Risponde il datore di lavoro del danno alla salute subito dal lavoratore a seguito della violazione delle prescrizioni stabilite dal medico competente

Tribunale di Rovereto Giudice del Lavoro Sentenza 26/09/2024 n 34 Giudice Dott. Michele Cuccaro
Sentenza in sintesi:
E' addebitabile a colpa del datore di lavoro la patologia muscolo scheletrica subita dal lavoratore che è stato adibito a mansioni proibita dal medico competente (nonostante avesse la limitazione a movimentare pesi non superiori a 5 kg sollevava costantemente carichi del peso certamente superiore (ad es. sponda della cassa metallica contenente polimero, di peso superiore a 20 kg.; mandrini di fissaggio delle gomme, di peso superiore a 25 kg.;effettuasse circa 5/6 viaggi al giorno a bordo del muletto su terreno accidentato per scaricare materiale nel luogo esterno a ciò deputato, venendo così esposto a vibrazioni sull’intero corpo; utilizzasse con grande frequenza un transpallet manuale).
testo della sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROVERETO

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro, ha pronunciato la seguente sentenza causa promossa con ricorso depositato

il 15/6/2022 sub nr. 115/2022 da:

XXX  rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Guarini del Foro di Rovereto giusta delega a margine del ricorso

- Ricorrente

contro

YYY in persona del legale rappresentante, Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede legale in  rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Tomasi del Foro di Rovereto giusta delega a margine della memoria difensiva

CONVENUTA

e contro

ZZZ  in persona dei legali rappresentanti pro tempore, con sede in Mogliano Veneto, rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio Cristanelli del Foro di Trento giusta delega allegata alla memoria difensiva

WWW in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P. Iva con sede in Padova, rappresentata e difesa dall’avv. Romano Niccolini del Foro di Trento giusta delega allegata alla memoria di costituzione con nuovo procuratore

TERZE CHIAMATE

In punto: risarcimento danni da malattia professionale e da infortunio sul lavoro.

CONCLUSIONI

Ricorrente: “In ordine al danno derivante da malattia professionale: accertare e dichiarare la responsabilità di YYY in merito alla malattia professionale contratta dal signor Potrich di cui in narrativa;

condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal dipendente quantificati nella somma di € 56.436,63 e comprensiva di rivalutazione ed interessi alla data odierna- o nelle diverse somme maggiori o minori che vorrà quantificare l’Ill.mo Tribunale, importo che dovrà essere decurtato delle quote di capitalizzazione Inail rendita vitalizia di rispettiva spettanza.

In ordine al danno patito in conseguenza dell’infortunio occorso in data 21.11.2018: accertare e dichiarare la responsabilità di YYY in merito al sinistro occorso al signor XXX in data 21.11.2018, di cui in narrativa;

condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal dipendente quantificati nella somma di € 12.718,93 e comprensiva di rivalutazione ed interessi alla data odierna- o nelle diverse somme maggiori o minori che vorrà quantificare l’Ill.mo

Tribunale, importo che dovrà essere decurtato delle quote di capitalizzazione Inail rendita vitalizia di rispettiva spettanza.

in ogni caso condannare la YYY in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese del presente giudizio ed oneri di legge pari ad euro € 13.395,00 aumentate fino al 30%

Decreto Ministero, Giustizia, 08/03/2018 n° 37 oltre 15%, CNAP e IVA con distrazione allo scrivente difensore patrono antistatario”.

Convenuta : “Ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa, In via principale, respingersi le domande tutte proposte dal ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa.

In via subordinata, con riferimento all’infortunio dd. 21.11.2018, accerti e dichiari l’esclusiva responsabilità di ZZZ nella causazione del sinistro, con ogni conseguenza risarcitoria.

In subordine, con riferimento all’infortunio dd. 21.11.2018, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Giudice accertasse per i fatti di cui è Causa una responsabilità esclusiva o concorrente in capo a YYY . e/o a ZZZ, e accogliesse anche in parte le domande di parte ricorrente, accertarsi e dichiararsi, così graduandosene, l’esatta misura delle rispettive responsabilità, con conseguente determinazione dei singoli obblighi risarcitori e con conseguente

condanna di ZZZ a rifondere in via di regresso a YYY ogni e qualsiasi somma che la stessa avesse

eventualmente a pagare al ricorrente all’esito della statuizione dell’adito Tribunale in misura eccedente l’accertanda e denegata quota di responsabilità della stessa.

Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande di parte ricorrente, e per la denegata ipotesi in cui il giudice ravvisasse una qualche responsabilità, anche solo parziale e/o concorrente di YYY per i fatti di cui è causa, previa riduzione in ogni caso a giustizia delle istanze di parte ricorrente, condannarsi la società terza chiamata WWW a tenere indenne, a garantire e manlevare YYY da ogni negativa statuizione che avesse a subire dall’emananda sentenza e/o a rifondere alla stessa quanto la medesima fosse condannata a pagare in favore del ricorrente, entro i limiti di polizza, ivi comprese le spese legali.

Spese di causa di interamente rifuse.

Con condanna della terza chiamata WWW a rifondere le spese legali sostenute dall’assicurato per resistere all’azione, ex art. 1917 comma 3 c.c.

In via istruttoria: ordinare a I.N.A.I.L. l’esibizione della documentazione relativa agli infortuni occorsi al ricorrente in data precedente al 02.05.2007, e in particolare all’infortunio n. 400854098 occorso al Sig. YYY in data 11/12/1993 in occasione del lavoro alle dipendenze di

Terza chiamata WWW: “Voglia l’intestato Tribunale di Rovereto, contrariis rejectis, nel merito, in via principale, rigettare le domande tutte proposte dal ricorrente in quanto infondate per i motivi esposti in narrativa;

in via subordinata, con riferimento all’infortunio dd. 21.11.2018, accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità di ZZZ nella causazione del sinistro, con ogni conseguente statuizione risarcitoria;

in via ulteriormente gradata, con riferimento all’infortunio di data 21.11.2018, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Giudice accertasse per i fatti di cui è causa una responsabilità esclusiva o concorrente in capo a XXX e, accogliesse anche in parte le domande di parte ricorrente, accertarsi e dichiararsi, così graduandosene, l’esatta misura delle rispettive responsabilità, riducendo

in ogni caso l’entità del risarcimento eventualmente riconosciuto al sig.XXX quale danno differenziale, di quanto già riconosciuto da INAIL per ratei erogati e valor capitale della rendita, da aggiornarsi alla data della sentenza;

in ogni caso limitare l’eventuale condanna in manleva di WWW alla sola quota parte del danno determinata in capo a YYY nei limiti dei massimali e con le franchigie indicate in polizza, con

esclusione della rifusione delle spese legali;

in via istruttoria si insiste, in ogni caso, nell’ordine di esibizione INAIL del prospetto di liquidazione  aggiornato con la distinzione tra il valore capitale e ratei già corrisposti”.

Terza chiamata ZZZ “in via preliminare:

- dichiarare inammissibile, per i motivi di cui in narrativa compreso il motivo di cui punto 6, la chiamata in causa di ZZZ e la relativa domanda anche per incompetenza funzionale del giudice del lavoro e conseguentemente dichiarare la competenza del giudice ordinari territorialmente competente cioè il Tribunale Padova ove ha sede la ZZZ s.r.l.;

- per gli stessi motivi dichiarare l'inammissibilità della domanda del ricorrente nel caso operasse la sua estensione (automatica o dichiarata) nei confronti di ZZZ preliminarmente ricusato il contraddittorio con parte ricorrente;

- quanto sopra con revoca dell'ordinanza emessa all'udienza del 04.08.2022 che ha ammesso la chiamata di ZZZ.; in subordine nel merito e salvo appello accertato l'interesse adesivo dipendente della chiamata ZZZ respingersi sia la domanda del ricorrente contro la chiamante YYY sia la domanda della chiamante YYY. contro la chiamata ZZZ in quanto infondate in fatto e in diritto.

in ulteriore subordine e salvo appello:

- nel caso di accoglimento totale o parziale della domanda da chiunque ritualmente proposta contro ZZZ ridursi la stessa in ragione della graduata eventuale rispettiva responsabilità delle parti ed in ragione di quanto non sia stato rigorosamente provato in punto quantum con

condanna della chiamante in persona del l.r. pro tempore a rifondere alla chiamata ZZZ in via di regresso e/o rivalsa ogni somma che la stessa avesse eventualmente da pagare o pagato al ricorrente in misura eccedente la propria eventuale corresponsabilità.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa oltre 15% spese generali iva e cnpa.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 15/6/2022 XXX – premesso di essere dipendente di YYY dal maggio 2007, di avere patito una malattia professionale a causa del sovraccarico biomeccanico della colonna lombare, di avere subito un infortunio sul lavoro in data 21.11.2018 allorquando veniva colpito dal tettuccio di una macchina spazzatrice mentre era intento a lavori di pulizia sul piazzale dello stabilimento e di essersi visto riconoscere dall’INAIL una rendita da inabilità permanente

pari al 17% – conveniva in giudizio la datrice di lavoro per sentirla condannare al risarcimento dei danni differenziali patiti a causa della malattia professionale e dell’infortunio sul lavoro.

