N. 00121J2024 REG.RIC.
Pubblicato il 10/09/2024
N. O0130/ 2024 REG.PROV.COLL.
N. 00121/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 121 del 2024, proposto da:
xxx rappresentato e difeso dal1'avvocato Claudio Robol, con domicilio digltale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero de11'Intemo, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso da11'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia anche ex art. 56 c.p.a.
- del provvedimento del Commissario del Governo per la provincia di Trento Proc. 2908/2024 di data 8 luglio 2024, notificato in data 2 agosto 2024, con il quale è stata disposta la revoca delle misure di accoglienza nei confronti del richiedente;
- nonché di tutti gli atti antecedenti, conseguenti e comunque logicamente connessi
o presupposti al sopra menzionato decreto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero del1'Interno;
Viste le ulteriori memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 55, 60 e 74 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 il consigliere Antonia Tassinari e uditi i difensori delle parti come specificato nel relativo verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona con provvedimento del 21 dicembre 2021, notificato in data 10 febbraio 2022, ha respinto la richiesta del 19 agosto 2021 del signor
cittadino pakistano odierno ricorrente, volta a ottenere la protezione internazionale. Il diniego della Commissione è stato impugnato innanzi al Tribunale di Trento ove il giudizio è tutt'ora pendente sub RG 574/2022. Al cittadino pakistano richiedente la protezione in quanto privo di mezzi sufficienti di sussistenza, sono state riconosciute le misure di accoglienza previste dall'art. 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”. In particolare il signor xxxl usufruisce dell’alloggio presso la struttura di accoglienza sita in via Lodron, 14 a Villa Lagarina. A seguito dell'impugnazione gli effetti del
2.
cittadino pakistano odierno ricorrente, volta a ottenere la protezione internazionale. Il diniego della Commissione è stato impugnato innanzi al Tribunale di Trento ove il giudizio è tutt'ora pendente sub RG 574/2022. Al cittadino pakistano richiedente la protezione in quanto privo di mezzi sufficienti di sussistenza, sono state riconosciute le misure di accoglienza previste dall'art. 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”. In particolare il signor usufruisce dell’alloggio presso la struttura di accoglienza sita in via Lodron, 14 a Villa Lagarina. A seguito dell'impugnazione gli effetti del
diniego di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, vengono sospesi.
3. Con provvedimento del Commissario del Governo per la Provincia di Trento Proc. n. 2908/2024 di data 8 luglio 2024, preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento n. 64405 del 5 giugno 2024, al cittadino pakistano sono state revocate le misure di accoglienza poiché egli avrebbe percepito redditi per euro 8.075 nell'anno 2023, sarebbe inoltre occupato con compenso annuale pari ad euro 8.910 e quindi supererebbe “la soglia di indigenza fissata per l'anno 2023 in euro 6542”.
4. Rìtenendo illegittimo e gravemente lesivo il decreto di revoca della misura di accoglienza emesso nei propri confronti il signor con il ricorso in esame ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
I. Violazione di legge - Insussistenza dei presupposti per la revoca dell’accoglienza
- Insufficienza dei mezzi economici per il sostentamento
Nel caso di specie non sussistono i presupposti indicati dal combinato disposto dell'art. 14 comma 3 e dell'art. 23 comma 1 lett. d) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 per la revoca delle misure d'accoglienza. Il citato art. 14 richiede una valutazione circa l'insufficienza dei mezzi di sussistenza da parte della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale e non afferma affatto che i titolari di redditi superiori all'importo annuo dell'assegno suddetto devono ritenersi in possesso dei mezzi di sussistenza. Inoltre poiché le misure di riduzione o revoca sono adottate ex art. 23 comma 2-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 “tenendo conto della situazione del richiedente”, il superamento dell'assegno sociale, come da consolidata giurisprudenza, non deve essere episodico e la disponibilità di“mezzi sufficienti di sussistenza” pari o superiori all'importo annuo dell'assegno sociale deve essere attuale, stabile e duratura e riferirsi ad un arco temporale minimo di un anno. In ogni caso, posto che l'assegno sociale è allo stato pari ad euro 6.947,33 il ricorrente percependo attualmente uno stipendio fisso di euro 350,00 mensili (sostanzialmente
sussistenza” pari o superiori all'importo annuo dell'assegno sociale deve essere attuale, stabile e duratura e riferirsi ad un arco temporale minimo di un anno. In ogni caso, posto che l'assegno sociale è allo stato pari ad euro 6.947,33 il ricorrente percependo attualmente uno stipendio fisso di euro 350
un terzo della soglia di povertà assoluta ISTAT del 2022) corrispondenti ad euro 4.550,00 annuali non supera tale importo. I rapporti di lavoro con Ristorama s.r.l. e Albergo Cima D'oro di Rosa Ezio &c. s.n.c. - che hanno concorso a determinare il lieve superamento della soglia reddituale nell'anno 2023- sono cessati essendo a tempo determinato. La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE d'altra parte, ha delimitato il potere di revoca, affermando principi di portata generale attinenti al rispetto della dignità umana applicabili al di là delle ipotesi di revoca sanzionatoria. L'art. 26 par. 5 della Direttiva UE 2013/33 prevede poi che gli Stati membri possono esigere un rimborso delle spese sostenute allorché vi sia stato un
“considerevole miglioramento” delle condizioni finanziarie del richiedente ed
'› .”’•
analogamente la revoca dovrebbe intervenire in tale ipotesi.
