N. 00008/2024 REG.RIC.
N. _____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00008/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale diGiustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con ilricorso numero di registro generale 8 del 2024,
proposto da:
XXX rappresentata e difesadall’avvocato Giovanni Guarini, con
domicilio digitale come da PEC daRegistri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, inpersona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
ex lege dall’Avvocaturadistrettuale dello Stato di Trento, con domicilio digitale
come da PEC da Registri diGiustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta
Nuova, n. 9, presso gli ufficidella predetta Avvocatura;
per l’annullamento
- del provvedimento di diniegodella domanda di cittadinanza italiana K10/0851398
dd 23.07.2021 e notificato il20.08.2021
Visti il ricorso e i relativiallegati;
Visti l’atto di costituzione ingiudizio e la memoria difensiva del Ministero
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dell’Interno;
Viste le ulteriori memoriedifensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblicadel giorno 6 giugno 2024 il consigliere Antonia
Tassinari e uditi i difensoridelle parti come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ediritto quanto segue:
FATTO
1. La signora XXX odiernaricorrente, è originaria della Moldavia e ha
presentato il 27 novembre 2018istanza di concessione della cittadinanza italiana ai
sensi dell’art. 9, comma 1, lett.f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. (“La
cittadinanza italiana può essereconcessa con decreto del Presidente della
Repubblica, sentito il Consigliodi Stato, su proposta del Ministro dell’Interno, allo
straniero che risiede legalmenteda almeno dieci anni nel territorio della
Repubblica”). Con nota del 5maggio 2021 il Commissariato del Governo di Trento
ha comunicato ex art. 10 bisdella legge 7 agosto 1990, n. 241 i motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza diconferimento della cittadinanza per
naturalizzazione costituitisostanzialmente dalla mancanza di un reddito idoneo (“il
reddito imponibile (degli anni2015-2016-2017) è inferiore ai parametri richiesti
per la concessione dellacittadinanza italiana (pari a € 8.263,31 per un nucleo
familiare composto da unapersona, aumentato fino a € 11.362,05 di reddito
imponibile in presenza delconiuge a carico e di altri € 516 per ogni figlio a
carico)”). Nonostante leosservazioni presentate con nota del 13 maggio 2021 dalla
ricorrente il Commissariato delGoverno di Trento con provvedimento in data 23
luglio 2021, notificato il 20agosto 2021, ha infine negato alla medesima la
cittadinanza italiana dichiarandoinammissibile la relativa istanza considerato che
«la documentazione non è utile adimostrare che il reddito del nucleo famigliare
corrisponda ai parametri sopraindicati nei tre anni precedenti l’istanza di
naturalizzazione»
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2. Con ricorso in data 25 ottobre2021 la signora XXX ha adito il T.A.R.
Lazio chiedendo l’annullamentodel decreto del Commissariato del Governo di
Trento del 23 luglio 2021. Conordinanza n. 19584, pubblicata il 22 dicembre 2023,
il giudice adito ha declinato lapropria competenza in favore del Tribunale
Regionale di GiustiziaAmministrativa del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di
Trento, rilevando che “…ildecreto di inammissibilità adottato dal Commissariato
di Governo per la Provincia diTrento deve ritenersi privo di efficacia
ultraregionale, di modo che, inapplicazione del criterio principale della sede, la
causa deve essere devoluta al TARdel Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di
Trento, competente ai sensidell’art. 13, comma 1, cod. proc. amm”.
Conseguentemente ex art. 15 comma4 c.p.a. con atto del 18 gennaio 2024 il ricorso
è stato riassunto presso questoTribunale davanti al quale il processo continua. Il
ricorso è affidato ai motivi cheseguono del tutto corrispondenti a quelli sottoposti
al T.A.R. Lazio:
I. Violazione di legge-eccesso dipotere - Difetto di motivazione – Carenza di
istruttoria ex artt. 3, 4, 6, 10bis 21 octies l. 241 del 1990
Le norme sul procedimento inparticolare quelle relative alla motivazione di ogni
provvedimento amministrativo allaadeguatezza e compiutezza dell’istruttoria
nonché alla comunicazione deimotivi ostativi all’accoglimento dell’istanza nel
caso di specie sono stateviolate. Infatti non solo l’amministrazione è obbligata ad
accertare d’ufficio, per quantopossibile, la realtà dei fatti e degli atti posti alla sua
attenzione ma, qualora lacomunicazione ex art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n.
241, sia seguita dalla produzionedi nuovi scritti ad opera dell’interessato, ciò dà
luogo ad un ulteriore sviluppodell’istruttoria procedimentale, per cui il
provvedimento finale,diversamente da quanto avvenuto nella circostanza, deve
recare con chiarezza e puntualitàle ragioni che hanno determinato
l’Amministrazione a confermare ilproprio diniego.
