

Regionale di GiustiziaAmministrativa del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di

Trento, rilevando che “…ildecreto di inammissibilità adottato dal Commissariato

di Governo per la Provincia diTrento deve ritenersi privo di efficacia

ultraregionale, di modo che, inapplicazione del criterio principale della sede, la

causa deve essere devoluta al TARdel Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di

Trento, competente ai sensidell’art. 13, comma 1, cod. proc. amm”.

Conseguentemente ex art. 15 comma4 c.p.a. con atto del 18 gennaio 2024 il ricorso

è stato riassunto presso questoTribunale davanti al quale il processo continua. Il

ricorso è affidato ai motivi cheseguono del tutto corrispondenti a quelli sottoposti

al T.A.R. Lazio:

I. Violazione di legge-eccesso dipotere - Difetto di motivazione – Carenza di

istruttoria ex artt. 3, 4, 6, 10bis 21 octies l. 241 del 1990

Le norme sul procedimento inparticolare quelle relative alla motivazione di ogni

provvedimento amministrativo allaadeguatezza e compiutezza dell’istruttoria

nonché alla comunicazione deimotivi ostativi all’accoglimento dell’istanza nel

caso di specie sono stateviolate. Infatti non solo l’amministrazione è obbligata ad

accertare d’ufficio, per quantopossibile, la realtà dei fatti e degli atti posti alla sua

attenzione ma, qualora lacomunicazione ex art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n.

241, sia seguita dalla produzionedi nuovi scritti ad opera dell’interessato, ciò dà

luogo ad un ulteriore sviluppodell’istruttoria procedimentale, per cui il

provvedimento finale,diversamente da quanto avvenuto nella circostanza, deve

recare con chiarezza e puntualitàle ragioni che hanno determinato

l’Amministrazione a confermare ilproprio diniego.

II. Violazione di legge-eccessodi potere - Difetto di motivazione - in riferimento

agli artt. 3, 21 octies l. 241del 1990, 9 comma 1 lett. “f” l. n. 91 del 1992 con

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riferimento al requisitoreddituale

Il preavviso di rigetto e ilprovvedimento finale risultano motivati dalla mancanza

di un reddito idoneo da partedella signora XXX precisando che: «…come

emerge anche dalle direttiveministeriali infatti, possono essere presi in

considerazione i redditi di tuttii componenti del nucleo familiare dell’istante

indicati nell’art. 433 del cc».Tale motivazione risulta essere del tutto

contraddittoria poiché l’istanteabita con la madre e con il coniuge di quest’ultima e

il nucleo familiare così compostocome emerge dalla documentazione allegata alle

osservazioni trasmesse a seguitodel preavviso di rigetto nel triennio di riferimento

2015, 2016 e 2017 raggiunge ilparametro previsto dalle circolari ministeriali

poichè il coniuge della madredella ricorrente ha dichiarato di assumersi l’onere del

mantenimento di quest’ultima,cosa che è effettivamente avvenuta attesa la

frequentazione dell’Università ela modesta attività lavorativa della medesima. E

anche a voler considerare, qualereddito rilevante, quello derivante dai soli introiti

della ricorrente e di sua madretale reddito risultava superiore ai parametri previsti

sin dal triennio precedente ladomanda e fino alla conclusione del procedimento

salvo per quanto riguarda il piùrisalente anno 2015.

3. Il Ministero dell’Internocostituitosi in giudizio per resistere al ricorso con

memoria difensiva dell’11 aprile2024 ha sostanzialmente rilevato che i redditi

valutati nella fattispecie, comeindicato anche nella circolare del Ministero

dell’Interno prot. n. 2646 del 22marzo 2019, sono quelli imponibili e non esenti

relativi ai tre anni antecedentila domanda, e che la ricorrente nell’anno 2015 è

risultata al di sotto delparametro del reddito previsto dalla circolare prot. n. K.60.1

del 5 gennaio 2007 del Ministerodell’Interno (“… il parametro assunto da questo

Dicastero… è, per il singoloindividuo, quello previsto dall’art. 3 del D.L. n. 382

del 25/11/-OMISSIS-, convertitocon legge 25 gennaio 1990, n. 8, per l’esenzione

dalla partecipazione alla spesasanitaria, pari a € 8.263,31 aumentati a €

11.263,05 in caso di coniuge acarico e di altri € 516 per ogni figlio a carico”)

