Ritorsivo il licenziamento del dipendente che testimonia contro l'azienda

Tribunale di Trento Sezione Lavoro Sentenza n 131 del 12/09/2019 2019 Giudice Dr. Giorgio Flaim
Sentenza in sintesi:
Un lavoratore era stato licenziato per giusta causa consistente nell'aver effettuato e divulgato fotografie aventi ad oggetto disegni tecnici, componenti assemblati e strumentazioni di proprietà della società datrice di lavoro. Il lavoratore contestava la sussistenza della giusta causa, asserendo che il licenziamento fosse piuttosto determinato da motivi illeciti e ritorsivi. In particolare evidenziava come il licenziamento fosse intervenuto a seguito della sua testimonianza contro il datore di lavoro nel processo fra quest'ultimo e la compagna del lavoratore stesso (anch'ella dipendente). Pur negando di essere l'autore delle fotografie citate nella lettera di contestazione, poi, il lavoratore sottolineava come la condotta contestata difettasse di qualsivoglia rilevanza disciplinare. Difatti, se fosse stata posta in essere dal lavoratore, essa avrebbe configurato un esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, atteso che le fotografie sarebbero state scattate al solo e unico scopo di tutelare il diritto della compagna nel giudizio da lei proposto verso la datrice di lavoro. Il Tribunale di Trento ha accolto la tesi del lavoratore ritenendo ritorsivo il licenziamento.
testo della sentenza:

N. R.G. 377/2019

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

sezione lavoro

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato

dott.Giorgio Flaim pronunzia la seguente

S E N T E N Z A

nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data

12.7.2019

d a

AAA

rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Guarini

pec giovanni.guarini@pec.it

ricorrente

c o n t r o

XXX s.p.a.

rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Baracetti

pec avvalessandrobaracetti@recapitopec.it

convenuto

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE

“In via principale:

accertare l’illegittimità, l’inefficacia, la nullità del licenziamento intimato al ricorrente

in data 25.05.2019 in quanto discriminatorio e ritorsivo, per “rappresaglia” e per

motivo illecito ex art. 1345 c.c.;

conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la resistente a reintegrare il

lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto,

ferma la facoltà del dipendente licenziato di chiedere al datore di lavoro, in

sostituzione della reintegra nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità

dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto

(sulla base di una busta paga lorda a € 1998.20), la cui richiesta determina la

risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione

previdenziale.

Conseguentemente condannare la resistente al risarcimento del danno subito dal

lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia,

stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento

per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del

licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione in misura in ogni caso non

inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del

trattamento di fine rapporto (sulla base di una busta paga lorda pari a € 1998,20), con

condanna, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali o la

maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa.

In via di subordine:

accertare e dichiarare illegittimo, nullo e/o annullabile nonché ingiustificato il

licenziamento irrogato in data 25.05.2019 perché privo di giusta causa,

manifestamente insussistente essendo il fatto posto a base del licenziamento;

conseguentemente, essendo direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto

materiale contestato al lavoratore, annullare il licenziamento e condannare la

resistente alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di

un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il

calcolo del trattamento di fine rapporto (sulla base di una busta paga lorda pari a €

1998,20) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello

dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e

assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, o

la maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa.

In via di ulteriore subordine:

dichiarare e condannare la resistente al pagamento di un'indennità di importo pari a

36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di

fine rapporto (sulla base di una busta paga lorda pari a € 1998,20) o comunque la

maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa oltre al pagamento

dell’indennità sostitutiva del preavviso pari a 21 giorni di retribuzione ex art. 77 CCNL

(doc. 19 ) e calcolata ex art. 2121 cc pari a € 1398,60.

In via di estremo subordine qualora controparte dimostrasse la dimensione aziendale

sotto i 15 dipendenti:

dichiarare e condannare la resistente al pagamento di un'indennità di importo pari 6

mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine

rapporto (sulla base di una busta paga lorda pari a € 1998,20) o comunque la

maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa oltre al pagamento

dell’indennità sostitutiva del preavviso pari a 21 giorni di retribuzione ex art. 77 CCNL

(doc. 19 ) e calcolata ex art. 2121 cc pari a € 1398,60.