Il. Violazione di legge— Illegittimità comunque del provvedimento di revoca — Direttiva 2013/33/UE
Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 ha recepito la Direttiva 2013/33/UE e in caso di contrasto deve essere disapplicata la legge italiana e applicata direttamente la direttiva stessa sia dal Giudice sia da1l’Amministrazione. La Direttiva non prevede che l'accoglienza possa essere revocata in caso di disponibilità sopravvenuta dei mezzi di sussistenza e prevede in ogni caso l'applicazione dei principi di proporzionalità, eccezionalità e gradualità e che gli Stati possano richiedere al richiedente la compartecipazione alle spese di mantenimento (cfr. art. 17). Le misure di accoglienza inoltre possono essere ridotte o revocate solo in caso di occultamento delle risorse economiche (cfr. art. 20). Quindi il richiedente che ha trovato lavoro e che ha un reddito dovrà essere gradualmente accompagnato alla fuoriuscita dall'accog1ienza e sarà tenuto a compartecipare alle spese di mantenimento. Dal provvedimento impugnato non risulta alcun occultamento di risorse finanziarie e la revoca tout court in ogni caso non rispetta il principio di proporzionalità non consentendo al ricorrente un tenore di vita dignitoso
5. Con decreto n. 28 del 5 agosto 2024 del Presidente di questo Tribunale l'istanza cautelare monocratica è stata accolta.
6. L intimata Amministrazione dell'interno, costituitasi in giudizio, ha diffusamente argomentato circa la conformità alla normativa della valutazione effettuata dal Commissariato del Governo in ordine al requisito della mancanza di mezzi di sussistenza insistendo per la reiezione del ricorso. La difesa erariale in particolare ha rilevato che l'Amministrazione effettua una veriflca costante circa il possesso dei requisiti da parte di coloro che usufruiscono dell’accoglienza per una duplice necessità: da una parte evitare un indebito utilizzo di risorse pubbliche con la conseguente esposizione al danno erariale e dall'altra favorire 1’ingresso in assistenza a coloro i quali, titolari del diritto e privi di ogni mezzo di sostentamento, debbono attendere per mancanza di posti disponibili.
7. In prossimità della camera di consiglio fissata per la trattazione collegiale dell'incidente cautelare il ricorrente ha versato in atti ulteriore documentazione insistendo per l'accoglimento del ricorso.
8. Alla camera di consiglio del 5 settembre 2024 le parti sono state avvisate della possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
I) In via preliminare, come da avviso a verbale cui non è seguita alcuna opposizione, il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, a norma dell'art. 60 c.p.a., ricorrendone tutti i presupposti.
II) Il ricorso per le assorbenti ragioni che seguono è fondato e deve essere accolto.