La convenuta si costituiva in giudizio negando di avere qualsivoglia responsabilità nella patologia patita dal lavoratore e nell’infortunio e contestando, in ogni caso, nel quantum la pretesa avversaria; chiedeva, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in causa in manleva ZZZ (che le aveva noleggiato la macchina spazzatrice Tennant sulla quale si era infortunato il lavoratore e che ne era tenuta alla manutenzione) e WWW (con la quale aveva stipulato apposita polizza assicurativa).

Disposte le chiamate in causa, WWW si costituiva aderendo alle difese della convenuta e chiedendo il rigetto delle avverse pretese, in subordine in punto quantum; nel costituirsi a sua volta in giudizio ZZZ eccepiva l’inammissibilità della chiamata in causa, anche per incompetenza funzionale del GdL; nel merito chiedeva il rigetto della pretesa avversaria in ragione dell’assenza di qualsivoglia sua responsabilità nella causazione dell’infortunio; in subordine eccepiva l’esosità della quantificazione dei danni operata ex adverso. Venivano, quindi, sentiti alcuni testi e veniva disposta C.T.U. a mezzo del dott. Andrea Moar, il quale chiedeva plurimi differimenti del termine di deposito della CTU.

All’odierna udienza, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente e veniva contestualmente depositata sentenza.

***

MALATTIA PROFESSIONALE

Il ricorrente sostiene che tutte le mansioni svolte presso la società convenuta a decorrere dall’assunzione (maggio 2007) lo hanno esposto al rischio da sovraccarico biomeccanico della colonna lombare, sia per la movimentazione manuale dei carichi (MMC), che per le vibrazioni “total body” dovute alla guida dei muletti, in particolare sul terreno esterno allo stabilimento che risultava dissestato; chiede, pertanto, che il danno alla salute da lui patito e conseguente ad un’inabilità permanente determinata dal CTU nella misura del 12%, sia ascritto a responsabilità del datore di lavoro, per avere questi violato le prescrizioni di cui agli artt. 1218 e 2087

cod. civ. e 168 D.L.vo 81/2008.

La convenuta nega qualsiasi sua responsabilità, sostenendo che tutte le attività assegnate al lavoratore hanno sempre rispettato le prescrizioni del medico competente e che non vi stata alcuna violazione dell’art. 2087 cod. civ. o di altre disposizioni specifiche.

La pretesa attorea appare fondata sul punto.

Nel corso degli anni il medico competente – si confronti cartella sanitaria e di rischio doc. 2 ricorrente - ha prescritto che il XXX  non movimentasse carichi superiori a 20 kg (nel 2013), a 15 kg. (nel 2015), a 10 kg. (nel 2016) e a 5 kg (nel dicembre 2016).

Dall’istruttoria testimoniale – e, prima ancora, dalle dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro – è emerso come il ricorrente, tre le altre cose:

• movimentasse carichi del peso certamente superiore (ad es. sponda della cassa metallica contenente polimero, di peso superiore a 20 kg.;

• sollevasse mandrini di fissaggio delle gomme, di peso superiore a 25 kg.);

• effettuasse circa 5/6 viaggi al giorno a bordo del muletto su terreno accidentato per scaricare materiale nel luogo esterno a ciò deputato, venendo così esposto a vibrazioni sull’intero corpo;

• utilizzasse con grande frequenza un transpallet manuale.