Oltre alla rifusione delle spese del presente giudizio ed oneri di legge aumentate fino al

30% ex Decreto Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37”

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA

“Per le ragioni di cui in narrativa respingere le richieste tutte avanzate da

AAA

Competenze e spese rifuse, oltre accessori di legge”

MOTIVAZIONE

le domande proposte dal ricorrente

Il ricorrente AAA –

premesso di aver lavorato, a far data dal 18.6.2015, alle dipendenze della società

convenuta XXX s.p.a., in ragione di un contratto a tempo indeterminato e

a tempo pieno, con inquadramento nella qualifica di operaio specializzato assemblatore –

categoria AS – livello 2 CCNL per gli addetti alla piccola e media industria del legno e

con mansioni di addetto al reparto assemblaggio –

impugna il licenziamento “per giusta causa senza preavviso” a lui intimato dalla società

datrice, con lettera del 25.5.2019 (doc. 5 fasc. ric.), in relazione all’addebito contestato

con lettera del 9.5.2019 (doc. 3 fasc. ric.) del seguente tenore:

“L'azienda è venuta a conoscenza che Lei ha divulgato, tramite lo scatto di fotografie,

materiale aziendale di proprietà esclusiva della società XXX S.p.A.

Tali fotografie rappresentano disegni tecnici, componenti assemblati e strumentazioni di

proprietà esclusiva della società XXX S.p.A., nello specifico:

Ruotismi di trasmissione destro e sinistro;

Pressa per assemblaggio dei ruotismi di trasmissione destro e sinistro;

Disegno tecnico del dispositivo leveraggi naselli;

Disegno tecnico del manicotto regolabile superiore completo di passaggio astina;

Disegno tecnico dell'autocentrante per pannelli da 75.

Tale materiale, presente in azienda nell'area retrostante la sua postazione di lavoro,

contiene specifiche istruzioni attinenti i metodi di produzione dell'impresa...”.

Il ricorrente propone:

1)

domanda di accertamento della nullità del licenziamento de quo perché “determinato da

motivo illecito determinante ai sensi dell’art. 1345 c.c.”, nella specie di natura ritorsiva

(parte ricorrente vi aggiunge anche l’attributo “discriminatorio”, ma non svolge alcuna

deduzione in proposito, pur essendo licenziamento per motivo illecito determinante, in

particolare ritorsivo, e licenziamento discriminatorio fattispecie nettamente distinte – sul

punto espressamente Cass. 5.4.2016, n. 6575);

sostiene che il licenziamento ha costituito “l’ingiusta e arbitraria reazione ad un

comportamento legittimo del lavoratore colpito (diretto) o di altra persona ad esso

legata e pertanto accomunata nella reazione (indiretto)” (pag. 14 del ricorso); in

proposito evidenzia che il licenziamento è intervenuto dopo che “AAA ha

testimoniato contro il datore di lavoro nel processo YYY, ma costui è anche il

compagno della lavoratrice vittoriosa, quindi non potendo portare a termine il proposito

sanzionatorio nei confronti della seconda, allora la XXX decide di punire colui che è

in azienda per ragioni affettive la persona più vicina alla lavoratrice” (pag. 19 del

ricorso);

chiede l’applicazione della tutela ex art. 2 d.lgs. 4.3.2015, n. 23;

2)

in subordine,

domanda di annullamento del licenziamento de quo per difetto della giusta causa addotta;

a sostegno adduce:

a)

la genericità della contestazione di cui alla lettera del 9.5.2019. atteso che “nulla è detto

in merito a quante e quali siano le foto a cui fa riferimento il datore, né a quando le

stesse sarebbero state scattate”;

b)

l’assenza di qualsiasi responsabilità, non essendo il ricorrente l’autore delle fotografie;

c)

in ogni caso la mancanza di rilevanza disciplinare della condotta contestata in quanto, se

fosse stata tenuta dal ricorrente, sarebbe stata posta in essere nell’esercizio del diritto alla

tutela giurisdizionale, atteso che le fotografie sarebbero state scattate al solo e unico fine

di tutelare il diritto di YYY nel giudizio, da lei promosso verso la società

XXX s.p.a., al fine di impugnare un trasferimento;

chiede l’applicazione della tutela ex art. 3 co.2 d.lgs. 234/2015, in subordine della tutela

ex art. 3 co.1 d.lgs. cit., in ulteriore subordine della tutela ex artt. 3 co.1 e 9 co.1 d.lgs.

cit..