II. Violazione di legge-eccessodi potere - Difetto di motivazione - in riferimento
agli artt. 3, 21 octies l. 241del 1990, 9 comma 1 lett. “f” l. n. 91 del 1992 con
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riferimento al requisitoreddituale
Il preavviso di rigetto e ilprovvedimento finale risultano motivati dalla mancanza
di un reddito idoneo da partedella signora XXX precisando che: «…come
emerge anche dalle direttiveministeriali infatti, possono essere presi in
considerazione i redditi di tuttii componenti del nucleo familiare dell’istante
indicati nell’art. 433 del cc».Tale motivazione risulta essere del tutto
contraddittoria poiché l’istanteabita con la madre e con il coniuge di quest’ultima e
il nucleo familiare così compostocome emerge dalla documentazione allegata alle
osservazioni trasmesse a seguitodel preavviso di rigetto nel triennio di riferimento
2015, 2016 e 2017 raggiunge ilparametro previsto dalle circolari ministeriali
poichè il coniuge della madredella ricorrente ha dichiarato di assumersi l’onere del
mantenimento di quest’ultima,cosa che è effettivamente avvenuta attesa la
frequentazione dell’Università ela modesta attività lavorativa della medesima. E
anche a voler considerare, qualereddito rilevante, quello derivante dai soli introiti
della ricorrente e di sua madretale reddito risultava superiore ai parametri previsti
sin dal triennio precedente ladomanda e fino alla conclusione del procedimento
salvo per quanto riguarda il piùrisalente anno 2015.
3. Il Ministero dell’Internocostituitosi in giudizio per resistere al ricorso con
memoria difensiva dell’11 aprile2024 ha sostanzialmente rilevato che i redditi
valutati nella fattispecie, comeindicato anche nella circolare del Ministero
dell’Interno prot. n. 2646 del 22marzo 2019, sono quelli imponibili e non esenti
relativi ai tre anni antecedentila domanda, e che la ricorrente nell’anno 2015 è
risultata al di sotto delparametro del reddito previsto dalla circolare prot. n. K.60.1
del 5 gennaio 2007 del Ministerodell’Interno (“… il parametro assunto da questo
Dicastero… è, per il singoloindividuo, quello previsto dall’art. 3 del D.L. n. 382
del 25/11/-OMISSIS-, convertitocon legge 25 gennaio 1990, n. 8, per l’esenzione
dalla partecipazione alla spesasanitaria, pari a € 8.263,31 aumentati a €
11.263,05 in caso di coniuge acarico e di altri € 516 per ogni figlio a carico”)
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poiché il parametro assuntoriguarda “il singolo individuo” e la ricorrente ha
dichiarato nella domanda dicittadinanza di essere a carico della madre e il coniuge
della stessa non risulta esseretra i soggetti obbligati al mantenimento indicati
nell’art. 433 del codice civile.
4. Alla pubblica udienza del 6giugno 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
I) In limine litis è appena ilcaso di rilevare che la controversia che giunge oggi in
decisione ha avuto origine bensei anni addietro conseguendo ad una istanza di
concessione della cittadinanzaitaliana risalente al 2018 nonché al derivato
provvedimento di inammissibilitàdella suddetta domanda assunto nel 2021 ed
avversato da un ricorso avanzatosempre nel 2021 al T.A.R. Lazio. Peraltro, la
questione della competenzaterritoriale a conoscere dei provvedimenti di
inammissibilità della domanda dicittadinanza è stata definita dalla decisione n. 13
del 13 luglio 2021 dell’Adunanzaplenaria del Consiglio di Stato che ha infine
stabilito la competenza delTribunale nella cui circoscrizione territoriale ha sede
l’organo statale perifericoemanante precisando tra l’altro che “non si è al cospetto
di un provvedimento di diniegodella cittadinanza, ma di una decisione prefettizia
di inammissibilità, che siesaurisce sul piano procedimentale e non attribuisce né
nega lo status di cittadinovalido erga omnes, sicché, anche sotto tale profilo, non
sussiste alcuna ragione pergiustificare la deroga alla competenza del Tribunale
amministrativo regionale per laLombardia, sede di Milano, competente ai sensi
dell’art. 13, comma 1, c.p.a.Trattasi, infatti, di atto emanato da un organo
periferico dello Stato conefficacia non esorbitante la circoscrizione territoriale
della regione in cui ha sede ildetto organo. Esso non è in alcun modo equiparabile
al diniego di cittadinanza,provvedimento emanato da un organo centrale dello
Stato, idoneo ad incidere sullostatus del soggetto interessato con efficacia erga
omnes e, quindi, con efficacia sututto il territorio nazionale. Va al riguardo
considerato, in primo luogo, cheil decreto di inammissibilità non preclude la
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possibilità, per l’interessato,di ripresentare la domanda anche il giorno successivo
all’adozione del decretoprefettizio, mentre il decreto di rigetto, adottato
centralmente dal Ministerodell’Interno, preclude allo straniero la riproposizione
della domanda per cinque anni.”.Tanto premesso questo Tribunale è, dunque,
investito della competenza adecidere la causa e ciò avuto riguardo al merito della
stessa considerato che l’odiernaricorrente medio tempore non ha ottenuto la
cittadinanza italiana a quantoconsta non avendo proposto la relativa istanza che
avrebbe potuto ripresentare“anche il giorno successivo all’adozione del decreto
prefettizio” e che verosimilmenteavrebbe avuto chances di un esito favorevole
attesa, quantomeno, l’adeguatezzareddituale emergente per gli anni dal 2016 al
2020 come si dirà nel prosieguo.