III) Il primo motivo mediante il quale viene dedotta la violazione degli artt. 14 e 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 recante “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionali’ che
23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 recante “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionali’ che disciplinano l'accesso e la revoca delle misure di accoglienza merita favorevole apprezzamento. Al fine del decidere giova, peraltro, una breve disamina della normativa di riferimento. Vale premettere allora che il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in cui trova collocazione la disciplina dell'accoglienza degli stranieri richiedenti protezione internazionale, costituisce trasposizione delle direttive 2013/33/UE, recante norme relative al1'accog1ienza dei richiedenti protezione internazionale, e 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
Le condizioni di accoglienza stabilite dalla norma europea (art. 2 della direttiva 2013/33/UE) prevedono "alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni (...) nonché un sussidio per le spese giornaliere". La medesima direttiva richiede che tali condizioni siano riconosciute dal momento in cui è manifestata la volontà personale di richiedere la protezione assicurando "un'adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento del richiedente e ne tuteli la salute fisica e mentale" (art. 17) prevedendo altresì, in conseguenza del venir meno dei presupposti fondanti l'attribuzione delle misure di accoglienza, la possibilità di progressiva e graduale limitazione delle stesse fino a giungere, quale estrema ratio, alla loro revoca, consentita "in caso eccezionali debitamente motivati" (art. 20). In particolare nell'ordinamento europeo vengono in rilievo due specie di revoca delle misure di accoglienza: la prima in relazione al venir meno dei presupposti di legge previsti per l'accesso al sistema di accoglienza, disciplinata all'art. 17 della direttiva 33 del 2013; la seconda, di carattere sanzionatorio, come si evince dalla rubrica dell'art. 20, per l'occultamento delle risorse finanziarie.
L'ordinamento italiano, come detto, ha disciplinato l'accoglienza degli stranieri richiedenti protezione internazionale con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
Vale evidenzìare che l'art. 14 del d.lgs. n. 142 del 2015 stabilisce al comma 3 “Al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere
privo di mezzi sufficienti di sussistenza. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociali’. Inoltre l'art. 23 del medesimo d.lgs. n. 142 del 2015 prevede “ i1. Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui agli articoli 9 e 11, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di. .....d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti,‘... 2-bis. Le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17, e sono motivate. 6.
Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d), il richiedente è tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito”. Dalle delineate coordinate normative emerge - per quanto qui di particolare interesse - che: 1) presupposto per accedere alle misure di accoglienza è l'essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza; 2) la valutazione del1'insufficienza dei mezzi di sussistenza è effettuata con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale; 3) in caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale il ricorrente, “privo di mezzi sufficienti’, usufruisce delle misure di accoglienza; 4) in caso di accertamento della disponibilità di mezzi economici sufficienti è disposta la revoca delle misure d'accoglienza. Va inoltre rammentato che “la revoca disposta ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 142/2015 si configura come un provvedimento di decadenza accertativa, ossia come un provvedimento la cui adozione consegue ad un nuovo accertamento (con esito negativo) dei requisiti di idoneità previsti per la titolarità del provvedimento ampliativo”. (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, 5 giugno 2023, n. 87). Tanto premesso, con riferimento al caso di specie che si riferisce ad una revoca delle misure di accoglienza in relazione al venir meno dei presupposti di legge previsti per l'accesso al sistema di accoglienza, la “valutazione
dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza” fondante appunto la revoca non risulta connotarsi nel senso postulato dall'art. 14 comma 3 e dall'art. 23, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e secondo gli approdi interpretativi delle suddette disposizioni cui è pervenuta la giurisprudenza anche di questo Tribunale (ex mv//is, T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, 5 giugno 2023, n. 87; idem 18 gennaio 2021, n. 7; 20 novembre 2020, n. 197; T.A.R. Emilia Romagna,
Parma, 12 maggio 2023, n. 166; T.A.R. Basilicata, Sez. I, 4 giugno 2019 n. 481). Invero la giurisprudenza ha chiarito che per giustificare la revoca, i “mezzi sufficienti di sussistenza” pari o superiori all'importo annuo dell'assegno sociale (il quale costituisce il parametro legislativamente stabilito per valutare l'adeguatezza delle risorse al proprio sostentamento) devono essere di carattere stabile e/o duraturo e, comunque, devono riferirsi ad un arco temporale minimo di un anno ed alle “attuali” condizioni dello straniero richiedente la protezione internazionale, in linea con quanto stabilito dall'art. 17, par. 4, della direttiva 2013/33/UE, che si riferisce all'occupazione per un “ragionevole lasso di tempo”.{ Cons. Stato, sez. III, 23 luglio 2024, n. 6657). Orbene nel caso sottoposto all'esame del Collegio in realtà la documentazione versata in atti dal ricorrente (cfr. documentazione I.N.A.I.L. circa lo stipendio dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024 recanti 1’importo mensile di euro 350 e del pari la documentazione relativa ai mesi di giugno e luglio 2024) dà conto che “attualmente” il suo reddito non raggiunge in prospettiva l'importo annuo dell'assegno sociale. D’altra parte risulta dal foglio Siler
— Sistema informativo lavoro Trento richiamato dal provvedimento di revoca che l'incremento reddituale che effettivamente vi è stato nel 2023 del tutto verosimilmente si è realizzato per lo più in corrispondenza dei rapporti di lavoro a tempo determinato con Ristorama s.r.l. e Albergo Cima D'oro di Rosa Ezio &c.