le difese svolte dalla società convenuta

La società convenuta XXX s.p.a. insta per il rigetto delle domande di

parte ricorrente, così replicando:

a 1)

sostiene che il licenziamento è stato intimato in ragione del comportamento contestato al

ricorrente con lettera del 9.5.2019 e ritenuto integrante una giusta causa ex art. 2119

cod.civ., non già per una finalità ritorsiva;

a 2)

a)

nega che la contestazione di cui alla lettera del 9.5.2019 sia affetta da genericità, atteso

che: “Nella contestazione è specificato l’oggetto del fotografato ed è contestato il fatto

materiale di aver scattato fotografie con il cellulare (vigendone il divieto) e di aver poi

divulgato il frutto dello scatto. L’individuazione della data è irrilevante: che l’azione si

sia verificata in un dato momento piuttosto che in un altro non muta il fatto contestato e

quello che ne è sotteso (perdita della fiducia). Il fatto contestato rileva per l’azione del

fotografare ed è irrilevante il momento in cui lo scatto sia stato eseguito” (pag. 4 della

memoria di costituzione);

b)

allega che “in data 8.5.19 il dipendente MMM comunicava a FFF

di aver visto il ricorrente in data 17.4.19 scattare delle fotografie con il

cellulare ai disegni tecnici presenti nel reparto assemblaggio” (pag. 2 della memoria di

costituzione);

c)

sostiene che il diritto alla tutela giurisdizionale prevale sulle esigenze di riservatezza

“esclusivamente se sia in gioco un proprio e non un altrui diritto. Nel caso specifico non

era in discussione alcun diritto del ricorrente. Il ricorrente non aveva in essere alcun

contenzioso con l’azienda…” (pag. 5 della memoria di costituzione).

le ragioni della decisione

1)

in ordine alla domanda di accertamento della nullità del licenziamento (premessa)

Il ricorrente adduce a sostegno di questa domanda che il licenziamento è “determinato da

motivo illecito determinante ai sensi dell’art. 1345 c.c.”, nella specie di natura ritorsiva.

Ad avviso della Suprema Corte il licenziamento per ritorsione costituisce l'ingiusta e

arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona

a lui legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità ex are. 1345

cod.civ. del licenziamento, quando la finalità ritorsiva abbia costituito il motivo esclusivo

e determinante dell’atto espulsivo (ex multis, di recente, Cass. 3.12.2015, n. 24648; Cass.

18.3.2011, n. 6282;).

Ne consegue che, allorquando il lavoratore alleghi che il licenziamento gli è stato

intimato per un motivo illecito esclusivo e determinante ex art. 1345 cod.civ., il datore di

lavoro non è esonerato dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 L. 15.7.1966, n. 604,

l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso (Cass. 14.3.2013, n.

6501;);

quindi l’indagine in ordine alla sussistenza nonché al carattere esclusivo e determinante

del motivo ritorsivo dovrà essere condotta successivamente a quella concernente il

presupposto giustificativo addotto dalla società datrice a fondamento del licenziamento

intimato (qui giusta causa) e solo nell’ipotesi di accertata insussistenza della stessa;

diversamente, infatti, il motivo ritorsivo non sarebbe, per forza di cose, esclusivo e

determinante e quindi non renderebbe nullo il negozio estintivo (in questo senso si

pronunciata di recente Cass. 4.4.2019, n. 9468, secondo cui la verifica dei fatti allegati dal

lavoratore a sostegno del carattere ritorsivo del licenziamento esige il previo

accertamento dell’ insussistenza del presupposto giustificativo posto dal datore a

fondamento del licenziamento).

2)

in ordine alla domanda di annullamento del licenziamento per difetto di giusta causa

Il ricorrente adduce a sostegno di questa domanda tre considerazioni:

a)

la genericità della contestazione di cui alla lettera del 9.5.2019;

b)

l’assenza di qualsiasi responsabilità, non essendo il ricorrente l’autore delle fotografie;

c)

in ogni caso la mancanza di rilevanza disciplinare della condotta contestata in quanto, se

fosse stata tenuta dal ricorrente, sarebbe stata posta in essere nell’esercizio del diritto alla

tutela giurisdizionale, atteso che le fotografie sarebbero state scattate al solo e unico fine

di tutelare il diritto di YYY nel giudizio, da lei promosso verso la società

XXX s.p.a., al fine di impugnare un trasferimento da quest’ultima

disposto nei suoi confronti.

- - -

ad a)

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis, di recente, Cass.

18.4.2018, n. 9590; Cass. 20.3.2018, n. 6889;) la previa contestazione dell'addebito,

necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al

lavoratore l'immediata difesa e, quindi, pur senza essere analitica, deve rivestire il

carattere della specificità, che è integrato quando contiene l'esposizione dei dati e degli

aspetti essenziali del fatto materiale nel quale il datore di lavoro abbia ravvisato

infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli

artt. 2104 e 2105 c.c.; infatti la contestazione deve tracciare i contorni della condotta

ritenuta disciplinarmente rilevante in modo tale da perimetrare anche l'ambito dell'attività

difensiva del lavoratore; nell'apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della

contestazione il giudice di merito deve verificare se la mancata precisazione di alcuni

elementi di fatto abbia determinato un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei

comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa; infatti per

ritenere integrata la violazione del principio di specificità è necessario che si sia

verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore.