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poiché il parametro assuntoriguarda “il singolo individuo” e la ricorrente ha

dichiarato nella domanda dicittadinanza di essere a carico della madre e il coniuge

della stessa non risulta esseretra i soggetti obbligati al mantenimento indicati

nell’art. 433 del codice civile.

4. Alla pubblica udienza del 6giugno 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

I) In limine litis è appena ilcaso di rilevare che la controversia che giunge oggi in

decisione ha avuto origine bensei anni addietro conseguendo ad una istanza di

concessione della cittadinanzaitaliana risalente al 2018 nonché al derivato

provvedimento di inammissibilitàdella suddetta domanda assunto nel 2021 ed

avversato da un ricorso avanzatosempre nel 2021 al T.A.R. Lazio. Peraltro, la

questione della competenzaterritoriale a conoscere dei provvedimenti di

inammissibilità della domanda dicittadinanza è stata definita dalla decisione n. 13

del 13 luglio 2021 dell’Adunanzaplenaria del Consiglio di Stato che ha infine

stabilito la competenza delTribunale nella cui circoscrizione territoriale ha sede

l’organo statale perifericoemanante precisando tra l’altro che “non si è al cospetto

di un provvedimento di diniegodella cittadinanza, ma di una decisione prefettizia

di inammissibilità, che siesaurisce sul piano procedimentale e non attribuisce né

nega lo status di cittadinovalido erga omnes, sicché, anche sotto tale profilo, non

sussiste alcuna ragione pergiustificare la deroga alla competenza del Tribunale

amministrativo regionale per laLombardia, sede di Milano, competente ai sensi

dell’art. 13, comma 1, c.p.a.Trattasi, infatti, di atto emanato da un organo

periferico dello Stato conefficacia non esorbitante la circoscrizione territoriale

della regione in cui ha sede ildetto organo. Esso non è in alcun modo equiparabile

al diniego di cittadinanza,provvedimento emanato da un organo centrale dello

Stato, idoneo ad incidere sullostatus del soggetto interessato con efficacia erga

omnes e, quindi, con efficacia sututto il territorio nazionale. Va al riguardo

considerato, in primo luogo, cheil decreto di inammissibilità non preclude la

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possibilità, per l’interessato,di ripresentare la domanda anche il giorno successivo

all’adozione del decretoprefettizio, mentre il decreto di rigetto, adottato

centralmente dal Ministerodell’Interno, preclude allo straniero la riproposizione

della domanda per cinque anni.”.Tanto premesso questo Tribunale è, dunque,

investito della competenza adecidere la causa e ciò avuto riguardo al merito della

stessa considerato che l’odiernaricorrente medio tempore non ha ottenuto la

cittadinanza italiana a quantoconsta non avendo proposto la relativa istanza che

avrebbe potuto ripresentare“anche il giorno successivo all’adozione del decreto

prefettizio” e che verosimilmenteavrebbe avuto chances di un esito favorevole

attesa, quantomeno, l’adeguatezzareddituale emergente per gli anni dal 2016 al

2020 come si dirà nel prosieguo.

Passando allora al merito, ilpresente ricorso alla luce e nei limiti delle seguenti

considerazioni può essereaccolto.