Tali attività si pongono in evidente contrasto con le prescrizioni del medico competente e, come tali, sono di per sé idonee a concretare la responsabilità della datrice di lavoro nella causazione della malattia professionale riconosciuta dall’INAIL e dal CTU. Per consolidato insegnamento della S.C., invero, “l'accertato comportamento del datore di lavoro, di omessa adozione delle idonee misure protettive e di insufficiente controllo e vigilanza (rilevante in via esclusiva anche esso

solo) che di tali misure fosse fatto effettivamente uso da parte del dipendente, costituisce inadempimento agli obblighi protettivi tale da esaurire il nesso eziologico dell'infortunio occorso al lavoratore, così da radicarne in via esclusiva la responsabilità”(Cass 11227/2022:, che richiama

Cass. n. 13690 del 2000; Cass. n. 7454 del 2002; Cass. n. 9689 del 2009; Cass.

n. 4656 del 2011; Cass. n. 13203 del 2019).

La tesi della convenuta secondo cui la malattia sarebbe ascrivibile alla pregressa attività lavorativa del lavoratore non coglie nel segno ed è già stata adeguatamente confutata dal CTU dr. Moar alle pagine 15 e 16 della sua relazione. In ogni caso va evidenziato come, per giurisprudenza granitica della Cassazione, possa escludersi “l’esistenza il nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare gli altri fattori a semplici occasioni (v. tra le tante, Cass. n. 678 del 2023)”, fattore estraneo, questo, che è restato del tutto indimostrato.

INFORTUNIO DEL 21/11/2018

La convenuta va del pari ritenuta responsabile dell’infortunio patito dal lavoratore in data 21/11/2018, verificatosi a seguito della caduta del tettuccio metallico della macchina spazzatrice Tennant mentre quest’ultima era condotta dal lavoratore sul piazzale esterno dello

stabilimento. L’UOPSAL ha, in proposito, ritenuto che il cedimento della copertura in lamiera sia “imputabile ad un pregresso danneggiamento non oggetto di un puntuale intervento di consolidamento/ripristino di detta struttura” (relazione prodotta dal ricorrente sub doc. 14, pag. 5) e GG responsabile della produzione per il reparto ricostruzione della YYY, ha riferito all’ispettore del lavoro che il XXX gli aveva detto che “la struttura di protezione dell’operatore della macchina spazzatrice era danneggiata” e di avere segnalato, forse oralmente, tale problematica alla ditta ZZZ (pag. 2 del verbale s.i. dd. 15/5/2017 prodotto dal ricorrente sub doc. 18).

La tesi della convenuta volta ad escludere ogni sua responsabilità sul punto stante il divieto di utilizzare la macchina all’esterno non è accoglibile, sia perché la condotta del lavoratore non è stata caratterizzata da abnormità, sia perché tale condotta era già stata tenuta in passato senza provocare l’adozione di provvedimenti disciplinari da parte della datrice di lavoro.

QUANTIFICAZIONE DEI DANNI

Il CTU dr. Moar ha quantificato nel 12% l’inabilità permanente patita dal lavoratore a causa della malattia professionale, ritenendo, altresì, la ricorrenza delle condizioni per “riconoscere un appesantimento del valore economico del danno biologico per tutti e 12 i punti percentuali …

motivato dalla necessità di eseguire maggiori pause durante l’espletamento della propria attività lavorativa e conseguente ad una maggiore usura lavorativa …”.

Con riferimento all’infortunio, ha quantificato nel 3,5% l’inabilità permanente e in gg. 7 l’inabilità temporanea al 100%, in gg. 15 l’i.t. al 75%,

in gg. 15 l’i.t. al 50% e in gg. 30 l’i.t. al 25%.

In applicazione delle tabelle 2024 del Tribunale di Milano - ed applicato l’appesantimento massimo del punto per le ragioni indicate dal CTU, ricollegabili principalmente alla cenestesi lavorativa - competerebbe al lavoratore per la malattia professionale un importo, espresso in moneta attuale, pari ad € 46.714 a titolo di danno non patrimoniale e di € 976 a titolo di danno patrimoniale da spese mediche (consulenza svolta ante causam dal dr. Dell’Uomo).

Per l’infortunio competerebbe, invece, al lavoratore un importo pari ad € 5.448 a titolo di inabilità permanente, € 4.779,70 a titolo di inabilità temporanea e € 1.362 a titolo di danno morale, per un totale di € 11.589,70. (sempre espresso in moneta attuale).