Nel caso in esame il ricorrente si duole che nella contestazione di cui alla lettera del

9.5.2019 “nulla è detto in merito a quante e quali siano le foto a cui fa riferimento il

datore, né a quando le stesse sarebbero state scattate”.

In ordine alla mancata indicazione del numero (“quante”) e del contenuto (“quali”) delle

fotografie in thesis scattate dal ricorrente la doglianza non è fondata.

Come ha già evidenziato la difesa della società convenuta (pag. 4 della memoria di

costituzione) “nella contestazione è specificato l’oggetto del fotografato” (vale a dire

“Ruotismi di trasmissione destro e sinistro; Pressa per assemblaggio dei ruotismi di

trasmissione destro e sinistro; Disegno tecnico del dispositivo leveraggi naselli;Disegno

tecnico del manicotto regolabile superiore completo di passaggio astina; Disegno

tecnico dell'autocentrante per pannelli da 75”).

Quindi, “quali” fotografie il ricorrente avrebbe scattato, la lettera di contestazione lo

specifica in modo perspicuo e del tutto comprensibile al ricorrente.

Inoltre, una volta precisato il contenuto delle fotografie assertamente scattate dal

ricorrente, non assume il carattere di aspetto essenziale del fatto materiale addebitato il

numero esatto di quelle fotografie, rivestendo un’importanza marginale con “quante”

fotografie sia avvenuta la riproduzione degli oggetti (assertamente riservati)

specificamente indicati.

La doglianza è, invece, fondata in ordine alla mancata indicazione nella contestazione di

“quando” il ricorrente avrebbe scattato le fotografie degli oggetti ivi specificati.

Infatti, non vi è dubbio che di regola il tempus costituisce un aspetto essenziale della

materialità degli accadimenti.

In proposito la difesa della parte convenuta deduce che: “L’individuazione della data è

irrilevante: che l’azione si sia verificata in un dato momento piuttosto che in un altro

non muta il fatto contestato e quello che ne è sotteso (perdita della fiducia). Il fatto

contestato rileva per l’azione del fotografare ed è irrilevante il momento in cui lo scatto

sia stato eseguito”.

L’assunto non può essere condiviso: parte convenuta si riferisce alla rilevanza

disciplinare della condotta contestata (e sotto questo profilo è corretto sostenere che, di

regola, è indifferente in quale giornata sia stata tenuta la condotta), ma ai fini della

specificità della contestazione in funzione della garanzia del diritto di difesa la data in cui

il fatto si è verificato costituisce un aspetto essenziale (della sua materialità); basti

pensare che solo se viene indicato il giorno in cui il lavoratore avrebbe tenuto la condotta

addebitata, egli, grazie alla sufficiente perimetrazione del relativo periodo temporale,

viene posto nella condizione di ricostruire i propri comportamenti al fine di allegare

eventualmente, una diversa versione dei fatti.

Un’attenuazione dell’onere di specificità della contestazione è affermata dalla

giurisprudenza (Cass 5.7.2013, n. 16831; Cass. 7.8.2003, n. 1933;) solo nelle ipotesi in

cui l’addebito si riferisca a molteplici fatti, atteso che in questi casi la mancata

indicazione del giorno e dell’ora in cui gli stessi fatti sono stati commessi non impedisce

al lavoratore di individuarli nella loro materialità.

Quindi occorre concludere che la contestazione disciplinare di cui alla lettera del

9.5.2019 è viziata da genericità in quanto non contiene l’indicazione del giorno in cui il

ricorrente avrebbe tenuto la condotta contestata.

L’analisi potrebbe fermarsi alla luce del recente orientamento della Suprema Corte (Cass.

24.7.2018, n. 19632;), secondo cui il giudice di merito, nel verificare la legittimità o

meno di una sanzione disciplinare, deve considerare solamente i fatti specificamente

contestati, senza tener conto dei fatti genericamente indicati.

b)

Tuttavia al fine di assicurare alle parti una risposta ancora più adeguata alle (diverse)

istanze di giustizia, rispettivamente formulate, appaiono opportune le considerazioni che

seguono.

Anche nel caso venisse accertato che il ricorrente sia effettivamente l’autore delle

fotografie oggetto dell’addebito il licenziamento intimato dalla società datrice non

sarebbe comunque giustificato.