Passando allora al merito, ilpresente ricorso alla luce e nei limiti delle seguenti
considerazioni può essereaccolto.
II) I motivi di ricorso, chepossono essere trattati congiuntamente attesa l’evidente
affinità dei contenutiriguardanti il profilo formale e sostanziale delle questioni di
diritto dedotte, nei limiti cheseguono colgono nel segno. Quanto alla doglianza
secondo cui non sarebbe statoconsiderato il reddito del nucleo familiare che, in
tesi, nel triennio di riferimento2015, 2016 e 2017 raggiungerebbe il parametro
previsto dalle circolariministeriali o, comunque, solo quanto al 2015 sarebbe di
poco inferiore, vale, infatti,evidenziare che la circolare del Ministero dell’Interno
prot. n. 2646 del 22 marzo 2019indica che i redditi valutabili ai fini della
concessione della cittadinanzaitaliana sono quelli imponibili non esenti relativi ai
tre anni antecedenti la domanda.Inoltre la circolare del Ministero dell’Interno prot.
n. K.60.1 del 5 gennaio 2007specificando che “lo straniero è tenuto a provare il
regolare assolvimento degliobblighi fiscali per i periodi antecedenti la
presentazione dell’istanza”prevede anche l’importo del parametro richiesto (“… il
parametro assunto da questoDicastero… è, per il singolo individuo, quello
previsto dall’art. 3 del D.L. n.382 del 25/11/1989, convertito con legge 25 gennaio
1990, n. 8, per l’esenzione dallapartecipazione alla spesa sanitaria, pari a €
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8.263,31 aumentati a € 11.263,05in caso di coniuge a carico e di altri € 516 per
ogni figlio a carico”). Percostante giurisprudenza del giudice d’appello, poi, la
soglia così individuata puòessere raggiunta anche non direttamente dal soggetto
richiedente, bensì conl’integrazione dei redditi percepiti dai familiari con esso
conviventi (cfr. ex multis, Cons.Stato, sez. III, n. 8020/2022; Tar Lazio, sez. V bis,
n. 1698/2022; Cons. Stato, sez.III, n. 4372/2019). L’orientamento da tempo
espresso dalla giurisprudenza alriguardo è stato recepito dallo stesso Ministero
dell’Interno, che proprio nellacitata circolare prot. n. K.60.1 del 5 febbraio 2007,
ha ribadito che è necessario,«nel rispetto del concetto di solidarietà familiare cui
sono tenuti i membri dellafamiglia, valutare la consistenza economica dell’intero
nucleo al quale l’aspirantecittadino appartiene quando, dalla documentazione
prodotta e/o dalla istruttoriaesperita, si può evincere che esistono altre risorse che
concorrono a formare il reddito».Non va sottaciuto che la concessione della
cittadinanza italiana è, secondol’orientamento costante della giurisprudenza al
quale questo Tribunale ha giàaderito, di natura “squisitamente discrezionale” e
infatti “l’acquisizione dellostatus di cittadino italiano rientra nei provvedimenti di
concessione, che presuppongonol’esplicarsi di un’amplissima discrezionalità, in
capo all’Amministrazione. Taleamplissima discrezionalità in questo procedimento
si esplica in un poterevalutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità
in ordine al definitivoinserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale.
Infatti l’interesse dell’istantead ottenere la cittadinanza deve necessariamente
coniugarsi con l’interessepubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella
comunità nazionale. Nell’ambitovalutativo rientra anche l’accertamento della
sufficienza del redditodell’aspirante allo status a garantirne il sostentamento, in
quanto lo straniero, proprioperché, con tale provvedimento, viene appunto inserito
a pieno titolo nella collettivitànazionale, acquisisce tutti i diritti e i doveri che
competono ai suoi membri, tra iquali non assume un ruolo secondario il dovere di
solidarietà sociale di concorrerecon i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a
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finanziare la spesa pubblica,funzionale all’erogazione dei servizi pubblici
essenziali ...” (ex multis,T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I Ter, 16 giugno 2021, n. 7168).