s.n.c. Il raggiungimento anzi il superamento dell'importo annuo dell'assegno sociale evocato dalla Questura, ancorché riferito ad un arco temporale minimo di un anno, è comunque del tutto sporadico ed i “mezzi di sussistenza” privi del carattere di stabilità e non duraturi rimangono “attualmente” ancora insufficienti giustificando
s.n.c. Il raggiungimento anzi il superamento dell'importo annuo dell'assegno sociale evocato dalla Questura, ancorché riferito ad un arco temporale minimo di un anno, è comunque del tutto sporadico ed i “mezzi di sussistenza” privi del carattere di stabilità e non duraturi rimangono “attualmente” ancora insufficienti giustificando
il mantenimento delle misure di accoglienza. È appena il caso di rimarcare che le modalità del computo reddituale effettuato dalla Questura non emergono in modo puntuale dal provvedimento impugnato risultando del tutto imperscrutabili, alla luce di tale provvedimento, l'entità degli importi esposti. Al riguardo non assume la consistenza che pretenderebbe l'Amministrazione nemmeno la certificazione dei redditi relativa all'anno 2023 richiamata in via postuma dalla difesa erariale secondo cui il ricorrente avrebbe guadagnato euro 8.075, di cui 7.968 con contratto e tempo indeterminato nonché euro 107,17 con contratto a tempo determinato superando pertanto l'importo annuo dell'assegno sociale. Si ribadisce infatti che “attualmente” il reddito del ricorrente, come documentano gli atti I.N.A.L. circa lo stipendio mensile, non raggiunge certo l'importo annuo dell'assegno sociale e della circostanza, al momento dell'adozione 1’8 luglio 2024 della revoca, vi era o vi sarebbe dovuta essere contezza a nulla peraltro rilevando, a quel punto, stante il mancato raggiungimento dell'importo annuo dell'assegno sociale la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro. Prima dell'emissione del provvedimento di revoca l'Amministrazione, oltre alle verifiche reddituali effettuate in maggio sul punto fisco de11’Agenzia delle Entrate (che a decorrere dal mese di maggio rende visionabili i redditi dell'anno precedente) avrebbe dovuto effettuare ulteriori accertamenti e non limitarsi ad apprezzare la sussistenza di un contratto a tempo indeterminato tra 1’altro part time. È infine appena il caso di rilevare che l'omesso versamento dei contributi INPS non determina di per sé la revoca dei benefici di accoglienza riconosciuti. Rebus sic stantibus il provvedimento impugnato non sfugge al primo motivo di ricorso che deve invero essere accolto con assorbimento del restante motivo. Si deve pertanto concludere per l'accoglimento del ricorso e per l'effetto per l'annullamento de11'impugnato provvedimento di revoca delle misure di accoglienza.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti. É comunque necessario
rinviare ad un separato decreto la liquidazione del corrispettivo in favore del
difensore del ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 4 del 2 settembre 2024, in quanto la relativa nota spese non è ancora stata depositata.
P.Q.M.
Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino- Alto Adige/Siidtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e per l'effetto annulla nei sensi di cui in motivazione il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. Riserva ad un separato decreto la liquidazione del compenso del patrocinio del ricorrente previo deposito della relativa parcella.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere a11'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente Stefano Mielli, Consigliere
Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
Antonia Tassinari
IL PRESIDENTE
Alessandra Farina
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.