Infatti, anche seguendo le prospettazione di parte convenuta, la contestazione di cui alla

lettera dell’8.5.2019 concerne soltanto una frazione della condotta in thesis commessa

dal ricorrente:

la società convenuta allega (solo) in memoria di costituzione che il ricorrente scattò le

fotografie incriminate in data 17.4.2019;

tuttavia emerge per tabulas (doc. 9 fasc. ric.) che all’udienza tenutasi il giorno

successivo, nell’ambito del giudizio promosso da YYY, anch’ella dipendente

addetta al reparto assemblaggio, verso XXX s.p.a. al fine di impugnare

un trasferimento disposto nei suoi confronti dalla datrice, furono prodotti dalla

lavoratrice “due fotografie concernenti il luogo, gli strumenti ed i materiali utilizzati

dalla ricorrente” e “tre documenti costituenti disegni” redatti dall’ufficio tecnico;

è incontestato – oltre che agevolmente desumibile dal tenore della contestazione (“Tali

fotografie rappresentano disegni tecnici, componenti assemblati e strumentazioni di

proprietà esclusiva della società XXX S.p.A., nello specifico: Ruotismi di

trasmissione destro e sinistro; Pressa per assemblaggio dei ruotismi di trasmissione

destro e sinistro; Disegno tecnico del dispositivo leveraggi naselli; Disegno tecnico del

manicotto regolabile superiore completo di passaggio astina; Disegno tecnico

dell'autocentrante per pannelli da 75”) e dalla coincidenza della nomenclatura ivi

contenuta con quella apparente nei documenti sub doc. 15 e 16 fasc. ric. – che i

documenti prodotti da YYY all’udienza del 18.4.2019 nel giudizio da lei

promosso sono gli stessi costituenti oggetto della contestazione disciplinare mossa dalla

convenuta al ricorrente in data 9.5.2019;

quindi secondo le prospettazioni della stessa società convenuta il ricorrente scattò le

fotografie per poi consegnarle a YYY affinché ella potesse produrle in giudizio

all’udienza del giorno successivo;

la plausibilità dell’ipotesi è corroborata anche dalla circostanza, pure incontestata, che

YYY era legata al ricorrente da un consolidato rapporto sentimentale e dal fatto

che all’epoca era assente dal lavoro (dal 18.3. al 17.5.2019), come allegato dalla stessa

convenuta (pag. 2 della memoria di costituzione).

In definitiva risulta evidente che l’addebito contestato, che la società datrice ha limitato

allo scatto delle fotografie, non descrive compiutamente la condotta (assertamente)

tenuta dal ricorrente, atteso che, se egli fosse l’autore delle fotografie, sarebbe anche

colui che ha consegnato quei documenti a YYY, affinché ella potesse produrli

nel giudizio da lei promosso.

Questo rilievo assume un’importanza cruciale ai fini della decisione.

Qualora non fosse evidente il motivo per cui il ricorrente ha in thesis scattato quelle

fotografie, la sua condotta sarebbe disciplinarmente rilevante. Infatti appare di certo

censurabile, perché ingenera un pericolo di danno alla riservatezza di cui l’imprenditore

gode in ordine ai beni aziendali, il comportamento di un lavoratore che per ragioni

imprecisate effettui delle fotografie sul luogo di lavoro; la mancanza di un motivo lecito

rende concreta la possibilità che la conoscenza, da parte di terzi non determinati, di

quelle fotografie arrechi un qualche pregiudizio all’imprenditore.

Sennonché la vicenda in esame non è assolutamente sussumibile a detta fattispecie.

Infatti, se il ricorrente avesse effettivamente scattato le fotografie di cui alla

contestazione, la sua condotta sarebbe comunque indissolubilmente connessa alla

produzione delle fotografie, da parte di YYY, nel giudizio da lei promosso

verso la società convenuta per l’impugnazione del trasferimento disposto nei suoi

confronti dalla datrice; questa è l’unica “divulgazione” (per utilizzare il termine utilizzato

dalla convenuta nella contestazione) che quella condotta, seguendo la stessa

prospettazione della convenuta, è stata in grado di provocare.

Quindi, anche ammettendo che il ricorrente abbia tenuto tale condotta, non solo non è

sorta alcuna concreta possibilità che la conoscenza, da parte di terzi, di quelle fotografie

arrecasse un qualche pregiudizio alla società convenuta, ma è certo che l’evento (la

produzione in giudizio delle fotografie medesime), che quella condotta ha consentito si

realizzasse, non ha natura illecita e neppure disciplinarmente rilevante in quanto

costituisce un comportamento tenuto da YYY, che integra un’ipotesi di

esercizio di un diritto (alla luce dell’orientamento della Suprema Corte – Cass.