Alla luce delle considerazioniche precedono emerge allora che l’amministrazione,
al fine di garantire untrattamento uniforme a tutti gli stranieri che ambiscano a
diventare cittadini italiani, inattuazione dei principi costituzionali di buon
andamento ed imparzialitàdell’azione amministrativa si è autovincolata ad
accertare il possesso delrequisito reddituale, necessario ai fini della concessione
della cittadinanza, mediante ilricorso a parametri predeterminati, desunti dalle
dichiarazioni dei redditipresentati dagli interessati, e riferiti ad un periodo congruo
costituito dal triennio.
III) Ciò posto la capacitàreddituale dell’interessata è stata verificata dal
Commissariato del Governo diTrento secondo quanto previsto dalla citata circolare
del 22 marzo 2019 tramite laprocedura informatizzata “SIATEL V 2.0/Punto Fisco”
dell’Agenzia delle Entrate. Ilreddito percepito dal coniuge della madre della
ricorrente del tuttocorrettamente non è stato preso in considerazione, in quanto lo
stesso non risulta essere unsoggetto obbligato al mantenimento indicato nell’art.
433 del codice civile. Comerisulta dalla documentazione versata in atti, fatta
eccezione per l’anno 2015 in cuiil reddito complessivo della ricorrente e della
madre ammonta a euro 7471,41,importo inferiore anche al parametro pari a euro
8.263,31 prescritto per ilsingolo individuo dalle circolari ministeriali citate, la
capacità reddituale degli anni2016 e 2017 risulta sufficiente. Ma vi è di più in
quanto la signora XXX,preavvisata dall’Amministrazione del rigetto
dell’istanza avanzata, hapresentato le controdeduzioni del 13 maggio 2021 con le
quali ha fornitoun’attualizzazione della situazione reddituale e informazioni che
depongono per una prognosi difavorevole evoluzione di quest’ultima nel periodo
posteriore alla presentazionedella domanda di cittadinanza (cfr. sul punto, ex
multis, T.A.R. Lazio, sez. I Ter,16 giugno 2021, n. 7168). Le allegate dichiarazioni
reddituali della ricorrente edella madre relative agli anni 2018, 2019 e 2020
risultano infatti tutte superioricumulativamente considerate alla soglia reddituale
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minima. Al riguardo è appena ilcaso di rimarcare che se l’istanza di concessione
della cittadinanza italianarisale al 27 novembre 2018 solo con provvedimento del
23 luglio 2021 il Commissariatodel Governo di Trento si è determinato
negativamente in proposito e laparticolarità del caso di specie a maggior ragione
implica la ragionevolezza deltener conto della progressione in senso favorevole
della situazione economicadell’interessata. Ritiene, in definitiva, il Collegio che
l’Amministrazione abbia omessouna valutazione in prospettiva della situazione
reddituale della ricorrente cheavrebbe postulato a monte un’istruttoria più
compiuta nonchè un impegnomotivazionale più intenso di quello in realtà
intervenuto. Ciò, quantomeno, alfine di dar conto delle ragioni concrete poste alla
base del giudizio prognosticonegativo sull’autosufficienza economica della
richiedente.
IV) In ragione dei rilievi cheprecedono e in accoglimento del ricorso proposto,
deve dunque concludersi perl’annullamento dell’impugnato provvedimento che ha
dichiarato inammissibilel’istanza della ricorrente per ottenere la cittadinanza
italiana. Ne consegue l’obbligodell’Amministrazione di rivalutare l’istanza della
ricorrente secondo i principi e icriteri sopra enunciati ferma restando la
discrezionalità connotante il suopotere valutativo.
L’esito del giudizio e lapeculiarità della questione giustificano la compensazione
delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale diGiustizia Amministrativa per la Regione Autonoma del
Trentino – Alto Adige/Südtirol,sede di Trento, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe indicato, loaccoglie nei sensi di cui in motivazione e per
l’effetto annulla ilprovvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenzasia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano ipresupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto
N. 00008/2024 REG.RIC.
legislativo 30 giugno 2003, n.196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo edel Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei
diritti o della dignità dellaparte interessata, manda alla Segreteria di procedere
all'oscuramento delle suegeneralità.
Così deciso in Trento nellacamera di consiglio del giorno 6 giugno 2024 con
l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Antonia Tassinari, Consigliere,Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonia Tassinari AlessandraFarina
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere legeneralità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini
indicati.