II) I motivi di ricorso, chepossono essere trattati congiuntamente attesa l’evidente

affinità dei contenutiriguardanti il profilo formale e sostanziale delle questioni di

diritto dedotte, nei limiti cheseguono colgono nel segno. Quanto alla doglianza

secondo cui non sarebbe statoconsiderato il reddito del nucleo familiare che, in

tesi, nel triennio di riferimento2015, 2016 e 2017 raggiungerebbe il parametro

previsto dalle circolariministeriali o, comunque, solo quanto al 2015 sarebbe di

poco inferiore, vale, infatti,evidenziare che la circolare del Ministero dell’Interno

prot. n. 2646 del 22 marzo 2019indica che i redditi valutabili ai fini della

concessione della cittadinanzaitaliana sono quelli imponibili non esenti relativi ai

tre anni antecedenti la domanda.Inoltre la circolare del Ministero dell’Interno prot.

n. K.60.1 del 5 gennaio 2007specificando che “lo straniero è tenuto a provare il

regolare assolvimento degliobblighi fiscali per i periodi antecedenti la

presentazione dell’istanza”prevede anche l’importo del parametro richiesto (“… il

parametro assunto da questoDicastero… è, per il singolo individuo, quello

previsto dall’art. 3 del D.L. n.382 del 25/11/1989, convertito con legge 25 gennaio

1990, n. 8, per l’esenzione dallapartecipazione alla spesa sanitaria, pari a €

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8.263,31 aumentati a € 11.263,05in caso di coniuge a carico e di altri € 516 per

ogni figlio a carico”). Percostante giurisprudenza del giudice d’appello, poi, la

soglia così individuata puòessere raggiunta anche non direttamente dal soggetto

richiedente, bensì conl’integrazione dei redditi percepiti dai familiari con esso

conviventi (cfr. ex multis, Cons.Stato, sez. III, n. 8020/2022; Tar Lazio, sez. V bis,

n. 1698/2022; Cons. Stato, sez.III, n. 4372/2019). L’orientamento da tempo

espresso dalla giurisprudenza alriguardo è stato recepito dallo stesso Ministero

dell’Interno, che proprio nellacitata circolare prot. n. K.60.1 del 5 febbraio 2007,

ha ribadito che è necessario,«nel rispetto del concetto di solidarietà familiare cui

sono tenuti i membri dellafamiglia, valutare la consistenza economica dell’intero

nucleo al quale l’aspirantecittadino appartiene quando, dalla documentazione

prodotta e/o dalla istruttoriaesperita, si può evincere che esistono altre risorse che

concorrono a formare il reddito».Non va sottaciuto che la concessione della

cittadinanza italiana è, secondol’orientamento costante della giurisprudenza al

quale questo Tribunale ha giàaderito, di natura “squisitamente discrezionale” e

infatti “l’acquisizione dellostatus di cittadino italiano rientra nei provvedimenti di

concessione, che presuppongonol’esplicarsi di un’amplissima discrezionalità, in

capo all’Amministrazione. Taleamplissima discrezionalità in questo procedimento

si esplica in un poterevalutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità

in ordine al definitivoinserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale.

Infatti l’interesse dell’istantead ottenere la cittadinanza deve necessariamente

coniugarsi con l’interessepubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella

comunità nazionale. Nell’ambitovalutativo rientra anche l’accertamento della

sufficienza del redditodell’aspirante allo status a garantirne il sostentamento, in

quanto lo straniero, proprioperché, con tale provvedimento, viene appunto inserito

a pieno titolo nella collettivitànazionale, acquisisce tutti i diritti e i doveri che

competono ai suoi membri, tra iquali non assume un ruolo secondario il dovere di

solidarietà sociale di concorrerecon i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a

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finanziare la spesa pubblica,funzionale all’erogazione dei servizi pubblici

essenziali ...” (ex multis,T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I Ter, 16 giugno 2021, n. 7168).

Alla luce delle considerazioniche precedono emerge allora che l’amministrazione,

al fine di garantire untrattamento uniforme a tutti gli stranieri che ambiscano a

diventare cittadini italiani, inattuazione dei principi costituzionali di buon

andamento ed imparzialitàdell’azione amministrativa si è autovincolata ad

accertare il possesso delrequisito reddituale, necessario ai fini della concessione

della cittadinanza, mediante ilricorso a parametri predeterminati, desunti dalle

dichiarazioni dei redditipresentati dagli interessati, e riferiti ad un periodo congruo

costituito dal triennio.