10.5.2018, n. 11322; Cass. 29.12.2014, n. 27424; Cass. 20.9.2013, n. 21612; Cass.

5.8.2010, n. 18279; – che, in via tendenziale, ritiene prevalente la tutela del diritto di

difesa in giudizio rispetto a quella della riservatezza).

Emerge così l’infondatezza dell’assunto di parte convenuta – che a prima vista sembra

contrastare efficacemente l’invocazione da parte del ricorrente della scriminante

dell’esercizio del diritto (pag. 12-13 del ricorso) – secondo cui nel caso in esame tale

scriminante non avrebbe alcun rilievo, attesa la mancata coincidenza tra autore della

condotta e titolare del diritto (pag. 5 della memoria di costituzione).

Queste sono le ragioni per cui, se anche il ricorrente fosse effettivamente l’autore delle

fotografie oggetto dell’addebito, il licenziamento intimato dalla società datrice sarebbe

comunque privo di giusta causa per insussistenza del fatto materiale contestato ex art. 2

co.2 d.lgs. 23/2015 (fattispecie che, ormai per consolidata opinione della Suprema Corte

– ex multis la capostipite Cass. 13.10.2015, n. 20540; di recente Cass. 8.5.2019, n.

12174; Cass. 7.2.2019, n. 3655; – ricomprende l’ipotesi della condotta priva di rilievo

disciplinare, qual è quella qui addebitata al ricorrente, anche secondo le indicazioni di

Cass. 11322/2018 in relazione ad un caso di violazione della riservatezza in funzione

della tutela giurisdizionale).

3)

in ordine alla domanda di accertamento della nullità del licenziamento (merito)

Sciogliendo la riserva sub 1), l’accertata insussistenza del fatto posto a base del

licenziamento per giusta causa costituisce il presupposto indispensabile per potere

procedere all’esame nel merito della domanda, proposta dal ricorrente, di accertamento

della nullità del licenziamento per motivo illecito determinante ed esclusivo, qual è il

licenziamento ritorsivo;

infatti, come si è ricordato, il licenziamento per ritorsione costituisce l'ingiusta e

arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra

persona a lui legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità ex art.

1345 cod.civ. del licenziamento, quando la finalità ritorsiva abbia costituito il motivo

esclusivo e determinante dell’atto espulsivo.

A fondamento delle domanda il ricorrente sostiene che il licenziamento ha costituito

“l’ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito

(diretto) o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione

(indiretto)” (pag. 14 del ricorso); in proposito evidenzia che il licenziamento è

intervenuto dopo che “AAA ha testimoniato contro il datore di lavoro nel

processo YYY, ma costui è anche il compagno della lavoratrice vittoriosa, quindi non

potendo portare a termine il proposito sanzionatorio nei confronti della seconda, allora

la XXX decide di punire colui che è in azienda per ragioni affettive la persona più

vicina alla lavoratrice” (pag. 18 del ricorso).

Secondo il consolidato (e già ricordato dal ricorrente) orientamento della Suprema Corte

(ex multis Cass. 17.10.2018, n. 26035; Cass. 3.12.2015, n. 24648; Cass. 8.8.2011, n.

17087;) l’onere di provare che la ritorsione ha costituito il motivo unico e determinante

del licenziamento può essere assolto dal lavoratore (su cui quell’onere grava) anche

mediante presunzioni.

Sintetizzando le allegazioni del ricorrente, il licenziamento a lui intimato costituisce la

reazione, espressa dalla società datrice solo dopo essere venuta a conoscenza dell’esito

sfavorevole del giudizio promosso nei suoi confronti da YYY, alla deposizione

testimoniale da lui resa all’udienza dell’11.4.2019 (nel quale egli ha riferito circostanze

successivamente valorizzate dal giudice nel motivare l’accoglimento della domanda di

YYY) e alla produzione, effettuata da YYY all’udienza del 18.4.2019 delle

fotografie, che la convenuta afferma esser state scattate da ricorrente.