Ciò premesso, si tratta di fare applicazione del consolidato insegnamento giurisprudenziale – si confronti, ad es., Cass. Sez. L - , Sentenza n. 9112 del 02/04/2019 – secondo cui “In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di

tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) perì poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota

della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur accogliendo il criterio della comparazione tra poste omogenee, non aveva liquidato il danno per invalidità temporanea ed aveva calcolato il danno differenziale detraendo il valore della rendita dall'importo-base spettante a titolo di danno biologico, senza riconoscere la maggiorazione dovuta alla personalizzazione del danno stesso)”.

Nel caso di specie il ricorrente si è visto riconoscere dall’INAIL un’inabilità permanente pari al 17%, con attribuzione di una rendita a titolo di danno non patrimoniale pari a € 35.279,09 (capitalizzazione alla data dell’aprile 2021, come da prospetto di calcolo INAIL doc. 31 parte

ricorrente), oltre ad € 4.050,18 a titolo di ratei annui medio tempore percepiti (= € 1.350,06 di rendita annua x anni 3 intercorrenti tra l a data del prospetto e la data odierna), per un totale di € 39.329,27. Detraendo tale importo dal danno non patrimoniale civilistico liquidabile di € 52.162 (di cui € 46.714 per la malattia professionale ed € 5.448 per l’inabilita permanente patita a seguito dell’infortunio), compete al ricorrente un danno differenziale pari ad € 12.832,73, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo.

Nulla, invece, compete al ricorrente a titolo di danno differenziale patrimoniale, avendo egli ricevuto dall’INAIL un indennizzo (€ 44.229,39 di capitalizzazione all’aprile 2021 oltre tre anni di ratei medio tempore incassati) di gran lunga superiore al danno di € 976 patito.

In conclusione la convenuta va condannata al pagamento in favore del ricorrente dei seguenti importi:

€ 12.832,73 a titolo di danno differenziale non patrimoniale;

€ 4.779,70 a titolo di danno non patrimoniale per ind. temporanea

(infortunio);

€ 1.362 a titolo di danno morale (infortunio) per un totale di € 18.974,43, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo.

Non si rende necessario acquisire il prospetto INAIL richiesto dalla compagnia assicuratrice terza chiamata, essendosi provveduto ad adeguare la liquidazione dell’aprile 2021 con i ratei corrisposti nei tre anni intercorsi tra quella data e la presente decisione

In assenza di contestazioni circa l’operatività della polizza, la terza chiamata Generali Italia spa va dichiarata tenuta a manlevare la sua assistita in relazione alla condanna di cui sopra e, per l’effetto, va condannata a rimborsare alla medesima quanto questa dovrà corrispondere al ricorrente, nonché a pagarle le spese legali nella misura indicata in dispositivo.

L’importo che YYY potrà chiedere a WWW dovrà essere, ovviamente, al netto delle somme dovutele da ZZZ in forza della domanda di manleva di cui infra; in caso contrario, WWW potrà,

altrettanto ovviamente, surrogarsi a YYY nei confronti di ZZZ.

DOMANDE IN “MANLEVA” NEI CONFRONTI DI ZZZ

YYY spa chiede di essere “manlevata” da ZZZ srl in relazione all’infortunio del 21.11.2018, tenuto conto del fatto che esso si è verificato a causa della caduta della protezione in lamiera della macchina spazzatrice Tennant, presa a noleggio da ZZZ e di cui quest’ultima era tenuta alla

manutenzione.

Quest’ultima chiede di dichiarare l’inammissibilità della domanda, anche in ragione dell’incompetenza funzionale di questo GdL; nel merito chiede il rigetto della domanda, ritenendo l’abnormità della condotta del lavoratore, la responsabilità di YYY per avere consentito l’uso improprio del macchinario e l’assenza di qualsiasi sua colpa in assenza di segnalazione dell’esigenza di riparazione di esso.

WWW, chiede, a sua volta, di accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità di ZZZ nella causazione dell’infortunio del 21.11.2018 e, in subordine, di graduare le rispettive responsabilità di YYY e diZZZ.

L’eccezione di inammissibilità della chiamata in causa proposta da ZZZ va rigettata, evidente essendo l’esigenza di evitare una duplicazione di giudizi a fronte del medesimo fatto storico (l’infortunio del 21/11/2018) comune a tutte le parti oggi in causa.