III) Ciò posto la capacitàreddituale dell’interessata è stata verificata dal

Commissariato del Governo diTrento secondo quanto previsto dalla citata circolare

del 22 marzo 2019 tramite laprocedura informatizzata “SIATEL V 2.0/Punto Fisco”

dell’Agenzia delle Entrate. Ilreddito percepito dal coniuge della madre della

ricorrente del tuttocorrettamente non è stato preso in considerazione, in quanto lo

stesso non risulta essere unsoggetto obbligato al mantenimento indicato nell’art.

433 del codice civile. Comerisulta dalla documentazione versata in atti, fatta

eccezione per l’anno 2015 in cuiil reddito complessivo della ricorrente e della

madre ammonta a euro 7471,41,importo inferiore anche al parametro pari a euro

8.263,31 prescritto per ilsingolo individuo dalle circolari ministeriali citate, la

capacità reddituale degli anni2016 e 2017 risulta sufficiente. Ma vi è di più in

quanto la signora XXX,preavvisata dall’Amministrazione del rigetto

dell’istanza avanzata, hapresentato le controdeduzioni del 13 maggio 2021 con le

quali ha fornitoun’attualizzazione della situazione reddituale e informazioni che

depongono per una prognosi difavorevole evoluzione di quest’ultima nel periodo

posteriore alla presentazionedella domanda di cittadinanza (cfr. sul punto, ex

multis, T.A.R. Lazio, sez. I Ter,16 giugno 2021, n. 7168). Le allegate dichiarazioni

reddituali della ricorrente edella madre relative agli anni 2018, 2019 e 2020

risultano infatti tutte superioricumulativamente considerate alla soglia reddituale

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minima. Al riguardo è appena ilcaso di rimarcare che se l’istanza di concessione

della cittadinanza italianarisale al 27 novembre 2018 solo con provvedimento del

23 luglio 2021 il Commissariatodel Governo di Trento si è determinato

negativamente in proposito e laparticolarità del caso di specie a maggior ragione

implica la ragionevolezza deltener conto della progressione in senso favorevole

della situazione economicadell’interessata. Ritiene, in definitiva, il Collegio che

l’Amministrazione abbia omessouna valutazione in prospettiva della situazione

reddituale della ricorrente cheavrebbe postulato a monte un’istruttoria più

compiuta nonchè un impegnomotivazionale più intenso di quello in realtà

intervenuto. Ciò, quantomeno, alfine di dar conto delle ragioni concrete poste alla

base del giudizio prognosticonegativo sull’autosufficienza economica della

richiedente.

IV) In ragione dei rilievi cheprecedono e in accoglimento del ricorso proposto,

deve dunque concludersi perl’annullamento dell’impugnato provvedimento che ha

dichiarato inammissibilel’istanza della ricorrente per ottenere la cittadinanza

italiana. Ne consegue l’obbligodell’Amministrazione di rivalutare l’istanza della

ricorrente secondo i principi e icriteri sopra enunciati ferma restando la

discrezionalità connotante il suopotere valutativo.

L’esito del giudizio e lapeculiarità della questione giustificano la compensazione

delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale diGiustizia Amministrativa per la Regione Autonoma del

Trentino – Alto Adige/Südtirol,sede di Trento, definitivamente pronunciando sul

ricorso in epigrafe indicato, loaccoglie nei sensi di cui in motivazione e per

l’effetto annulla ilprovvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenzasia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano ipresupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto

N. 00008/2024 REG.RIC.

legislativo 30 giugno 2003, n.196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo edel Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei

diritti o della dignità dellaparte interessata, manda alla Segreteria di procedere

all'oscuramento delle suegeneralità.

Così deciso in Trento nellacamera di consiglio del giorno 6 giugno 2024 con

l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Antonia Tassinari, Consigliere,Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Antonia Tassinari AlessandraFarina

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere legeneralità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini

indicati.

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