La domanda è fondata in ragione delle seguenti circostanze, che appaiono idonee a

provare in via presuntiva la finalità ritorsiva del licenziamento:

a)

è indubbio, alla luce della motivazione dell’ordinanza cautelare del 6.5.2019 (doc. 10

fasc. ric.), che la deposizione testimoniale del ricorrente all’udienza dell’11.4.2018 e la

produzione documentale effettuata da YYY all’udienza del 18.4.2019 abbiano

costituito fonti di prova rilevanti ai fini della valutazione di fondatezza della domanda

proposta da YYY contro la società XXX s.p.a. (si vedano

specialmente le pag.12-13);

b)

la circostanza sub a) è venuta a conoscenza della società convenuta al momento della

lettura dell’ordinanza cautelare depositata e comunicata in data 6.5.2019; come ha già

evidenziato la difesa del ricorrente (pag. 16 del ricorso), la contestazione disciplinare al

ricorrente è stata formulata in data 9.5.2019, vale a dire immediatamente a ridosso della

decisione del tribunale; la vicinanza temporale rende verosimile, alla luce dell’ordinario

criterio cronologico, l’esistenza di un nesso causale tra i due fatti;

c)

la società convenuta afferma di aver formulato al ricorrente la contestazione disciplinare

in data 9.5.2019 perché solo il giorno prima sarebbe venuta a conoscenza grazie alla

comunicazione di altro dipendente, tale UUU (di cui produce copia sub

doc. 6); a ben vedere, questi, pur redigendo la comunicazione in data 8.5.2019, afferma

di aver notato già in data 17.4.2019 che il ricorrente stava scattando delle foto “ai disegni

tecnici del proprio reparto”; tuttavia non spiega per quale ragione egli abbia atteso oltre

venti giorni prima di riferire la circostanza ai superiori; dato che appare del tutto

inverosimile che a distanza di così tanto tempo egli lo abbia fatto di sua iniziativa, è

invece, ampiamente plausibile che sia stata sollecitato in tal senso; in proposito occorre

evidenziare che il vertice della società convenuta era a conoscenza già dal 18.4.2019

(data dell’udienza in cui è avvenuta la produzione) che vi erano delle fotografie che

riproducevano il luogo, gli strumenti, i materiali e i disegni tecnici utilizzati dalla

ricorrente; quindi è agevole immaginare che fin da quel momento la società convenuta si

sia interrogata su chi fosse l’autore di quelle fotografie; ed è parimenti facile immaginare

che, essendo YYY all’epoca assente dal lavoro (dal 18.3. al 17.5.2019) come

allegato dalla stessa convenuta (pag. 2 della memoria di costituzione), i “sospetti” siano

caduti sul ricorrente quale collega di reparto e soprattutto compagno di vita di YYYY; certamente la società convenuta ha condotto le opportune indagini interne,

acquisendo i relativi riscontri (come è desumibile anche dal fatto che ha indicato quali

testimoni numerosissime persone – pag. 8 e 9 della memoria di costituzione); il fatto che

solo a distanza di venti giorni e soprattutto dopo aver appreso dell’esito sfavorevole della

controversia promossa da YYY abbia formulato la contestazione al ricorrente,

significa che in origine la condotta di questi non sia stata considerata disciplinarmente

rilevante; lo è diventata dopo che la società è venuta a conoscenza di essere rimasta

soccombente, ma è in questa valutazione che si annida il motivo ritorsivo che vizia di

nullità ai sensi dell’art. 1345 cod.civ. il licenziamento successivamente intimato al

ricorrente.

Appare opportuno ricordare che l’esistenza di un fatto ignoto (qui la volontà di reagire,

mediante il licenziamento del ricorrente, una volta conosciuto l’esito sfavorevole alla

convenuta del giudizio promosso nei suoi confronti da YYY, alla deposizione

testimoniale resa dal ricorrente all’udienza dell’11.4.2019 e alla produzione

documentale effettuata da YYY all’udienza del 18.4.2019) può ritenersi

provata per presunzione ex art. 2729 cod.civ. solamente qualora sia stata compiutamente

accertata in via diretta l’esistenza di un fatto storico dotato di gravità, precisione e

concordanza nella direzione del fatto ignoto;

secondo concorde dottrina e giurisprudenza (Cass. 28.2.2017, n. 19485, Cass. 26.6.2008,

n. 17535; Cass. 9.8.2007, n. 17457;):

 la gravità allude a un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi

di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di

natura scientifica o propria di una qualche lex artis), che esprime nient'altro che la

presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui, dato un fatto

A noto, è probabile che si sia verificato il fatto B; non è, invece, necessario che

l'inferenza conduca a valutazioni in termini di certezza);

 la precisione esprime l'idea che l'inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del

fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci

spazio, sempre al livello della probabilità, a un indirizzarsi in senso diverso, cioè

anche verso un altro o altri fatti;

 la concordanza esprime un requisito del ragionamento presuntivo, che non lo

concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due

elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri

elementi probatori, volendo esprimere l'idea che, intanto la presunzione è

ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con

altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti

presuntivi.