Nel merito va affermata la fondatezza della domanda di “manleva” proposta da YYY, atteso che il difetto al tettuccio era stata segnalato al manutentore E A  sia dal lavoratore ricorrente (si confronti verbale di sommarie informazioni prodotto dal ricorrente sub doc. 17: “Tale tetto era in origine fissato tramite quattro punti di saldatura alla struttura di protezione contro il ribaltamento, circa sei mesi prima del mio infortunio due delle quattro saldature, ed in particolare quelle poste sul lato rivolto verso il motore, erano cedute; il tetto era quindi sostenuto solo dalle restanti due saldature poste nel lato prossimo alla zona di salita della macchina. Ricordo di avere segnalato verbalmente tale problema al mio referente sig. GG e al meccanico della società che si occupa delle manutenzioni dei macchinari sig. Emiliano, non ricordo il cognome ….”) che dal responsabile di produzione eparto ricostruzione GG (verbale doc. 19 ricorrente già sopra richiamato).

La tesi difensiva di ZZZ a valorizzare la dichiarazione del teste EA – che ha negato di essere stato informato circa la precaria saldatura del tettuccio in lamiera della spazzatrice – non coglie nel segno, dovendosi in senso contrario ritenere del tutto credibile quanto affermato dal ricorrente all’ispettore del lavoro.

In definitiva ZZZ deve essere condannata a tenere indenne YYY spa di quanto la stessa è tenuta a corrispondere al lavoratore per l’infortunio in forza della condanna sopra disposta.

Detto importo corrisponde a:

€ 1.340,30 a titolo di quota parte del danno differenziale;

€ 4.779,70 a titolo di danno non patrimoniale per ind. Temporanea (infortunio);

€ 1.362 a titolo di danno morale (infortunio)

per un totale di € 7.482, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo.

Si precisa che la quota parte del danno differenziale è stata calcolata in via proporzionale, avuto riguardo al fatto che il totale del danno biologico da cui è stata detratto l’indennizzo INAIL è ascrivibile per il 10,45% (5.548 : 52.162 = x : 100) all’infortunio e per il restante 89,55% (46.170 : 52.162 = x : 100) alla malattia professionale.

SPESE

L’esito della vertenza giustifica la condanna della convenuta al pagamento delle spese del giudizio nei confronti del ricorrente e, per esso, del difensore antistatario e delle spese di CTU nell’importo a suo tempo liquidato; le terze chiamate vanno, a loro volta, condannate al pagamento delle spese del giudizio nei confronti della convenuta YYY, in misura pari a ¾ quanto a WWW e ¼ quanto a ZZZ; ZZZ da ultimo, va condannata al pagamento nei confronti di Generali Italia di ¼ delle spese del giudizio, con compensazione dei restanti ¾.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente

pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed

eccezione respinta, così provvede:

1)accertata la responsabilità della convenuta YYY in relazione alla malattia professionale ed all’infortunio del 21/11/2018 patiti dal ricorrente, la condanna al pagamento in suo favore, per le causali di cui in motivazione, dell’importo di € 18.974,43, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo;

2)condanna la convenuta YYY spa al pagamento in favore del ricorrente - e, per esso, del difensore antistatario – delle spese legali del presente giudizio, che liquida in € 7.500, oltre IVA, CNPA e 15%

spese generali, nonché al pagamento delle spese di CTU nell’importo a suo tempo liquidato;

3)dichiara la terza chiamata WWW spa tenuta a manlevare la convenuta YYY spa in relazione alle condanne di cui sopra e per l’effetto la condanna a rimborsarle quanto la convenuta dovrà corrispondere al ricorrente in forza dei precedenti punti 1. e 2.;

4) condanna le terze chiamate WWW spa e ZZZ srl al pagamento, rispettivamente, dei ¾ e del ¼ delle spese legali nei confronti della convenuta YYY spa, che liquida, per l’intero, in € 6.500, oltre I.V.A., C.N.P.A. e 15% spese generali;

5) dichiara la terza chiamata ZZZ srl tenuta a manlevare la convenuta YYY spa di quanto la stessa è stata condannata a pagare in relazione all’infortunio sul lavoro del 21.11.2018 e, per l’effetto, la

condanna a rimborsarle l’importo di € 7.482, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo;

6) condanna la terza chiamata ZZZ srl al pagamento nei confronti di WWW di ¼ delle spese legali di quest’ultima, che liquida in € 6.000, oltre IVA, CNPA e 15%, con compensazione dei restanti ¾;

7) sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Rovereto il 26 settembre 2024

Il Giudice

- dott. Michele Cuccaro -

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