Le tre circostanze sub a), b) e c) appaiono concordemente orientate in modo univoco a

dimostrare che, con forte probabilità, la società convenuta abbia deciso di procedere

disciplinarmente contro il ricorrente in ragione del fatto che la sua deposizione

testimoniale e la produzione di fotografie da lui scattate sono state determinanti ai fini

dell’esito sfavorevole del giudizio promosso da YYY.

Infatti, quanto ad a): la deposizione testimoniale e la produzione documentale hanno

costituito fonti di prova delle allegazioni di YYY(smentendo così quelle svolte dalla

convenuta);

quanto a b): la vicinanza temporale tra conoscenza dell’esito sfavorevole del giudizio

promosso da YYY e inizio del procedimento disciplinare rende probabile che la

volontà datoriale di perseguire il ricorrente sia stata condizionata dalla circostanza

appena appresa;

quanto a c): la distanza temporale tra conoscenza della produzione documentale e inizio

del procedimento disciplinare induce persuasivamente a ritenere che in origine la

responsabilità del ricorrente circa la disponibilità da parte di YYY di quei documenti

sia stata considerata disciplinarmente irrilevante.

In definitiva appare compiutamente accertato che il licenziamento, intimato dalla società

XXX s.p.a. a AAA, con lettera del 25.5.2019

costituisce la reazione, espressa dalla datrice una volta venuta a conoscenza dell’esito

sfavorevole del giudizio promosso nei suoi confronti da YYY, alla deposizione

testimoniale resa dal ricorrente all’udienza dell’11.4.2019 e alla produzione, effettuata

da YYY all’udienza del 18.4.2019 delle fotografie, che la convenuta afferma

essere state scattate da ricorrente, e quindi è affetto da nullità ex art. 1418 co. 2 cod.civ.

prodotta da motivo illecito determinante ed esclusivo ex art. 1345 e 1324 cod.civ..

- - -

In ordine alla tutela spettante al ricorrente trova qui applicazione la tutela ex art. 2 co.1 e

2 d.lgs. 23/2015 secondo cui: “1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la

nullità del licenziamento perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente

previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la

reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo

formalmente addotto… 2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna

altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il

licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine

un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del

trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino

a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di

estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del

risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di

riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è

condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali

e assistenziali”.

Ne deriva che alla società XXX s.p.a. va ordinato:

1)

di reintegrare AAA nel posto di lavoro da lui occupato presso lo

stabilimento di Castelnuovo (TN), all’epoca del licenziamento intimato al ricorrente in

data 25.5.2019;

2)

di corrispondere, in favore dello stesso ricorrente, un’indennità risarcitoria commisurata a

cinque mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di

fine rapporto (indicata dal ricorrente in € 1.998,20, senza che parte convenuta abbia

sollevato contestazioni);

tale somma risultante va maggiorata ex art.429 co.3 cod.proc.civ. (con gli interessi

legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in

Cass. S.U. 29.1.2001, n.38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità

costituzionale dell’art. 22 co.36 L.23.12.1994, n.724 ad opera di Corte Cost.2.11.2000,

n.459.

La società convenuta va, altresì, condannata al versamento dei contributi previdenziali e

assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione,

previa detrazione di quelli già accreditati in virtù di eventuale altra occupazione,

maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o

ritardata contribuzione.

Le spese, come liquidate in dispositivo, non possono che seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del

giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente

pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:

1. Dichiara, ai sensi dell’art. 1418 co.2 cod.civ., la nullità per motivo illecito ex artt.

1345 e 1324 cod.civ. del licenziamento intimato dalla società convenuta XXX

s.p.a. al ricorrente AAA con comunicazione del

25.5.2019.

2. Ordina alla società convenuta XXX s.p.a. di reintegrare

AAA nel posto di lavoro da lui occupato presso lo

stabilimento di Castelnuovo all’epoca del licenziamento intimato al ricorrente in data

25.5.2019.

3. Condanna la società convenuta XXX s.p.a. a corrispondere, in favore

del ricorrente AAA , un’indennità risarcitoria commisurata a

cinque mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento

di fine rapporto (pari a € 1.998,20), con il maggior danno da svalutazione liquidato

sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalle date di

maturazione dei singoli ratei fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla

somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.

4. Condanna la società convenuta XXX s.p.a. al versamento dei

contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della

effettiva reintegrazione, previa detrazione di quelli già accreditati in virtù di

eventuale altra occupazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza

applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione.

5. Condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di

giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 2.500,00, maggiorata del 15% per

spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA, CNPA.

Trento, 12 settembre 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE

dott. Giovanni Zorzi dott. Giorgio Flaim

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